Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 1, 09 novembre 2016, n. 47211

Uso di accorgimenti atti ad eludere la corretta registrazione dei dati sui cronotachigrafi degli automezzi: rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro da parte del DL.


Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 25/05/2016

Fatto

1. Con sentenza del 19/11/15 il G.u.p. del Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere nei confronti di V.GP. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Al suddetto era contestato il reato di cui agli artt., 81 cpv., 437 co. 1, 61 n. 2, cod. pen., “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore della Autotrasporti V.GP. s.r.l. e della E. Transport s.r.l., ometteva di collocare impianti, diretti a prevenire infortuni sul lavoro, regolarmente funzionanti, segnatamente imponendo ai conducenti degli automezzi….di utilizzare accorgimenti e/o dispositivi che eludevano la corretta registrazione dei dati sui cronotachigrafi digitali installati sugli automezzi medesimi, occultando il mancato rispetto del periodo di riposo attraverso modalità quali l’apposizione di un magnete sul sensore del cambio che, alterando il congegno elettronico, impediva il regolare flusso dei dati del tachigrafo digitale”.
La sentenza impugnata, per quanto in questa sede di interesse, evidenziava, invero, come dalla convergenza delle denunce di LR.M. e di M.M., ex dipendenti della Autotrasporti V.GP. s.r.l., e dai riscontri offerti dall’informativa di reato della Polizia stradale di Milano, nonché dalle s.i.t. degli altri dipendenti della società ed infine dal verbale di perquisizione in atti, fosse emersa la sistematicità della manomissione dei cronotachigrafi installati a bordo dei veicoli di detta società da parte dei dipendenti; ai quali ultimi era stato imposto dall’imputato l’utilizzo di magneti per alterare il funzionamento degli apparecchi, impedendo, di fatto, la registrazione della velocità, dei tempi di guida e di sosta, al fine di eludere i controlli su detti tempi da parte della Polizia stradale, e di violare conseguentemente i diritti ai riposi settimanali dei lavoratori, sottoposti a turni di lavoro più lunghi del consentito. Invero, le denunce e le dichiarazioni dei dipendenti su tale prassi avevano trovato riscontro nei pregressi accertamenti su svariati veicoli della società, controllati dalla Polizia stradale (che aveva proceduto alla contestazione della violazione delle regole sul cronotachigrafo di cui all’art. 179 Codice della strada), nonché nei successivi accertamenti di polizia giudiziaria, svolti collocando a bordo dei veicoli utilizzati da detta società apparecchiature GPS, che avevano consentito di verificare varie incongruenze tra i periodi di riposo segnati nelle stampate del cronotachigrafo rispetto agli effettivi spostamenti del mezzo rinvenibili dall’analisi dello storico GPS, comprovando, pertanto, la manomissione dei rilevatori a bordo dei camion. Ulteriore conferma era stata offerta, secondo la ricostruzione della sentenza in oggetto, dal rinvenimento a bordo di alcuni mezzi, all’esito della perquisizione degli stessi, di calamite di forma circolare.
Così ricostruiti i fatti, il G.u.p. riteneva che gli stessi andassero sussunti nella disposizione di cui all’alt. 179 c.d.s., anziché in quella contestata di cui all’art. 437 cod. pen.. Premetteva, invero, che quest’ultima fattispecie puniva chiunque omettesse di collocare, ovvero rimuovesse o danneggiasse impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro e che, nella prospettazione accusatoria, la manomissione del cronotachigrafo, impedendo l’effettiva registrazione dei periodo di riposo dei conducenti dei mezzi, determinava un maggior rischio di incidenti stradali, a danno dell’incolumità del dipendente stesso e della sicurezza pubblica; ed inoltre che l’art. 179 del codice della strada assoggettava ad una sanzione amministrativa la condotta diretta alla manomissione o alterazione di cronotachigrafo. Rilevava, quindi, che, ponendosi un problema di concorso tra norma penale e sanzione amministrativa, occorreva verificare, ai sensi dell’art. 9 l. 689/81 (come interpretato dalla pronuncia n. 1963 delle Sezioni Unite del 2011), attraverso un confronto tra le fattispecie astratte, quale tra le due disposizioni applicabili al caso in esame risultasse speciale rispetto all’altra.
Evidenziava, pertanto, come all’interno della fattispecie amministrativa vi fossero elementi specializzanti rispetto alla fattispecie penale: a) in relazione ai soggetti destinatari, riferendosi l’art. 437 cod. pen. genericamente a chiunque ed invece l’art. 179 c.d.s. a “chiunque circola” o al “titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone”; b) in relazione alla condotta sanzionata, individuata in una generale previsione di danneggiamento nell’ipotesi del reato codicistico, a fronte della specifica previsione amministrativa di “manomissione dei sigilli”, di “alterazione” o “manomissione del cronotachigrafo”; c) in relazione anche all’oggetto materiale della condotta, individuato dalla disposizione amministrativa in modo specifico nel cronotachigrafo, a fronte della generale indicazione ex art. 437 cod. pen. di impianti, apparecchi o segnali. Aggiungendo che specializzante non fosse neppure
l’elemento soggettivo dell’art. 437 cod. pen., poiché in entrambe le ipotesi si trattava di fatti commessi dolosamente.
Il giudice a quo, pertanto, ravvisando nella specie gli estremi della fattispecie amministrativa, emetteva pronuncia di non luogo a procedere per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando l’erronea applicazione dell’ art. 9 l. n. 689/1981 in relazione al rapporto tra l’ art. 437 cod. pen. e l’ art. 179 c.d.s..
Ci si duole che il G.u.p. abbia qualificato i fatti contestati ai sensi di quest’ultimo articolo, anziché ai sensi dell’art. 437 cod. pen., trascurando : – che l’articolo di cui in ultimo è caratterizzato da un elemento specializzante, pur se implicito, rispetto alla suddetta previsione amministrativa, prevedendo un delitto punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la violazione del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa ( anche l’ipotesi aggravata del comma 2, ultimo periodo ); – inoltre, che l’art. 437 cod. pen. punisce chi omette di collocare, rimuove, danneggia o comunque manomette, mentre l’art. 179 c.d.s. solo chi circola o chi mette in circolazione, come titolare della licenza di trasporto, punendoli anche se non sono autori della manomissione, diversamente dalla norma codicistica, o anche se non sono a conoscenza della stessa.
Diverso, peraltro, è, secondo il ricorrente, il bene giuridico tutelato, prendendo in considerazione l’art. 179 c.d.s. i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutelando la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 cod. pen. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività ai dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e per estensione l’incolumità pubblica, non essendo la fattispecie configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, in assenza di profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.
La diversità dei beni giuridici coinvolti, impone, quindi, secondo il ricorrente, di escludere l’applicabilità dell’art. 9 l. n. 689/81 al caso di specie, avendo le finalità di tutela della previsione di cui all’art. 437 cod. pen. una specificità propria non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non poterla ritenere norma generale rispetto a quella di cui all’art. 179 C.d.s.
Il P.m. ricorrente chiede, alla luce dei sopraindicati motivi, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore di V.GP. ha presentato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando come l’estensore della sentenza impugnata non solo abbia fatto corretto uso dei principi della sentenza delle Sezioni Unite dallo stesso richiamata ( sottolinea, invero, il difensore come gli elementi specializzanti della norma di cui all’art. 179 c.d.s. rispetto alla disposizione penale riguardino il soggetto agente e l’oggetto materiale della condotta e come non rilevi la diversità del bene giuridico tutelato ), ma si inserisca, altresì, nell’alveo della giurisprudenza di merito che, in più occasioni, in casi del tutto simili a quello di specie, hanno “riconosciuto la sussistenza della violazione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 179 c.d.s. rispetto al delitto previsto dal codice penale”.

