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Cassazione Penale, Sez. 3, 05 ottobre 2015, n. 39861

Il disposto dell’art. 109 del D. Lgs. n. 81/08, intitolato Recinzione del cantiere, afferma: “Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”.


 

Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 22/01/2015

Fatto

1.1 Con sentenza del 22 ottobre 2013 il Tribunale di Locri in composizione monocratica dichiarava G.D., imputato del reato di cui agli artt. 109 e 159 comma 1° lett. c) del D. Lgs. 81/08 (reato accertato il 30 settembre 2010) colpevole del detto reato condannandolo alla pena di € 1.500,00 di ammenda.
1.2 Per l’annullamento della sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 521 cod. proc. pen.) per avere il Tribunale affermato la responsabilità del G.D. per un fatto non contestato, in quanto la fattispecie di cui all’art. 159 comma 1° lett. c) figurante nel capo di imputazione, non è prevista dal Decreto legislativo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
1.3 Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione di questa Corte per l’udienza dell’11 luglio 2014: in tale sede, ritenuta la non manifesta infondatezza del ricorso, lo stesso veniva restituito a questa Sezione per l’ulteriore corso.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Per una corretta soluzione della questione prospettata dalla difesa del ricorrente, va specificato che allo stesso è stato contestato il reato di cui agli artt. 109 e 159 comma 1° lett. c) del D. Lgs. 81/08″perché in qualità di titolare legale rappresentante della G.D. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Melito Porto Salvo, incaricata di effettuare i lavori inerenti all’appalto pubblico denominato «Percorsi di cultura e di fede nel centro storico», commissionati dal Comune di san Luca, ed in relazione al cantiere sito in San Luca, Via Roma, ometteva, nello svolgimento dei predetti lavori, di dotare il cantiere della prescritta recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni” (reato accertato il 30 settembre 2010 in San Luca).
2. Da quanto emerge dal testo della sentenza impugnata risulta che, nel corso di un sopralluogo effettuato da militari della Stazione CC. di San Luca il 30 settembre 2010, veniva constatata l’esecuzione in corso di lavori per la ristrutturazione della strada senza che vi fosse alcuna recinzione che delimitasse l’area di cantiere e che indicasse una situazione di pericolo per l’utenza determinata dall’esistenza di scavi a cielo aperto che occupavano la strada nella sua interezza. Tale situazione, come si deduce dalla sentenza suddetta, era cristallizzata in una serie di fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, effettuate da personale del locale Ufficio tecnico che si era recato sul posto dietro segnalazione dei militari.
2.1 La censura del ricorrente fa leva sulla inesistenza della norma indicata nel capo di imputazione per inferirne la illegittimità della pronuncia in quanto avente ad oggetto un fatto mai contestato all’imputato. Si tratta di doglianza del tutto priva di fondamento in quanto la condotta contestata (mancata recinzione del cantiere) risulta compiutamente precisata nel capo di imputazione, in coerenza con il disposto dell’art. 109 del D. Lgs. in parola, intitolato Recinzione del cantiere” a tenore del quale “Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”.
2.2 La sanzione per tale condotta è prevista dal comma 2° della lett. c) dell’art. 159 stesso D.Lgs. che fa riferimento, per tutte le altre violazioni incluse nel capo II del detto Decreto Legislativo, alla pena dell’arresto sino a due mesi o dell’ammenda da € 500 ad € 2.000 per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, “nonche’ per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate”. Ed in effetti la disposizione di cui all’art. 109 del menzionato D. Lgs. è inserita nel capo II e non essendo esplicitamente richiamata né dal comma 1° nè dal comma 2° dell’art. 159 D. Lgs. 81/08, trova la sua collocazione, quanto alla previsione della pena, nella seconda parte della lettera c) del menzionato art. 159.
3. La denunciata violazione di legge non ricorre in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, “Non sussiste la inosservanza del principio suddetto quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa” (in termini Sez. 6^ 6.2.2014 n. 17799, M., Rv. 260156; conforme Sez. 6^ 11.11.2014 n. 899, Isolan, Rv. 261926 secondo la quale tale violazione sussiste quando tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale che abbia dato luogo ad una radicale trasformazione della contestazione originaria senza consentire all’imputato la possibilità di una adeguata difesa).
3.1 Nel caso in esame il fatto è stato correttamente contestato e la sanzione inflitta è esattamente corrispondente alla contestazione, non assumendo alcuna concreta rilevanza la mera errata enunciazione del comma 1° lett. c) dell’art. 159 sopra citato.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento – che si ritiene congruo – di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015

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