Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2016, n. 8077

Infortunio sul lavoro subito dal socio. Azione di regresso.


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 21/04/2016

Fatto

Con la sentenza n. 128/2012, pubblicata il 20.2.2012, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello promosso dalla società B.M. & C. SNC contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno che, respinta la chiamata in garanzia verso la Toro Ass.ni Spa, la condannava a pagare all’Inail a titolo di regresso la somma di € 69.428,16, rideterminata dalla Corte territoriale in € 37.089,19, oltre le spese di lite, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro subito dal socio T.G. .
La Corte d’Appello sosteneva quanto alla chiamata in causa della Toro Ass.ni Spa l’inammissibilità ex art. 2722 c.c. della prova per testi dedotta dalla B.M. & C. SNC per dimostrare l’estensione della copertura assicurativa anche ai danni che avessero attinto i soci. Quanto alla responsabilità della società in merito al regresso dell’INAIL la Corte affermava che essa discendesse dalla sentenza di patteggiamento (con cui era stata definito il procedimento penale a carico di B.M., ritenuto datore di lavoro e responsabile legale), dalla contestazione penale, dalla negligenza strutturale propria dell’impianto del cantiere (secondo il rapporto in atti e la conferma di un testimone) e dalla reciprocità dell’obbligo di sicurezza nei confronti dei soci.
Avverso detta sentenza la società B.M. & C. SNC propone ricorso affidando le proprie censure a tre motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza.
Resiste INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

