Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 gennaio 2016, n. 986

Postumi e inabilità indennizzabile.


Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI
Data pubblicazione: 20/01/2016

Fatto

1. ” Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, R.A.L., dipendente di RAI — Radiotelevisione italiana, chiedeva che l’infortunio occorsogli in data 17.08.00 fosse dichiarato dipendente da occasione di lavoro e che, di conseguenza, l’INAIL — Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro, fosse condannato a corrispondere le indennità di legge per l’inabilità temporanea e quella permanente. Costituitosi in giudizio, l’INAIL negava che i postumi rilevati fossero riconducibili all’evento denunziato e li ricollegava ad un infortunio sul lavoro avvenuto nell’anno 1999.
1.2. – Espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale accertava che dall’evento erano residuati postumi permanenti che, tenuto conto del precedente infortunio sul lavoro, aveva determinato una inabilità complessiva del 12% (11 + 1) ed in pari misura determinava la rendita che l’INAIL avrebbe dovuto corrispondere (sentenza 27.04.04 n. 8263).
1.3. Avverso questa sentenza proponevano appello entrambe le parti, il ricorrente chiedendo che l’incidente venisse formalmente qualificato infortunio sul lavoro, l’INAIL sostenendo che non era residuata alcuna inabilità indennizzabile e che, comunque, non era consentita la sommatoria in ragione del d.lgs. 23.02.00 n. 38, applicabile agli infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 25.07.00.
2. Dopo la sentenza del Tribunale, nel giugno 2004, il R.A.L. promuoveva una seconda causa, convenendo in giudizio l’INAIL e la RAI perché fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti al loro comportamento civilmente illecito; l’INAIL per aver consentito la prematura ripresa del lavoro dopo l’incidente del 1999, la RAI per avere adibito il dipendente a mansioni non confacenti al suo stato di salute.
2.1. Si costituivano in giudizio l’INAIL e la RAI chiedendo il rigetto del ricorso. La RAI spiegava a sua volta domanda riconvenzionale addebitando al R.A.L. l’indebito utilizzo in causa della documentazione interna relativa all’infortunio, nonostante l’impegno scritto di valersene solo nel rapporto con l’INAIL.
2.2. Rigettate dal Tribunale entrambe le domande (sentenza 9.06.05 n. 12064), il R.A.L. proponeva un secondo appello ribadendo la responsabilità dell’INAIL ex art 2043 c.c. e quella della RAI ex art. 2087 c.c. La RAI proponeva appello incidentale subordinato nei confronti dell’INAIL, ribadendo la richiesta che esso fosse ritenuto unico responsabile del danno, e dello stesso dipendente per la responsabilità a lui derivante dall’indebita utilizzazione della documentazione interna.
3. La Corte d’appello di Roma riuniva gli appelli proposti contro le due sentenze del Tribunale e con sentenza del 5.12.11: a) quanto alla prima sentenza, accoglieva l’appello dell’INAIL e respingeva quello del R.A.L. per la mancata corresponsione dell’indennità temporanea assoluta e relativa, b) quanto alla seconda sentenza respingeva l’appello del R.A.L..
4. Propone ricorso per cassazione il R.A.L.. Rispondono INAIL e RAI con controricorso. Ricorrente e INAIL hanno depositato memoria.

