Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2015, n. 50204

Plurime infrazioni alle leggi sulla sicurezza del lavoro e prescrizione.


Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
Data Udienza: 29/04/2015

Fatto

1.1 Con sentenza del 23 maggio 2013 il Tribunale di Mistretta in composizione monocratica dichiarava S.E. imputato per i reati di cui agli artt. 267, 172 e 384 D.P.R. 547/55 (capo A) della rubrica); 23, 24, 28, 38 e 58 del D.P.R. 164/56 (capo B) della rubrica); 29 e 34 del D.P.R. 303/65 (capo C) della rubrica); 81 cpv. cod. pen., 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 (capo D) della rubrica); 81 cpv. cod. pen., 36 bis comma 7 del D.L. 223/06 (capo E) della rubrica) e art. 650 cod. pen. (capo F) della rubrica) [fatti accertati tra il 7 maggio 2007e il 15 novembre 2007] colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) e D), condannandolo alla complessiva pena di € 4.000,00 di ammenda ed assolvendolo, invece, dai rimanenti reati di cui ai capi E) ed F), rispettivamente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e perché il fatto non sussiste.
1.2 Propone appello, successivamente convertito in ricorso con ordinanza della Corte di Appello di Messina del 5 maggio 2014, l’imputato personalmente lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per inosservanza dell’art. 157 cod. pen. per avere il Tribunale omesso di pronunciare il proscioglimento dai reati sub A), B), C) e D) per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione; con un secondo motivo, inosservanza dell’art. 133 cod. pen. per avere il Tribunale omesso di irrogare la pena nel minimo e, con il terzo motivo, violazione della legge penale (art. 175 cod. pen.), per avere il Tribunale omesso di concedere il beneficio della non menzione della condanna.

Diritto

1. Il primo motivo, assorbente rispetto ai rimanenti, è fondato: i reati contestati risultano essere stati accertati tra il 7 maggio 2007 (reati sub A), B), C) e D) e il 13 settembre 2007 (reato sub B). Anche a tenere conto della sospensione del corso della prescrizione per la durata di mesi sei e giorni 22 in relazione al rinvio dell’udienza del 5 marzo 2012 al 27 settembre successivo su richiesta formulata dal difensore, alla data di celebrazione del giudizio di primo grado (23 maggio 2013) la prescrizione massima, pari ad anni cinque versandosi in tema di reati contravvenzionali, era comunque maturata.
1.1 Non risultano dagli atti elementi dai quali trarre la conclusione della evidenza della prova della insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all’imputato (ed anzi, sulla base di quanto emerge dalla lettura del testo della sentenza impugnata, vi sono elementi incontrovertibili che provano la responsabilità del S.E. per plurime infrazioni alle leggi sulla sicurezza del lavoro constatate dall’Ispettore del lavoro e in ordine alle quali hanno concordemente riferito tutti i testi escussi in dibattimento): da qui la inapplicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
1.2 Ne consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015

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