Aggravamento dei postumi da infortunio sul lavoro.
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 17/01/2018
Fatto
G.G., in data 21 settembre 2010, chiese al Tribunale Giudice del lavoro di Saluzzo di accertare l’aggravamento (nella misura del 70%) dei postumi conseguenti all’infortunio sul lavoro occorsogli li 23 dicembre 1994, dal quale gli era derivato lo schiacciamento del ginocchio destro con frattura condilo femorale esterno, e la revisione della rendita che era stata costituita dal 28 marzo 1995 sulla base del riconoscimento dell’inabilità dell’11%, confermata una prima volta il 30.10.1998.
In sede amministrativa, su domanda di revisione dell’infortunato anteriore alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, l’INAIL – dopo un iniziale diniego- aveva riconosciuto l’aggravamento nella misura del 27% a decorrere dal primo agosto 2007 ma tale valutazione era stata contestata dal G.G. che, ulteriormente aggravatosi a seguito di diciotto interventi chirurgici e dopo una diagnosi di artrodesi ginocchio destro con sepsi e dolori non più tollerabili, era stato sottoposto ad amputazione della coscia destra nel maggio del 2010.
Il Tribunale di Saluzzo, espletata consulenza tecnica di ufficio, riconosceva una rendita corrispondente al 40 % di inabilità a decorrere dal primo febbraio 2007 e sino al 31 dicembre 2007, al 50% dal primo gennaio 2008 al 31 marzo 2010 ed al 70% dal primo aprile 2010, con la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle prestazioni di legge, oltre interessi.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 110 del 2012, ha accertato la parziale infondatezza dell’appello dell’Inail fondato sulla affermata violazione della regola della stabilizzazione dei postumi contenuta nell’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965ed ha confermato la misura della rendita spettante a fronte di una inabilità del 40% sino al 31 dicembre 2007 e di una inabilità del 50% dal primo gennaio 2008. Ciò in quanto l’Istituto, dopo un primo diniego, comunque aveva riconosciuto l’aggravamento a seguito dell’infortunio sul lavoro dal primo agosto 2007, con ciò implicitamente non ritenendo violata la regola della stabilizzazione dei postumi. La questione controversa era, dunque, limitata alla corretta valutazione dell’aggravamento non disconosciuto dall’Inail ed a tal fine erano fondate le valutazioni del c.t.u. di primo grado. Il successivo aggravamento nella misura del 70% si collocava, invece, al di fuori del decennio previsto dall’art. 83 del t.u. n. 1124/1965.
L’INAIL ricorre per cassazione con due motivi. G.G. ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo, cui resiste l’Inail con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo l’INAIL lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 (art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.) e con il secondo motivo, in dipendenza della stessa violazione, denuncia contraddittoria o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.). In particolare, il ricorrente sostiene che, a prescindere dai profili medico-legali e dalla circostanza che i sanitari dell’Istituto non avevano mai contestato la riferibilità dell’amputazione dell’arto alle sequele dell’infortunio, in punto di diritto sarebbe stata violata la regola di stabilizzazione dei postumi attribuendo rilevanza ad aggravamenti intervenuti oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita. Infatti, è pacifico che nel caso di specie l’aggravamento dei postumi è stato riconosciuto dall’anno 2007 a fronte di una rendita riconosciuta dal 28 marzo 1995.
2. Il ricorso incidentale proposto da G.G., con unica formulazione, denuncia al contempo violazione e falsa applicazione dell’art. 83 settimo comma del d.p.r. n. 1124/1965, nonché vizio di motivazione facendo riferimento al punto della decisione impugnata che, in applicazione della norma citata, avrebbe contraddittoriamente ritenuto rilevante l’aggravamento intercorso nell’anno 2007 ed irrilevante, ai fini della rideterminazione della rendita, l’aggravamento successivo al primo aprile 2010, con ciò trascurando la circostanza della indiscussa ed accertata connessione causale esistente tra la situazione clinico funzionale patita dall’infortunato e la lesione riportata a seguito dell’infortunio. In via subordinata, è prospettata la violazione, da parte dell’art. 83 del d.p.r. n. 1124/1965 degli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione per il vuoto di tutela assicurativa che l’accoglimento del ricorso principale comporterebbe.