Diritto

5. Prima di passare all’esame del ricorso debbono essere affrontate le due eccezioni preliminari proposte dai controricorrenti, avendo l’INAIL dedotto l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e la RAI l’improcedibilità dello stesso atto per il tardivo deposito ed iscrizione a ruolo.
6. L’INAIL nel resistere all’impugnazione sostiene di aver notificato in data 3.04.12, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., la sentenza oggi impugnata, di modo che la notifica del ricorso, avvenuta il 13.09.12, sarebbe tardiva. A questa eccezione il R.A.L. obietta che la notifica che si assume effettuata il 3.04.12 sarebbe nulla, in quanto effettuata ad un indirizzo non corrispondente a quello dei procuratori che lo avevano assistito in grado di appello, presso i quali aveva eletto domicilio.
6.1. Nell’intestazione dell’atto di appello depositato in data 14.06.06 (diretto contro la sentenza del Tribunale n. 12064/05) i due difensori dell’appellante, dopo aver indicato la residenza dell’appellante R.A.L., dichiaravano che lo stesso era elettivamente domiciliato “in Roma in via Gaspare Gozzi, 55, scala A, int. 10, presso il domicilio dell’Avv. Omissis, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Omissis, entrambe del Foro di Reggio Calabria”. Avendo a questo appello la Corte di merito riunito l’altro precedentemente proposto contro la sentenza n. 8263/04, l’indirizzo ivi indicato, essendo l’unico indicato in Roma da procuratori esercenti extra dìstrictum, è divenuto quello cui fare riferimento per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., per il quale, come noto, dopo la costituzione in giudizio “tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”.
6.2. La sentenza della Corte d’appello di Roma oggi impugnata fu consegnata il 3.04.12 (cron. 18.229) all’ufficiale giudiziario per la notifica agli avvocati Omissis, nella qualità di procuratori di R.A.L., all’indirizzo di via Gaspare Gozzi 55. L’ufficiale giudiziario si recò all’indirizzo in questione il successivo giorno 4.04.12 e, non avendo trovato alcuno al detto domicilio (come risultante dall’attestazione apposta dall’ufficiale giudiziario subito prima della sua sottoscrizione), formò una relazione di notifica in cui dava atto che il ricorso notificando sarebbe stato depositato nella casa comunale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. A tergo del foglio recante la relata sono apposte le annotazioni attestanti tale deposito (5.04.12) e l’invio della lettera raccomandata a.r. prevista dalla norma (6.04.12). La lettera raccomandata fu ricevuta il 10.04.12 dal portiere dello stabile di via Gaspare Gozzi n. 55, il quale in pari data sottoscrisse l’avviso di ricevimento recante lo stesso numero di cronologico della originaria richiesta di notifica (cron. 18.229).
All’esito di tale procedimento la notifica deve ritenersi avvenuta alla data del 10.04.12, con il ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (v. Cass. 2.10.15 n. 19772 e 11.05.12 n. 7324, in relazione a Corte cost. 14.01.10 n. 3).
6.3. La validità della notifica non è posta in dubbio dalle circostanze dedotte con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dall’avv. Omissis, difensore del R.A.L. anche nel giudizio di cassazione, la quale sostiene che: a) alla data del 6.04.12 ella era domiciliata in Roma presso indirizzo diverso da quello in cui avvenne la notifica; b) l’avv. Omissis al 6.04.12 era priva di ius postulanti, avendo lasciato la professione forense con conseguente rinunzia al mandato.
Per quanto riguarda la posizione dell’avv. Omissis, deve rilevarsi che, essendo ella avvocato iscritto all’Albo professionale di Reggio Calabria, con studio nella stessa città, era tenuta ad eleggere domicilio in Roma all’atto della costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22.01.34 n. 37. Pertanto, l’indicazione dell’indirizzo in Roma contenuta nell’intestazione dell’atto di appello aveva la doppia funzione di indicare il domicilio eletto tanto dalla parte che dal difensore. In questo caso il trasferimento del domicilio dell’avvocato non poteva essere conosciuto dalla controparte processuale, facendo uso della ordinaria diligenza, in quanto il nuovo indirizzo romano dell’avv. Omissis, non dovendo essere formalmente comunicato all’Albo di appartenenza, avrebbe potuto essere conosciuto solo se fatto oggetto di comunicazione agli atti di causa o di notifica esplicita (v. Cass. 30.13.15 n. 6389 e 2.02.10 n. 2358). Nella specie, tuttavia, non è stata fornita prova che tale comunicazione sia mai stata effettuata dalla professionista, con modalità tali che consentissero alla controparte di venire a conoscenza del nuovo domicilio.
Per quanto riguarda la posizione dell’avv. Omissis, secondo difensore nel giudizio di appello, non risulta fornita prova che la stessa avesse perso lo ius postulandi all’atto della notifica, atteso che al riguardo, in base alla documentazione fornita — copia di una lettera del 19.05.09 di assunzione inviata dal Ministero della Giustizia a Omissis, residente a Omissis, quale vincitrice di un concorso pubblico per un posto di cancelliere CI — non è dato conoscere se la destinataria abbia mai assunto le richiamate funzioni pubbliche ed abbia chiesto la cancellazione dall’albo professionale. Le dedotte circostanze rimangono, dunque, irrilevanti ai fini che qui interessano.
In conclusione, dovendo ritenersi che l’indirizzo di via Gaspare Gozzi 55 costituisse il domicilio di entrambi i difensori del R.A.L., risultando la procedura notificatoria correttamente attuata, deve ritenersi che la sentenza della Corte d’appello fosse stata validamente notificata dall’INAIL al R.A.L. in data 10.04.12.
7. Gli effetti della notifica della sentenza si estendono alla RAI, convenuta dal R.A.L. assieme all’INAIL nel secondo giudizio, per rispondere dei danni ulteriori da lui subiti in ragione della prematura destinazione all’attività lavorativa, richiesti sul presupposto che l’Ente assicuratore avesse violato l’art. 2043 c.c. per la formulazione di erronea diagnosi dei suoi sanitari e che il datore di lavoro avesse violato l’art. 2087 c.c., per non aver rispettato l’obbligo di sicurezza nei confronti di un dipendente. Nel caso di specie, infatti, esiste inscindibilità delle cause in quanto la domanda di risarcimento danni è proposta nei confronti di due soggetti, in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due (la RAI) è solamente quello posto in essere dall’altro (l’INAIL, i cui sanitari avrebbero emesso una erronea diagnosi di guarigione). In questo caso insorge una ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. litisconsorzio unitario o quasi necessario), cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, dunque, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, di modo che, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l’iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Cass. 29.09.11 n. 19869 e 8.02. 12 n. 1771).
Conseguentemente, essendo unico il termine per proporre impugnazione e dovendo aversi per notificata la sentenza impugnata alla data del 10.04.12, il ricorso è inammissibile tanto nei confronti dell’INAIL (notifica del 13.09.12), che della RAI (notifica del giorno 8.10.12), in quanto notificato altre sessanta giorni dalla notifica della sentenza, in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.
8. E’, pertanto, assorbita l’eccezione di improcedibilità proposta da RAI — Radiotelevisione italiana.
9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di entrambi gli intimati.
10. La complessa articolazione del giudizio di merito costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2015

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