Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 settembre, n. 18429

Ritmi lavorativi insostenibili sfociati in una sindrome ansiosa da stress per iperattività lavorativa: legittime le dimissioni.


 

Presidente Macioce
Relatore Amendola

Fatto

1.- Con sentenza del 20 maggio 2009 la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva accolto il ricorso proposto da S.R. nei confronti della Patroleum Chemical Control Srl, condannando quest’ultima al pagamento in favore dei dipendente di una somma pari ad euro 84.637,34, a titolo di differenze retributive e TFR, nonché alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo giustificate le dimissioni per “ritmi lavorativi insostenibili”, il tutto oltre accessori e spese. Con ricorso dei 2 settembre 2009 la società soccombente ha domandato la cassazione della sentenza per motivi. II R. è rimasto intimato.

Diritto

2.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, e violazione dell’art. 414 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., eccependo conclusivamente che “il mancato deposito del CCNL determina la nullità del ricorso introduttivo in quanto il principio iura novit curia non può estendersi al contenuto della contrattazione collettiva che costituisce una fonte negoziale e non di diritto oggettivo e su tale eccezione di nullità i signori giudici del merito … avrebbero dovuto esprimere il loro giudizio e non omettere totalmente ogni motivazione”.

Il mezzo di gravame presenta pregiudiziali profili di inammissibilità in quanto, denunciando promiscuamente una violazione di legge ed un difetto di motivazione, avrebbe dovuto essere concluso sia da un quesito di diritto sia da un momento di sintesi che contenesse la chiara indicazione dei fatto controverso in ossequio all’art. 366 bis c.p.c. pro tempore vigente (cfr. Cass. SS.UU. n. 7770 del 2009 e Cass. n. 976 del 2008); inoltre erroneamente prospetta l’omessa motivazione della Corte di Appello sulla eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla società come violazione di legge o difetto di motivazione ciò che è necessariamente un eventuale error in procedendo che attiene all’omessa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012); infine, una volta correttamente prospettato il vizio processuale, per consentirne il sindacato sulla nullità in sede di legittimità, parte ricorrente avrebbe dovuto riportare i contenuti dei ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza (art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.), valido anche per gli atti processuali (v. Cass. n. 2143 del 2015).
Il motivo è in ogni caso infondato in quanto il mancato deposito di un documento, fosse anche un contratto collettivo nazionale di lavoro, non può mai determinare la nullità del ricorso, in quanto esso attiene al piano delle prove e non delle allegazioni; in ogni caso per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c. non è sufficiente l’omessa indicazione in modo formale dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o dei tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, da compiersi di ufficio dal giudice, anche in sede di appello (cfr. tra le altre Cass. n. 8839 del 2002 sulla errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie). 3.- Con il secondo motivo si denuncia ancora omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, e violazione dell’art. 414 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., eccependo conclusivamente che “la nullità del ricorso introduttivo sussiste in relazione alla mancata produzione dei conteggi, ed in radice, per il fatto che non sono stati in alcun modo indicati i criteri di computo adottati nella determinazione degli importi”, per cui “il tribunale prima e la corte di appello poi avrebbero dovuto esprimere il loro giudizio e non omettere totalmente ogni motivazione”.
Il motivo, oltre a presentare i profili di inammissibilità già illustrati sub 2), è privo di fondamento.
Per consolidato orientamento di questa Corte la nullità del ricorso in materia di lavoro deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.) (Cass. ord. n. 3126 dei 2011).
4.- Con il terzo mezzo di gravame si lamenta omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c, e violazione dell’art. 414, n. 5, e 416, co. 3, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., eccependo conclusivamente che il combinato disposto di tali disposizioni stabilisce “un obbligo di predisporre in seno al ricorso un elenco specifico dei documenti offerti in comunicazione cui fa immediato riferimento, quale conseguenza, la decadenza della produzione della documentazione”.
Il motivo promiscuo, ancora lacunoso per l’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., difetta di autosufficienza sia perché non è riportato il contenuto del ricorso dal quale dovrebbe risultare la denunciata omissione, sia per la mancata indicazione del contenuto dei documenti rispetto ai quali non sarebbe stata pronunciata la decadenza al fine di valutare la decisività dei medesimi; inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che i documenti erano stati prodotti contestualmente al ricorso, anche se poi temporaneamente smarriti e successivamente ritrovati in cancelleria.
5.- Con il quarto motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla società, “sebbene la stessa assumesse una importanza particolare ai fini di dimostrare come l’impegno che il lavoratore assumeva essere stato talmente gravoso tale da spingerlo sia a richiedere pagamenti di straordinario, sia a dimettersi, invece, fosse stato fortemente alleviato dalla presenza di altri lavoratori”.
Occorre premettere il principio sovente espresso da questa Corte secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).
Orbene dalla stessa illustrazione del motivo in esame, oltre che dall’articolato di prova testimoniale riportato nel ricorso per cassazione, risulta che la prova era “particolarmente importante” ma certo non decisiva nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che con giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbe condotto ad un esito giudiziale diverso. Pertanto anche questa doglianza va disattesa.
6.- Con il quinto mezzo di impugnazione si ravvisa nella sentenza impugnata la violazione dell’art. 2119 c.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla giusta causa di dimissioni presentate da S.R. così come ritenuta da parte della Corte territoriale.
Il motivo, che denuncia sia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sia quello di cui al n. 5 del medesimo articolo, oltre a reiterare la violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Appello, conformemente al giudizio già espresso dal primo giudice in ordine al riconoscimento della giustificatezza delle dimissioni, ha ritenuto che le stesse erano state rassegnate dal R. “ormai esasperato dai ritmi lavorativi insostenibili cui la società lo sottoponeva e per i quali aveva contratto la patologia diagnosticata nel certificato medico del servizio di medicina legale e fiscale dei 18.10.2001”; ha aggiunto che “la gravosità dell’impegno lavorativo risulta dagli atti ed in particolare dal carteggio relativo alle dimissioni nonché dai prospetti riepilogativi degli interventi svolti dal R. e dal foglio presenze”. Trattasi di giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, che si sottrae a censure di legittimità in quanto congruamente motivato.
7.- Con il sesto motivo di gravame si denuncia violazione e falsa applicazione dei CCNL per i dipendenti di aziende dei terziario, della distribuzione e dei servizi, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c; violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.. Il motivo così promiscuamente formulato è radicalmente inammissibile, oltre che per la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. già più volte evidenziata, anche perché, in unica contesto, denuncia violazioni di legge, anche processuale, e di contratto collettivo, nonché difetto di motivazione, e la consolidata giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha evidenziato “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da tale, irredimibile eterogeneità” (da ultimo: Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014). Inoltre difetta di autosufficienza perché non riporta nel corpo del motivo i contenuti della criticata consulenza tecnica d’ufficio. 8.- Con l’ultima doglianza si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 2108 c.c. e dell’art. 2697 c.c., avuto riguardo al lavoro straordinario riconosciuto al R., lamentando che “il giudice dei merito avrebbe dovuto, correttamente, disattendere la domanda per il maggior compenso a motivo della assenza di una pacifica prova sull’effettivo svolgimento della prestazione”. Anche tale motivo non ha pregio perché “l’assenza di una pacifica prova sull’effettivo svolgimento della prestazione” attiene al fatto e non al diritto, mentre si prospetta come violazione di legge ciò che è invece una censura di merito sull’avere i giudici, cui compete il monopolio esclusivo sulla ricostruzione delle vicende storiche che hanno dato origine al contenzioso, ritenuto provato lo straordinario. 9.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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