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Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 dicembre 2015, n. 25982

Domanda dell’Inail diretta ad ottenere in via di regresso quanto erogato al lavoratore a titolo di prestazioni previdenziali in conseguenza di infortunio.


Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
Data pubblicazione: 28/12/2015

Fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata dall’Inail diretta a ottenere in via di regresso da A.V., in qualità di datore di lavoro di A.R., il rimborso di quanto erogato al lavoratore a titolo di prestazioni previdenziali in conseguenza dell’infortunio subito. La decisione si fondava sul rilievo officioso della decadenza dell’Inail dall’azione di regresso. Con sentenza 13937/2009, la Corte di Cassazione ha cassato la decisione osservando che la decadenza dall’azione di regresso dell’Inail non potesse essere rilevata d’ufficio, essendo necessaria l’eccezione di parte proposta nei termini di cui all’art. 416 c.p.c., laddove il A.V. si era costituito tardivamente. Ha rinviato la questione alla Corte d’appello di Napoli, ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti in fatto in funzione della decisione.
2. Il giudice del rinvio, con sentenza del 10/9/2013, istruita la causa con prova testimoniale e documentale, accertato che il fatto era avvenuto per responsabilità del datore di lavoro, poiché il A.R. lavorava su piattaforma non munita di regolare parapetto e tavola fermapiede, accoglieva la domanda dell’Inail, condannando il A.V. al pagamento della somma di € 48.990,00 nei confronti dell’istituto.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il A.V. con unico motivo. Resiste l’Inail con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 421, 437, 445 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Censura la valutazione mediante la quale il giudice del merito è pervenuto all’affermazione della responsabilità del datore di lavoro sulla base di un quadro probatorio incompleto e di una meccanica applicazione della regola formale di giudizio, fondata sull’onere della prova, senza dare ingresso al doveroso esercizio del potere officioso ex art. 421 c.p.c. Lamenta, altresì, il mancato espletamento di una c.t.u.
2. Il motivo è infondato. Va rilevato, infatti, che il ricorrente non ha fornito la prova di avere sollecitato il giudice di merito all’esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art. 421 e dall’art. 437 c.p.c., né ha specificato quale mezzo istruttorio lo stesso giudice avrebbe dovuto disporre d’ufficio e quale circostanza decisiva con detto mezzo si intendeva dimostrare. Nei termini in cui è stata proposta, pertanto, la censura si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori” (Cass. Sez. L. n. 22534 del 23/10/2014, Rv. 633204). Per quanto attiene, specificamente, alla consulenza che si assume omessa, si evidenzia, oltre al difetto di allegazione riguardo alla sollecitazione del giudice di merito sul punto, che non risulta precisato nel ricorso in che termini l’espletamento del predetto mezzo istruttorio avrebbe potuto condurre a un esito decisionale diverso e che, per quanto attiene alla rilevanza del mezzo stesso ai fini dell’individuazione del quantum, assume rilevanza la mancanza di contestazioni specifiche riguardo alla liquidazione delle prestazioni alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, che questa Corte intende riaffermare ( “in tema di prova della congruità dell’indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l’Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalia legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede” Sez. L, Sentenza n. 11617 del 13/05/2010, Rv. 613552, Sez. L, Sentenza n. 1841 del 02/02/2015, Rv. 634194).
3. Conseguentemente il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall’Inail, liquidate in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 17/11/2015

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