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Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, ud. 8 gennaio 2016 (deposito aprile 2016), n. 15261

Violazioni del d.lgs. 81/08. Non riconoscibilità della clausola di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.


Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ROSI ELISABETTA
Data Udienza: 08/01/2016

Fatto

1. Con sentenza del 23 aprile 2015 il Tribunale di Catania ha condannato V.V. alla pena di euro 4.200 di ammenda per i reati, meglio indicati nei cai di imputazione da a) ad i), previsti dagli artt. 114, c. 1, 122, 133, 146, c.1 e 125 c. 1, 125 c. 6, 126, c. 6, 136, c 4 e 138 c. 2 del D.lgs n. 81 del 2008, commessi nella qualità di legale rappresentante della Futura E. srl, appaltatrice del cantiere edile di Fiumifreddo di Sicilia, via Omissis, fatti tutti accertati in Fiumefreddo in data 28 luglio 2010.
2. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 131 bis c.p. ex art. 606, lett. b) c.p.p., atteso che il giudice non ha condiviso la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto, considerata la modalità della condotta e l’esiguità del danno e del pericolo arrecati, per cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione perchè il giudice valuti nel merito la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto.

Diritto

1. Va rilevata la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Infatti, non può essere censurata quale violazione di legge la valutazione di fatto espressa dal giudice di merito, ed esposta in motivazione con un argomentazione sintetica ma esaustiva, circa la non riconoscibilità della clausola di non punibilità.
2. E’ stato precisato che in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (cfr. Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265435.). Orbene la sentenza impugnata ha posto in evidenzia che anche in occasione di un successivo accesso al cantiere le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro non erano state rimosse, con ciò fornendo congrua motivazione dell’esclusione di ogni possibile valutazione di lieve entità del fatto.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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