Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27107

Infortunio di una operaia colpita alla testa dalla leva di movimentazione di una pressa a caldo.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 06/05/2016

Fatto

1. Con decreto in data 06/10/2014, il GIP presso il Tribunale di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di soggetto da identificare per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. relativo ad un infortunio sul lavoro, avendo il P.M. richiedente rilevato che l’inchiesta sull’Infortunio non aveva evidenziato profili di colpa e il giudice ritenuto che il fatto non costituisce reato.
Il procedimento era stato instaurato a seguito della denuncia querela di C.F., la quale aveva esposto di essere sin dall’età di sei anni portatore di miopia, con correzione; di svolgere mansioni di operaia in una maglieria (la B.B. s.r.l. con sede in Carpi); di provvedere, in particolare, all’apposizione sui tessuti di termoadesivi con l’utilizzo di una pressa a caldo denominata LOTUS; di essere rimasta vittima di un incidente sul lavoro il giorno 15/02/2013, allorché, intenta ad utilizzare la macchina che aveva provveduto a chiudere, chinandosi a raccogliere un altro capo da trattare, veniva colpita dalla leva di movimentazione della stessa, a causa dell’Improvviso sganciamento del coperchio, riportando lesioni all’occhio destro, per frantumazione della lente correttiva; di avere saputo che anche altre colleghe avevano riscontrato il malfunzionamento del macchinario in fase di pressatura e di avere personalmente constatato detto malfunzionamento anche in un’altra occasione, senza però che in dette occasioni si producessero conseguenze. Concludeva chiedendo, tra l’altro, di essere informata in caso di archiviazione.
2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione la querelante, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto violazione di norme processuali per omessa notifica alla p.o. della richiesta di archiviazione, avendo la stessa conosciuto dell’archiviazione, intervenuta già il 06/10/2014, su richiesta del P.M. in data 22/07/2014, solo in data 13/04/2015, come da attestazione allegata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria datata 26/02/2016, ha chiesto l’annullamento del decreto di archiviazione senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Modena, rilevando la nullità dello stesso per omesso avviso alla p.o. che ha fatto richiesta di riceverlo e che è stata, quindi, privata della facoltà di formulare opposizione alla archiviazione.

Diritto

1. Il ricorso, tempestivamente formulato, è anche fondato.
2. Emerge in atti che la querelante aveva espressamente richiesto nella denuncia querela di essere avvisata in caso di archiviazione. In data 13/04/2015 il Pubblico Ministero ha certificato l’avvenuta archiviazione del procedimento sin dal 06/10/2014. La parte assume di non avere ricevuto notizia della richiesta di archiviazione e in atti non si rinviene prova di tale adempimento.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione [cfr., ex multis: Sez. 4 n. 47025 del 26/09/2014, