Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 aprile 2016, n. 8237

Caduta da un’impalcatura autoreggente in occasione di una scossa tellurica: difetto di vigilanza e di controllo datoriale. L’imprevedibilità della scossa non ha reciso il nesso di causalità.


Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 26/04/2016

Fatto

Con sentenza del 27/1 – 10/4/2014 la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta da G.M. avverso la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale di Trani, ha riformato tale decisione ed ha condannato la società Mont. Ar. Metal s.a.s di L.G. & C. s.a.s, della quale l’appellante era dipendente, al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di € 79.117,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale derivatogli dall’incidente sul lavoro occorsogli il 15/10/1996, mentre ha respinto l’appello incidentale col quale la predetta società aveva chiesto di essere manlevata, in caso di condanna, dalla società assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a. .
Ha osservato la Corte che non poteva escludersi una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. nella verificazione dell’incidente occorso al G.M., il quale era caduto da un’impalcatura autoreggente di due piani in occasione di una scossa tellurica, in quanto dagli atti di causa si potevano ricavare elementi tali da far ritenere sussistente una latenza del controllo datoriale sul comportamento del lavoratore ed un difetto di vigilanza nell’aver consentito lo svolgimento di attività lavorativa senza aver predisposto un opportuno riparo al rischio di caduta.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso società Mont. Ar. Metal di L.G. & C. s.a.s con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso G.M..
Rimane solo intimata la società Milano Assicurazioni s.p.a.

Diritto

Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per erronea interpretazione ed applicazione di legge in riferimento all’art. 2087 cod. civ., nonché per vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la Corte d’appello non ha considerato che il lavoratore non aveva fornito la prova della pericolosità del posto di lavoro e del nesso causale tra la stessa e l’evento dannoso patito, limitandosi ad evidenziare che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di aver posto in essere tutto quanto era possibile per evitare l’evento.
Il ricorso è infondato.
Invero, occorre partire dalla considerazione che “in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte – dato che ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile – ma è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” (Cass. Sez. Lav. n. 8855 dell’11/4/2013)
Va, altresì, aggiunto che “ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. – la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che ii lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento.” (Cass. Sez. Lav. n. 3786 del 17/2/2009)
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale ha posto bene in evidenza che il G.M. aveva richiamato nel ricorso di primo grado la violazione, da parte della datrice di lavoro, della norma di cui all’art. 2087 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 della legge n. 164/1956 in ordine alla necessità dell’utilizzazione di cintura di sicurezza debitamente agganciata, qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, nonché la violazione della norma di cui all’art. 17 dello stesso d.p.r. n. 164/56, in base alla quale il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che dall’istruttoria era emerso che il danno alla salute era derivato dalla caduta del G.M. dalla struttura autoreggente approntata dalla datrice di lavoro e che il richiamo del lavoratore alla responsabilità datoriale per la violazione delie suddette norme era significativo della mancanza di operatività del sistema frenante della cintura di sicurezza, la qual cosa presupponeva una latenza del controllo datoriale sul comportamento del medesimo dipendente. Quindi, tali essendo i presupposti di fatto emersi dall’istruttoria e gli addebiti di omessa adozione e di omesso controllo delle misure di sicurezza imputati alla datrice di lavoro, spettava a quest’ultima fornire la relativa prova liberatoria. Invece, una tale prova non è stata fornita, avendo la Corte d’appello accertato, al contrario, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, un difetto di vigilanza e di controllo datoriale in occasione dell’Infortunio. Inoltre, la Corte di merito ha osservato, che l’imprevedibilità della scossa tellurica non aveva reciso ogni nesso di adeguata causalità tra l’evento dannoso e l’omessa predisposizione della tutela antinfortunistica, tanto che in fase di realizzazione la struttura non aveva fatto registrare alcun cedimento a causa del sisma e che gli altri operai interessati alla sua costruzione erano riusciti a guadagnare utilmente la fuga. Quindi, secondo i giudici d’appello, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore avesse omesso di agganciare la cintura di sicurezza o se ne fosse incautamente liberato, residuava un difetto di vigilanza della datrice di lavoro nell’aver consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente senza aver preventivamente rimediato la difficoltà o disposto la provvisoria sospensione del lavoro in attesa di porre riparo al rischio di caduta in base al principio generale di cui al richiamato art. 2087 cod. civ.
Un profilo di inammissibilità della domanda discende, invece, dal modo in cui è stato prospettato il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Infatti, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciatale in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Ma è evidente che nella specie la valutazione della sussistenza della responsabilità datoriale in ordine alla verificazione dell’infortunio sul lavoro occorsole  G.M. non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno dei suo convincimento sulla riconducibilità dell’evento alla mancata adozione da parte della datrice di lavoro delle opportune misure di sicurezza atte a prevenire l’incidente.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Milano Assicurazioni s.p.a. che è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti della società assicuratrice.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2016.

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