Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2014, n. 30919

La sentenza ribadisce tre concetti fondamentali: la visita preventiva deve essere effettuata prima di svolgere la mansione a cui si è chiamati, il datore di lavoro deve avviare i lavoratori alle visite mediche nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sorveglianza sanitaria si attua solo per i rischi normati.

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Riferimenti normativi:
Legge n.81/2008

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