Diritto

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. La questione di cui è investita questa Corte è se in relazione al rapporto tra l’art. 437 cod. pen. e I’ art. 179 c.d.s. operi il principio di specialità di cui all’art. 9 l. n. 689 del 1981. Principio, secondo cui, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722).
3. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. “Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell’esistenza di un’area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera “interferenza” che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta” (si veda pronuncia in ultimo menzionata).
4. Passando, pertanto, all’esame delle due fattispecie, va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, diversi risultano i beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma di cui all’art. 437 cod. pen. e dal disposto di cui all’ art. 179 c.d.s., atteso che quest’ultimo considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 cod. pen. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e, solo per estensione, l’incolumità pubblica; con la conseguenza che detta fattispecie non è configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, senza profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.
Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell’infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 437, una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006 – dep. 14/06/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233779 : la Corte ha altresì precisato che la nozione di disastro, siccome qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, non comprende soltanto gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto, sicché i parametri della “imponenza” e della “tragicità” non possono essere assunti come misura del “disastro” genericamente inteso).
A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell’ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. Né può dirsi, come da sentenza impugnata, che “si tratta di fatti commessi dolosamente”, in quanto, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, il confronto va fatto tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Come, invero, sottolineato da detta pronuncia, ciò << è confermato dal tenore dell’art. 9 che, facendo riferimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso >> e detto orientamento è “condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 – pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 9, comma primo legge n. 689 del 1981 – ebbe ad osservare che per risolvere il problema del concorso apparente vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso >> .
Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art. 437 cod. pen. punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, mentre l’art. 179 c.d.s. solo chi “circola” o “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione” un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale (rispetto alla quale non può, quindi, definirsi specializzante), o anche se non sono a conoscenza della stessa.
Tanto osservato, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al “cronotachigrafo” (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di “impianti, apparecchi o segnali”), rispetto al delitto di cui all’art. 437 cod. pen., da escluderne l’applicazione al caso concreto in esame.
Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come affermato expressis verbis dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata ( mentre, in senso difforme, la Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008 – dep. 14/10/2008, Trombetta, Rv. 241462, ha escluso il rapporto di specialità, a norma deirart. 9 I. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 26, comma quarto, I. n. 513 del 1977, proprio per la diversità dell’ oggetto giuridico ), è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 cod. pen., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui  all’art. 179 c.d.s. e da ravvisare al più una mera “interferenza” nel senso di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 della l. 689 del 1981 ed avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’ art. 179 c.d.s., dichiarando conseguentemente “non luogo a procedere nei confronti di V.GP. per il reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

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