3. I motivi di ricorso principale sono infondati ed è, invece, fondato l’articolato motivo di ricorso incidentale. Tutti i motivi proposti devono essere trattati in unico contesto perché fondati sull’ interpretazione della disciplina dei postumi derivanti da infortunio sul lavoro contenuta nell’art. 83 del d.p.r. n. 1124/1965 e sull’ambito di applicazione della stessa fattispecie, in relazione all’ipotesi in cui – dopo la costituzione della rendita per infortunio ed oltre il termine decennale- si determini un aggravamento delle condizioni accertate al momento della costituzione per concause pacificamente dipendenti dal medesimo infortunio. Sulla ricostruzione della vicenda dal punto di vista dell’accertamento del nesso causale tra infortunio e stato clinico dell’infortunato a seguito dell’amputazione dell’arto, infatti, non vi è alcun contrasto tra le parti.
4. Vengono, dunque, in rilievo in questa sede le disposizioni del d.p.r. n. 1124/1965 che disciplinano il meccanismo di adeguamento della rendita già costituita allo stato di inabilità dell’assicurato e che vanno individuate negli artt. 83 ( per gli infortuni), 137 ( per le malattie professionali), art. 146 (per asbestosi e silicosi) e, da ultimo ratione temporis, l’art. 13 commi 4 e 7 d.lg. n. 38/2000.
5. Nel caso in esame le parti hanno richiamato- con finalità opposte- il primo ed il settimo comma dell’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 che, rispettivamente, prevedono : < La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, In caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’Infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile>, nonché : <Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio>.
6. L’interpretazione di queste disposizioni, relative alla proiezione temporale del pregiudizio alla salute derivato dall’infortunio, non è mai stata agevole così come problematico si è rivelato anche il loro rapporto con i contenuti dell’art. 38 secondo comma della Costituzione secondo cui al lavoratore infortunato devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza altre condizioni.
Con l’art. 83 del d.p.r. n. 1124/1965 la legge ordinaria ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato ma dotato di una certa elasticità. Questa Corte di legittimità ha, in proposito, affermato che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall’art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (da ultimo vd. Cass. n. 3870/2011; 17860/2014).
7. Al contrario del miglioramento, che può anche derivare da cause extra lavorative, l’art. 83 cit. impone che l’aggravamento dipenda, in via esclusiva, dal danno generato dall’infortunio indennizzato, con necessità di procedere all’accertamento di tale dipendenza sui piano causale escludendo la rilevanza deile eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo assicurato e ciò non comporta dubbi di costituzionalità per disparità delle discipline come accertato da Corte costituzionale n. 17/1995.
Tale aggravamento deve quindi verificarsi nei limiti di tempo chiaramente scanditi dalla norma ed a prescindere dal momento in cui viene richiesto l’accertamento per revisione purché tale richiesta rispetti i termini di prescrizione fissati dall’art. 112 t.u. n. 1124/1965.
Inoltre, il sistema non distingue la posizione dell’assicurato da quella dell’Inail, quanto alla facoltà di richiedere l’accertamento di revisione ed alla operatività dei limiti temporali di cui al comma settimo e si fonda sull’ implicita operatività di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall’infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel settimo comma.
L’art. 83 del d.p.r. n.1124/1965, infine, contempla oltre all’ipotesi di revisione di rendita già costituita, alle condizioni sopra riferite, (primo comma) anche la revisione di postumi non indennizzabili (ottavo comma) e da ciò la dottrina trae argomenti significativi di carattere sistematico per affermare che in realtà oggetto della revisione è sia il materiale accertamento del grado di riduzione della integrità psicofisica che il relativo provvedimento di determinazione della misura della rendita.
8. La giurisprudenza di merito si è spesso misurata con il rigore del modello disegnato dall’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965, con riferimento alla limitazione temporale derivante dalla presunzione assoluta dettata dalla regola di stabilizzazione dei postumi, ed ha più volte- nell’arco di oltre un quarantennio – ravvisato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost., a testimonianza di una avvertita criticità del sistema di bilanciamento scelto dalla legge ordinaria per realizzare le finalità indicate dalla Costituzione; tali dubbi, tuttavia, sono sempre stati respinti dal giudice delle leggi.
