Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 3, 08 giugno 2016, n. 23689

Locali non conformi ai requisiti di cui all’art. 63 del D.Lgs. 81/08. Pagamento della sanzione amministrativa tempestivo e causa di estinzione del reato.


Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DE MASI ORONZO
Data Udienza: 28/04/2016

Fatto

Con sentenza in data 11/2/2014 il Tribunale di Benevento dichiarava A.A. colpevole del reato ascrittole nel capo d’imputazione e, concesse le attenuati generiche, la condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda.
Alla A.A. è contestato il reato di cui all’art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti della ditta L. Market locali conformi ai requisiti di cui all’art. 63, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. citato, allegato IV – p.to 1.6.1, essendo rimasto accertato, a seguito di ispezione della ASL di Benevento, che le porte delle uscite di emergenza non potevano essere aperte agevolmente durante il lavoro (in Benevento, il 6/6/2012).
Avverso la sentenza l’imputata, tramite difensore fiduciario, ricorre per cassazione con un unico ed articolato motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, c..l, lett. e) c.p.p., contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione in quanto il Giudice di merito non ha considerato che il verbale di verifica notificato all’interessata non poteva essere riferibile all’ avviso di ricevimento della raccomandata in data 2/7/2012 richiamato in sentenza, giacché quello che, accertata l’intervenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, ammetteva l’imputata al pagamento dell’ammenda in sede amministrativa reca la data del 27/2/2012 e che la comunicazione di ottemperanza del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro, in data 5/9/2012, veniva trasmessa alla Procura della Repubblica di Benevento l’11/9/2012. Evidenzia la difesa della ricorrente che si tratta di documenti tutti nella disponibilità conoscitiva del giudicante.

Diritto

Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito precisate. Com’è noto, l’art. 20 del D.Lgs. n. 758 del 1994 stabilisce, con riferimento alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa, che l’organo di vigilanza deve impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, mentre il successivo art. 21 prevede che, nel caso di adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al pubblico ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’adempimento della stessa nonché l’eventuale pagamento della predetta somma ovvero, qualora la prescrizione rimanga inadempiuta, dandone comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni.
Ancora, l’art. 23 dispone la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall’organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore non ha adempiuto, mentre l’art. 24 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto la prescrizione ed ha pagato, nei termini, la sanzione amministrativa.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dal art. 21, comma 2, D.Lgs. citato, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, Bongiovanni, Rv. 258852).
Ne consegue che il procedimento amministrativo, la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio, configura una condizione di procedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007, Di Santo, Rv. 238260) e che il pagamento tardivo non comporta l’estinzione del reato, sicché la determinazione della sanzione penale, quale conseguenza dell’affermazione di responsabilità che, rimossa la condizione di procedibilità, deriva dall’esercizio dell’azione penale, resta assoggettata esclusivamente ai criteri di commisurazione della pena previsti dal codice penale, essendo il trattamento sanzionatorio interamente governato dal principio di legalità (Sez. 3, n. 45228 del 3/7/2014, P.M. in proc. Chinello, Rv. 260745).
Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale di Benevento la A.A. ha ottemperato alla prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza “ma ha provveduto tardivamente, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, al pagamento della sanzione amministrativa prevista ex lege ai fini dell’estinzione del reato (in particolare il verbale di verifica è stato notificato direttamente alla interessata il 2/7/2012 ed il pagamento tramite bonifico bancario è stato effettuato il 3/9/2012)”.
Vero è, tuttavia, che il verbale di ammissione al pagamento dell’ammenda in sede amministrativa, che reca la data del 27/7/2012, è stato notificato all’imputata in data successiva e, segnatamente, per quanto si ricava dal timbro postale apposto sulla cartolina di ricevimento della raccomandata, il 2/8/2012, per cui è da tale data che decorre il termine di gg. 30 per il pagamento della ammenda.
Ebbene, poiché detto termine andava a scadere il giorno 2/9/2012, che è domenica, il pagamento della sanzione amministrativa effettuato dalla A.A. il 3/9/2012, a mezzo bonifico bancario, risulta del tutto tempestivo ed ha determinato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, l’estinzione del reato alla medesima contestato nel capo d’imputazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto è estinto per intervenuta definizione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

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