Repertorio Salute

Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2014, n. 23020

Malattia professionale di un motorista a bordo di navi: prescrizione.

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Massime precedenti:
N. 14281 del 2011
Il termine di prescrizione dell’azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile. (Nella specie, relativa a domanda di riconoscimento di rendita da ipoacusia, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che sin dal 1987, epoca in cui il datore di lavoro aveva escluso il lavoratore da esposizioni a rumore equivalenti o superiori a 80 dBA, l’interessato doveva essere consapevole dell’esistenza della malattia, della sua eziologia e della dipendenza del deficit uditivo dalla causa lavorativa, non assumendo rilievo che, successivamente, l’azienda non avesse riconosciuto l’origine professionale del danno).

N. 14717 del 2006
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell’esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell’assicurato, ciò che generalmente coincide con l’accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell’incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l’ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l’indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.

N. 2285 del 2013
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all’istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l’assicurato.

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