Dalla giurisprudenza costituzionale e soprattutto dalla linea evolutiva della stessa, comunque, si traggono elementi ricostruttivi essenziali al fine di garantire che l’applicazione del modello di revisione della valutazione dei postumi da infortunio o malattia professionali non tradisca il bilanciamento dei contrapposti interessi delineato dalla Corte costituzionale e giudicato conforme a Costituzione.
9. In particolare, con la sentenza n. 80/1971, la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la conformità a costituzione dell’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 in relazione all’art. 38 Cost., su fattispecie in cui il superamento del termine decennale del verificarsi dell’aggravamento dipendente dall’infortunio impediva la revisione, dopo aver chiarito che il termine di dieci anni dalla data di costituzione della rendita per inabilità permanente, implicitamente previsto dall’art. 83, commi sesto e settimo, non risulta posto a pena di decadenza, né comporta l’estinzione per prescrizione del diritto alla revisione di tale termine, ha affermato la < portata dilatoria, per ciò che quel diritto, in sede di seconda revisione, non può essere esercitato se non dopo la sua scadenza. Ma nel contempo, segna il momento finale del periodo durante il quale l’aggravamento delle condizioni dell’assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendita … > e che, pur essendo l’art. 38, comma secondo, della Costituzione, immediatamente operante nell’ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie, come affermato da Corte cost. n. 22 del 1969, la stessa < disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. E’ il sistema delle assicurazioni nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale. Per cui questo non appare violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio. Nello stesso senso si veda pure Corte cost. n. 32/1977.
A distanza di un ventennio circa anche Corte Cost. n. 358/1991 ha ribadito che con l’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 < ..non è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita; né è reso impossibile o difficoltoso l’esercizio di codesto diritto. C’è solo la previsione, ai fini dell’acquisto di esso da parte dell’infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell’infortunato si stabilizzano e la misura dell’Inabilità raggiunge il più alto livello.
La Corte costituzionale, dunque, valuta positivamente l’esercizio della discrezionalità legislativa che collega a consolidate risultanze scientifiche ed al contempo sollecita il giudice a verificare il rispetto della garanzia costituzionale prevista dall’art. 38 secondo comma della Cost. in riferimento al < sistema delle assicurazioni nel suo complesso ( Corte cost. n.80/1971 cit.).
10. In tempi più recenti, il giudice delle leggi con la sentenza n. 46 del 2010, è tornato ad occuparsi della regola di stabilizzazione dei postumi da malattia professionale in relazione ad una fattispecie concreta estremamente significativa di ipoacusia professionale aggravatesi oltre il quindicennio a causa del mantenimento nel tempo delle stesse condizioni lavorative di rischio patogeno.
Il rigore della regola di stabilizzazione dei postumi, ad avviso del giudice remittente, mostrava in tale fattispecie la criticità della ricerca di un punto di equilibrio tra l’art. 38 secondo comma Cost. e l’art. 137 d.p.r. n. 1124/1965, laddove la possibilità di revisione della rendita per aggravamento derivante dalla malattia professionale incontra il limite temporale di quindici anni dalla sua costituzione.
La Corte costituzionale, in tale occasione, ha indicato al giudice in termini concreti in che modo il < sistema delle assicurazioni nel suo complesso garantisce il rispetto del precetto costituzionale dell’art. 38 secondo comma Cost. e ciò ha fatto limitando l’ambito di operatività dell’art. 137 t.u. n. 1124/1965 alla ipotesi dell'<aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della malattia>, mentre ha collegato l’ipotesi del maggior grado di inabilità che dipenda dalla protrazione dell’esposizione al medesimo rischio patogeno alla disciplina degli artt.80 e 132 del d.p.r. n. 1124/1965 che regolano l’ipotesi di <nuova> malattia.
11. La dottrina più attenta ha colto il notevole rilievo sistematico della decisione interpretativa di rigetto, mettendo in evidenza che l’operazione di sussunzione della fattispecie di malattia, aggravatasi oltre il quindicennio e derivante da permanente esposizione allo stesso rischio patogeno, nell’art. 80 piuttosto che nell’art. 137 t.u. n. 1124/1965, consentendo l’unificazione della rendita costituita con i nuovi postumi, fa salvo il principio della stabilizzazione dei postumi la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente affermata ed al contempo realizza il principio di totale copertura dell’intera complessiva inabilità patita dall’assicurato.
