Infortunio con la macchina tensiospianatrice.
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
Data Udienza: 04/06/2015
Fatto
1. Con sentenza del 29 novembre 2013 il Tribunale di L’Aquila ha condannato P.L. alla pena di € 8000 di ammenda per reati di cui agli articoli 81 cpv. c.p., 29, comma 1, 55, comma 1, 70, comma 1, 71, commi 1 e 7, lettera a), 87, comma 2, lettere a) e c),d.lgs.81/2008.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi. Il primo motivo, rubricato come violazione di legge, asserisce che non è vero che l’imputato non abbia tenuto conto dei rischi dei lavoratori, anche in relazione alla macchina tensiospianatrice; il secondo motivo, sempre rubricato come violazione di legge, nega che sia vero che i dipendenti non fossero stati adeguatamente addestrati e adduce che era stato redatto documento specifico sui rischi; il terzo motivo denuncia vizio motivazionale in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Diritto
3. Il ricorso è infondato.
I tre motivi addotti possono essere accorpati nel vaglio, in quanto, pur se rubricati come denuncia di violazione di legge (il primo in riferimento agli articoli 29, comma 1, lettera d, d.lgs.81/2008 e al d.p.r. 459/1996, il secondo in riferimento agli articoli 71, comma 7, lettera a), e 87, comma 2, lettera e), d.lgs.81/2008) o come denuncia di vizio motivazionale (il terzo motivo), tutti, a ben guardare, contestano direttamente l’accertamento di fatto operato dal giudice del merito in ordine alla responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti.
E ciò viene effettuato mediante una versione alternativa degli esiti probatori (quanto mai significativo è, invero, l’incipit del primo motivo, che enuncia appunto la necessità di “effettuare una corretta ricostruzione della vicenda posto che i fatti per cui è causa, alla luce delle risultanze dibattimentali e della inoppugnabile documentazione prodotta con il fascicolo della difesa ed offerta in visione al PM, risultano caratterizzati da ben altre verità”). Si nega pertanto la violazione dei criteri di sicurezza in ordine al funzionamento della macchina tensiospianatrice, si adduce la redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” del 9 dicembre 2008 e la predisposizione, in forma di procedura, di Istruzioni Operative Stiratura come da documento del 6 marzo 2009, che sarebbe emerso pure dalle dichiarazioni del teste dell’accusa T.; si asserisce che i lavoratori con qualifica di responsabile di linea e di capoturno avevano ricevuto specifica formazione e che anche il lavoratore infortunato M.S. era stato congmamente addestrato, erroneamente avendo dunque il giudicante escluso la condotta di prevenzione del rischio, che era stata in realtà posta in essere, dal momento che, tra l’altro, era stata disposta una specifica procedura di pulitura dei rulli affidata al capoturno.
È evidente l’inammissibilità delle doglianze sopra sintetizzate, dal momento che, appunto, attraverso le suddette si viene a perseguire una verifica dell’esito del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità, che confermi la versione alternativa dei fatti che il ricorrente propone in contrasto all’accertamento del Tribunale: verifica che è preclusa, essendo esterna all’ambito della cognizione di questo giudice e conducendo pertanto proprio alla inammissibilità del ricorso. Peraltro, si osserva a questo punto ad abundantiam, la motivazione della sentenza impugnata è stata redatta in modo ampio, puntuale ed esente da alcuna manifesta illogicità nel ricostruire la sussistenza della responsabilità dell’imputato per i reati a lui contestati, reati sulla quale commissione, d’altronde, rimarca il Tribunale, si è poi innestato come amaro riscontro il grave infortunio del dipendente M.S..
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2015