Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 novembre 2015, n. 23785

Domanda di infortunio e termini.


Fatto

La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 4.10.2004 ( che aveva ritenuta prescritta la domanda in quanto proposta oltre il triennio dall’Infortunio), condannava l’INAIL a costituire in favore dell’appellante M.M. una rendita ragguagliata ad un grado di inabilità permanente pari al 18% dal 13.3.1991. La Corte territoriale osservava che la domanda di infortunio si doveva ritenere proposta sin dall’originaria richiesta dell’indennità temporanea per l’infortunio (occorso il 12.12.1999 e stabilizzatosi il 12.3.1991), ma il termine era stato sospeso per l’iter amministrativo conclusosi solo con la visita collegiale del 6.6.1997, poi comunicata dall’INAIL ( che in sostanza aveva concesso la temporanea già nel 1991 ma negato quella permanente nel 1997). Da tale data decorreva il termine prescrizionale in effetti rispettato posto che il ricorso di primo grado era del 9.7.1998. Il termine del 150 gg. di sospensione del termine per espletamento dell’iter non vincolava al suo decorso il lavoratore a proporre il ricorso giudiziario; l’entità dell’infortunio era pacificamente del 18% e non era stato contestato.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso con un motivo; resiste controporte con controricorso.

Diritto

Con il motivo proposto si allega la violazione degli artt. 11 e 112 DPR n. 1124/1965. Era decorso il termine di tre anni più 150 gg. dalla stabilizzazione dell’infortunio alla proposizione del ricorso. Dopo il 150 gg. L’assicurato avrebbe dovuto proporre ricorso giudiziario.
Il motivo appare fondato alla luce della giurisprudenza più recente di questa Corte, cui la Corte intende uniformarsi, secondo la quale “la sospensione della prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 111, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell’INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato e comporta, quindi, l’esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione” (Cass. n. 211/2015; cfr. anche Cass. n. 178227/11). Nello stesso controricorso si allega che il provvedimento di rigetto dell’INAIL è del 21.10.1996 (ribadito poi il 6.6.1997) e quindi ben oltre il termine prescrizionale anche incrementato dei 150 gg. di sospensione, per cui l’impugnazione tempestiva di tale provvedimento è inidonea in quanto il diritto era già prescritto. Anche gli accertamenti medici disposti nel Maggio del 1996 (a prescindere dalla questione del loro rilievo interruttivo) sono intervenuti allorché il termine prescrizionale era già decorso.
Si deve quindi accogliere il proposto ricorso, cassare la sentenza impugnata e- non necessitando la controversia di ulteriore istruttoria- può decidersi la causa nel merito con il rigetto della domanda.
Stante i contrasti giurisprudenziali sul tema cui si è accennato supra sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e- decidendo nel merito- rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2015

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