Anche la Corte di cassazione ha recepito le indicazioni di Corte costituzionale n. 46/2010 nelle sentenze nn. 5548 e 5550 del 2011.
12. Per evidente coerenza sistematica il medesimo principio deve trovare applicazione anche nell’ambito, contiguo rispetto a quello dell’evoluzione in peius della malattia professionale, delle proiezioni temporali dei danni derivati da infortunio, tenendo conto che seppure tra aggravamento dei postumi da infortunio ed aggravamento delle malattie professionali il discrimine è rappresentato dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu dell’infortunio a fronte del carattere subdolo dell’evoluzione lenta della malattia ( Corte cost. n. 351/1991), non vi è dubbio che tale differenza se può giustificare una diversa durata dell’intervallo temporale al cui interno può trovare conferma la presunzione di stabilizzazione dei postumi, non potrebbe di certo giustificare una soluzione interpretativa che obbligasse a sussumere nell’area di operatività dell’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 anche il peggioramento delle condizioni di inabilità dovuto, non alla naturale evoluzione del processo morboso seguente all’infortunio, ma ad una concausa sopravvenuta originata pur sempre dall’infortunio oggetto di indennizzo.
13. Alla luce dei principi delineati dal giudice costituzionale, al fine di stabilire se applicare la regola della stabilizzazione dei postumi oppure no, occorre dunque accertare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall’originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione.
E’ solo tale naturale evoluzione, infatti, che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente dipendente dall’infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all’art. 83 settimo comma t.u. n.1124/1965 e non ne consente l’applicazione.
Data l’esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, sotteso alla sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta direttamente correlata all’infortunio, se verificatisi oltre il termine decennale previsto dall’alt. 83 t.u., devono essere valutati attraverso l’applicazione dell’articolo 80, terza ipotesi, del medesimo t.u. n. 1124/1965 che impone la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile.
13. Tale disposizione assume notevole rilievo sistematico nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per il suo contenuto complessivo che tende ad abbracciare- al fine di connettervi una unica rendita- ogni ipotesi di accertata inabilità. Infatti, l’art. 80 cit. prevede, al primo comma, la unificazione di una prima rendita con successiva rendita anche se da malattia, nonché di una prima rendita con accertata inabilità inferiore al minimo
indennizzabile ( al secondo comma) ed infine consente pure la riunificazione di due inabilità ciascuna inferiore al minimo ma che cumulate lo raggiungono ( terzo comma).
14. Va, quindi, fissato li principio di diritto secondo cui : il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall’art. 83 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originario stato morboso, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione generata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 del citato decreto.
15. Inoltre, considerato che nel caso in esame :
a) è incontestato che il maggior grado di inabilità riscontrato nella persona di G.G. alla data del primo aprile 2010 è derivato dalla medesima lesione prodotta dall’infortunio per cui fu costituita la rendita in data 28 marzo 1995, posto che l’amputazione dell’arto si è resa necessaria a seguito dell’insorgere di infezione alla protesi;
b) che tale circostanza assume la valenza di concausa sopravvenuta tale da escludere l’applicabilità della previsione del comma settimo dell’art. 83 t.u. 1124/1965 ed il maggior grado di inabilità, accertato nei gradi di merito in modo incontestato, va considerato ai fini dell’articolo 80 del medesimo t.u. in modo da riunire la rendita consolidata al concludersi del decennio con le maggiori percentuali di inabilità accertate successivamente.
va rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sentenza va cassata ed, al fine di fare applicazione della disciplina di cui all’art. 80 t.u n. 1124/1965, con l’unificazione alla rendita già riconosciuta a G.G. degli ulteriori maggiori gradi di inabilità via via accertati in sede di consulenza tecnica svolta in primo grado, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, alla luce del principio di diritto formulato al punto 13) e dei punti a) e b) sopra specificati, provvederà a liquidare la corrispondente prestazione economica ed a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017.