La sentenza ribadisce tre concetti fondamentali: la visita preventiva deve essere effettuata prima di svolgere la mansione a cui si è chiamati, il datore di lavoro deve avviare i lavoratori alle visite mediche nei tempi e nei modi previsti dalla legge, la sorveglianza sanitaria si attua solo per i rischi normati.
Riferimenti normativi:
Legge n.81/2008