Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, 09 ottobre 2015, n. 40596

Violazioni in materia di sicurezza e inammissibilità del ricorso.


 

Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 14/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha confermato il decisum di prime cure, con il quale M.B., quale amministratore della P. srl, era stato dichiarato responsabile di diverse violazioni della normativa sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, ex d.Lvo 81/08; con condanna dell’imputato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, in aumento, ritenuta la continuazione, sulla pena inflitta con la sentenza del Gip di Milano, resa l’8/2/11, irrevocabile il 15/7/11;
-che la difesa del M.B. ha proposto ricorso per cassazione, eccependo il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità a carico dell’imputato, il quale solo ufficialmente rivestiva la carica di amministratore della P. srl, che, di fatto, era gestita dal proprietario P.P.; errata valutazione del compendio istruttorio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione delle violazioni contestate e alla ascrivibilità di esse in capo al prevenuto;
-che le censure sollevate con il motivo di annullamento non possono trovare ingresso, in quanto sorrette da deduzioni del tutto fattuali, tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14/11/2014.

Lascia un commento