Ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 cod. civ. – in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili – occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali.
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 17/12/2015
Fatto
1. R.F., dipendente di Poste Italiane s.p.a. sino al 31/10/2000, subiva in data 15/12/1999 un infortunio nel percorrere il sottopasso che collegava la mensa aziendale degli uffici ove prestava la propria attività lavorativa, subendo lesioni personali. Il sottopassaggio era attraversato da tappeti mobili per entrambe le direzioni di marcia e da un corridoio percorribile a piedi, il cui pavimento era rivestito di materiale plastico antisdrucciolo di tipo bollettonato. Al momento dell’Incidente il tappeto mobile, nella direzione intrapresa dal R.F., non era funzionante perché in riparazione. Il servizio di riparazione e manutenzione degli impianti mobili era affidato alla Monti Servizi Ascensori S.p.A., alla Riam s.n.c. e alla Cofatech S.p.A., unite in Associazione Temporanea di Imprese in forza di contratto d’appalto. L’Inail liquidava al R.F. un’indennità per inabilità temporanea, riconoscendogli, altresì, una rendita per inabilità permanente. Il R.F., quindi, adiva il giudice del lavoro di Roma per ottenere il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro. Poste Italiane s.p.a. resisteva in giudizio e chiedeva disporsi la chiamata in causa di Monti Servizi Ascensori S.p.A., di Riam snc e di Cofatech S.p.A. al fine di essere manlevata da eventuali responsabilità conseguenti all’accoglimento della domanda. Era disposta, altresì, la chiamata in causa di Unipol s.p.a., in manleva di Monti Servizi Ascensori S.p.A. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda del R.F. nei confronti di Poste Italiane, che condannava al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 5.526,37. Con sentenza depositata il 24/11/2011 la Corte d’Appello di Roma confermava le statuizioni di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che a norma dell’art. 2087 c.c., norma da interpretare estensivamente, l’obbligo del datore di lavoro di preservare l’integrità psicofisica dei dipendenti impone l’adozione di tutte le misure atte a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, in particolare di un corrimano che avrebbe potuto costituire una misura idonea a prevenire eventuali cadute durante l’attraversamento del sottopassaggio.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a., articolando quattro motivi di censura. Resistono con controricorso il R.F. e Cofely Italia S.p.A., già Cofatech servizi s.p.a. Quest’ultima società ha presentato memorie. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che la responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. non è ipotesi di responsabilità oggettiva ma deve necessariamente essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da una fonte legislativa, talché dalla medesima norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non sulle specifiche allegazioni della società e sulle prove formatesi in giudizio in ordine agli aspetti decisivi della controversia (ampiezza del corridoio, enorme affluenza di persone, pavimentazione antisdrucciolo, particolari condizioni di salute del lavoratore, presenza di liquidi oleosi) ma esclusivamente sulla circostanza della mancata installazione di un corrimano, inidonea a supportare il percorso logico giuridico seguito dal giudice.
3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Omessa valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla società. Rileva che in ordine alla idoneità delle misure di sicurezza adottate dalla società la Corte non ha argomentato alcunché.
4. Deduce, infine, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Omessa valutazione di circostanze idonee ad escludere la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. Rileva che era stata disposta la chiamata in causa delle società addette al servizio di manutenzione ascensori e scale ritenendo doversi imputare alle medesime la responsabilità dell’infortunio e ciò in ragione del fatto che al momento dell’incidente il tappeto mobile presente nel corridoio era in riparazione e presentava macchie di acqua e grasso, causa dell’Incidente. In relazione alla suddetta circostanza, confermata dallo stesso R.F., la Corte aveva motivato insufficientemente non tenendo conto di circostanze assolutamente rilevanti ai fini della definizione della controversia.
5. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle altre censure. Va premesso, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità cui in questa sede si intende dare continuità, che “in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’art. 2087 cod. civ., è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili” (Sez. L. Sentenza n. 1312 del 22/01/2014, Rv. 629928). Ciò posto, va rilevato che nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all’individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla conseguente verifica delle relative responsabilità datoriali.
6. Conseguentemente il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che nell’esaminare il caso si atterrà al seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 cod. civ. – in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili – occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17/11/2015