Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, 09 ottobre 2015, n. 40565

Violazioni in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile.


 

Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 26/09/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata, resa a seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Benevento ha dichiarato C.T. responsabile di diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal d.Lvo 81/08, condannando il prevenuto alla pena di euro 2.000,00 di ammenda;
-che avverso detta decisione la difesa del C.T. ha interposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. come ricorso per cassazione;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, specificando, ulteriormente, le ragioni poste a sostegno dei motivi di annullamento;
-che l’atto di gravame generico è stato sottoscritto esclusivamente dal difensore di fiducia del prevenuto, avv. Lucia C., il quale all’epoca del deposito del predetto atto di impugnazione (7/5/2013) non era abilitata ad esercitare il patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori, abilitazione conseguita a seguito della iscrizione nel relativo Albo Speciale in data 20/6/2014;
-che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 co. 1 cod.proc.pen., con le conseguenze di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 26/9/2014.

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