Impresa organizzata in forma societaria: destinatario della normativa antinfortunistica, in assenza di delega, è il legale rappresentante.
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 10/03/2016
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 8/10/2013, depositata in pari data, il tribunale di Tivoli, sez. dist. Palestrina, riconosceva T.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 96, comma primo, lett. g) e 126, D. Lgs. n. 81 del 2008, accertati in data 1/10/2009.
2. Ha proposto ricorso T.S. mediante difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per omessa considerazione di circostanze decisive risultanti dagli atti. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe travisato un atto processuale costituito dalle dichiarazioni del teste B.; nel corso dell’udienza 8/10/2013 quest’ultimo aveva dichiarato che l’imputato aveva ottemperato alle prescrizioni imposte ed aveva altresì provveduto al pagamento dell’oblazione determinata dall’organo di vigilanza; il giudice, diversamente, ha affermato che il T.S. non aveva, nel termine di legge, quale datore di lavoro, provveduto al pagamento dell’ammenda; il travisamento probatorio così verificatosi avrebbe determinato la mancata applicazione dell’effetto estintivo previsto dal D. Lgs. n. 758 del 1994.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i reati risultano contestati al T.S. in qualità di datore di lavoro dell’omonima ditta; la sentenza di condanna è stata pronunciata nella sua qualità di datore di lavoro, quale legale rappresentante della T.S. Costruzioni che, però, è una s.r.l.; la diversità tra la contestazione e l’accertamento di responsabilità avrebbe pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa; nella s.r.l., si sostiene, il legale rappresentante ben potrebbe articolare la propria difesa facendo rilevare l’esistenza di deleghe sul punto, cosa da ritenersi preclusa qualora si tratti di ditta individuale o di persona fisica; il ricorrente, sul punto, cita a sostegno giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Diritto
3. Il ricorso è manifestamente infondato e dev’essere dichiarato inammissibile.
4. Ed invero, quanto al primo motivo, non è ravvisabile alcun travisamento probatorio. Il giudice di merito, infatti, rileva che “nel termine di legge” il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione ex d. lgs. n. 758 del 1994 non venne effettuato, la circostanza dell’avvenuto pagamento tardivo non ha, invero, effetto estintivo, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, trattandosi di termine (quello di 30 gg.) di natura perentoria e non ordinatoria (v., ex multis: Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013 – dep. 19/02/2014, Bongiovanni, Rv. 258852).
5. Quanto al secondo motivo, la censura è del tutto priva di pregio, in quanto il ricorrente, quale legale rappresentante della s.r.l., è anche il datore di lavoro chiamato ad adempiere agli obblighi prevenzionistici.
Trattasi di principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti affermato che destinatario della normativa antinfortunistica, nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007 – dep. 21/06/2007, Lalia, Rv. 236955). Nello stesso senso, si afferma che in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione societaria (Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 – dep. 08/08/2006, Bonora e altro, Rv. 234949, che ha anche ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).
Infine, si osserva, la circostanza di non aver articolato alcuna difesa a sostegno dell’esistenza di eventuali deleghe non è conseguenza di un’inesistente violazione del diritto di difesa provocata dalla pretesa violazione del disposto dell’art. 521 cod. proc. pen., in quanto la contestazione mossa consentiva chiaramente al ricorrente di svolgere appieno le proprie difese, eventualmente deducendo l’esistenza di una delega di funzioni, nella specie non emergente dall’impugnata sentenza né addotta nemmeno in ricorso.
6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
7. Solo per completezza, va qui ribadito il principio per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266, nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza Impugnata con il ricorso, come nel caso in esame, essendo stata la sentenza pronunciata in data 8/10/2013, prima del decorso del termine di prescrizione, maturata in data 1/10/2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 marzo 2016