1. – Con il primo motivo la società B.M. & C. SNC lamenta violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. nonché l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa l’automatica trasferibilità in sede civile degli effetti della sentenza di patteggiamento. Il motivo è infondato. Infatti, contrariamente a quanto si assume a fondamento della doglianza, la responsabilità della ricorrente nei confronti dell’INAIL, che ha agito in regresso ex artt. 10 e 11 del d.pr. 1124/1965, non è stata sostenuta dalla Corte territoriale esclusivamente sulla scorta degli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento; la quale, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene priva di efficacia automatica sui fatti contestati, assurge ad indiscutibile elemento di prova. Essa è stata bensì affermata anche in base alla riconsiderazione degli atti penali, del capo di imputazione e della testimonianza (già valutata dal primo giudice) del tecnico dell’ASL in merito alla “negligenza strutturale proprio nell’Impianto di cantiere”.
Si tratta pertanto di una soluzione che, sulla stessa dibattuta questione dell’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento, aderisce all’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente (dopo Cass. S.U.31 luglio 2006 nr. 17289) ed in base ai quale “La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. “patteggiamento”) non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto, il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti”, per come enunciato in massima da Cass. Sez, 3, n. 10847 del 11/05/2007, nel cui testo si ritiene inoltre che la stessa sentenza di patteggiamento ” costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile” e che richiama come precedenti, tra le tantissime, Cass. 19 dicembre 2003, n. 19505, nonché Cass. 21 marzo 2003, n. 4193, cui, si può aggiungere nella stessa direzione Cass. Sez. L. Sentenza n. 1399 del 20/01/2009 e Cass. sez. Lav. n. 21591/2013.
1.2 – Per quanto concerne poi il tema della responsabilità nei confronti dell’INAIL che agisca in regresso nei confronti della società in nome collettivo per un infortunio occorso ad uno dei soci lavoratori della medesima società, occorre rilevare che il ricorso non formula in realtà motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma si limita a sollevare nei confronti della sentenza d’appello generiche critiche da ritenersi irrilevanti ed inammissibili in questa sede di legittimità. Peraltro, sul punto valga osservare che, una volta definito il giudizio penale con sentenza di patteggiamento da parte del responsabile imputato nel processo penale, ai fini della responsabilità civile regolata dalla speciale disciplina di cui agli artt.10 e 11 del T.U. 1124/65 occorre accertare comunque, in via autonoma, l’esistenza dell’illiceità penale del fatto procedibile d’ufficio che qui è stata correttamente vagliata dai giudici di merito. Va inoltre affermato che la medesima soggezione passiva all’azione di regresso dell’Inail sia da riconoscere anche alla società in nome collettivo la quale deve rispondere per gli esborsi erogati in occasione di infortuni o malattie professionali dei soci, assicurati secondo l’art.4 n.7 del T.U. 1124/1965. Ciò ovviamente a prescindere dalla mancanza della formale qualificazione di datore di lavoro in capo alla società in nome collettivo rispetto al socio infortunato, essendo previsto per legge (art. 9, 2° c. T.U.) che le società di ogni tipo sono considerate datori di lavoro agli effetti dell’assicurazione INAIL . Ad ogni modo anche a voler considerare tale qualificazione in relazione al solo legale rappresentante B.M., nei cui confronti si è svolto il procedimento penale, va riferito che la giurisprudenza di questa Corte (sentenza Sezioni Unite 16 aprile 1997, n. 3288) ha esteso l’ambito soggettivo dell’azione di regresso dell’INAIL verso soggetti diversi dal datore di lavoro statuendo ad es. che pure nei confronti dei compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell’infortunio sul lavoro, l’INAIL non possa esercitare la comune azione di surroga ex art. 1916 c.c,, ma soltanto l’azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 10 del T.U.. Tale estensione è da ricondurre alla interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. secondo cui l’azione di regresso va attribuita all’INAIL nei confronti di tutti coloro i quali, nell’ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell’ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. Avendo la stessa sentenza delle Sez. Unite cit. evidenziato come essa sia “del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all’Integrità o alla salute del lavoratore, all’azione di rivalsa dell’Istituto che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino maggiore dell’eventuale azione spiegata dall’interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni.”.
2. – Con il secondo motivo il ricorso censura la violazione dell’art. 2772 c.c. o l’omessa insufficiente motivazione in merito all’esistenza della manleva da parte della Toro Ass.ni. sostenendo che la medesima compagnia avrebbe fatto sottoscrivere un tipo di contratto diverso da quello che era stato proposto (ovvero senza l’inclusione dell’azione di regresso INAIL nella copertura assicurativa); mentre la prova per testi non ammessa verteva proprio sul tipo di contratto realmente proposto in base al quale le parti volevano ricomprendere tra gli eventi di rischio garantiti anche l’ipotesi di azioni di regresso INAIL.
Il motivo è inammissibile perché carente di specificità (in quanto non riporta nemmeno la prova non ammessa). Esso in ogni caso risulta pure privo di fondatezza in quanto palesemente illogico e contraddittorio, una volta dato per assodato che il contratto concluso escluda il rischio in questione dalla copertura assicurativa. E’ evidente pertanto che la stessa prova di cui si discute o era intesa ad affermare l’aggiunta di patti contrari al contenuto di un documento, risultando così inammissibile ex art. 2722 c.c.; o altrimenti sarebbe stata del tutto irrilevante in quanto, data la pacifica mancanza di copertura del rischio in oggetto nella polizza sottoscritta dalle parti, non vi è alcun interesse a sapere su cosa esse intendessero in realtà contrattare.
3. – Col terzo motivo il ricorso si duole dell’errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., artt. 24 Cost. e 116 c.p.c. in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di appello, non avendo la Corte distrettuale tenuto conto del fatto che, a fronte della pretesa di € 69.428,16, fatta valere in primo grado ed accolta dal primo giudice, l’INAIL avesse poi ridotto in appello le proprie pretese nel quantum ad € 37.089,00. In realtà il giudice d’appello ha improntato la propria pronuncia sulle spese alla corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. secondo il principio cardine della soccombenza, posto che i motivi di impugnazione proposti nell’atto di appello erano stati tutti rigettati. Nell’atto di appello non era stato svolto alcun motivo di impugnazione sul quantum della somma spettante all’INAIL la cui riduzione appello è infatti avvenuta su autonoma determinazione dello stesso Istituto, a seguito dell’intervenuta revisione.
4. – Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 100 per esborsi ed in € 3000 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2016

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