Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, 26 ottobre 2015, n. 42876

Varie violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.


Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 03/10/2014

Ritenuto:

-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Bologna ha dichiarato G.A. responsabile di diverse violazioni della normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al d.Lvo 81/08, condannandolo alla pena di euro 6.000,00 di ammenda;
-che i difensori dell’Imputato avverso detta decisione hanno proposto appello, qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione, contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l’ingiustificato diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la correttezza e la logicità della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente;
-che le censure sollevate con i motivi di annullamento si palesano del tutto destituite di fondamento, visto che il giudice di merito ha esaustivamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena, alla cui concessione osta l’atteggiamento negativo dell’imputato inottemperante alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, elemento, questo, che, non consente, peraltro, di formulare una prognosi positiva circa il fatto che l’G.A. si asterrà in futuro dal commettere ulteriori violazioni;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 3/10/2014.

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