Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2014, n. 40527

L’amministratore di una società, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda, risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge. La semplice accettazione della carica gli attribuisce doveri di vigilanza e controllo, anche nel caso che questi faccia da mero prestanome di altri soggetti agenti quali amministratori di fatto.

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Riferimenti normativi:
Legge n. 152/2006, art. 256

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