Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 settembre 2014, n. 19496

Erogazione da parte di Inail di somme a titolo di risarcimento per infortunio sul lavoro.

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Massime precedenti:
Sez. L, Sentenza n. 10832 del 16/08/2000 (Rv. 539602)

I limiti alla ripetibilità di prestazioni previdenziali indebite poste dalla normativa in materia non trovano applicazione in relazione ai pagamenti effettuati dall’istituto previdenziale in esecuzione di sentenze non passate in giudicato riformate in sede di impugnazione, poiché in tal caso l’obbligo di restituzione si fonda sul disposto dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. e sull’assoggettamento del percettore (indipendentemente dalla ravvisabilità o meno di un suo dolo) al rischio dell’attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Nè l’eventuale mancata erogazione da parte dell’istituto previdenziale delle prestazioni successivamente maturate, ai fini del recupero delle somme risultate non dovute, è riconducibile alla disciplina della compensazione, che presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti.

Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007 (Rv. 596951)
Nell’accertamento e nella liquidazione dei danni spettanti ai congiunti a seguito della morte di una persona del ristretto cerchio familiare, causata da un sinistro stradale, vanno seguiti i seguenti criteri: a) nella liquidazione del danno patrimoniale non si può utilizzare il criterio previsto dall’articolo 4 del d.l. n. 857 del 1976 (reddito più elevato fra quelli dichiarati nell’ultimo triennio ai fini dell’imposta sul reddito), trattandosi di disposizione speciale relativa alla persona che ha subito direttamente il danno, quindi inapplicabile analogicamente, mentre va tenuto conto del reddito della vittima al momento del sinistro e dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività da valutare con un apprezzamento anticipato e seguendo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”; b) il danno esistenziale può essere riconosciuto se sia stato richiesto nel giudizio di merito e concretamente allegato e provato anche con il ricorso a valutazioni prognostiche e presuntive basate su elementi oggettivi; c) il danno morale va liquidatio in base all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, improntato a criteri equitativi e tale apprezzamento è sufficientemente motivato se il giudice dimostra di aver tenuto presenti la gravità dei fatti, l’intensità del dolore patito a causa dell’evento luttuoso ed ogni altro elemento della fattispecie concreta, d) il danno biologico subito direttamente dal coniuge della vittima va accertato sulla scorta di elementi oggettivi, quale la documentazione sanitaria, e non può consistere nella deduzione di una generica lesione dell’integrità psichica determinata dalla perdita del coniuge, da accertare mediante consulenza tecnica d’ufficio, in questo tale lesione per essere rilevante deve comunque comportare una assistenza sanitaria documentabile.

Sez. 3, Sentenza n. 21992 del 19/10/2007 (Rv. 600109)
In tema di decorrenza degli interessi legali, poichè l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della “condictio indebiti” (articolo 2033 cod. civ.), sia perchè si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perchè il comportamento dell'”accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

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