Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2014, n. 30919

La sentenza ribadisce tre concetti fondamentali: la visita preventiva deve essere effettuata prima di svolgere la mansione a cui si è chiamati, il datore di lavoro deve avviare i lavoratori alle visite mediche nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sorveglianza sanitaria si attua solo per i rischi normati.

pdf
Sentenza in formato .pdf

Riferimenti normativi:
Legge n.81/2008

Lascia un commento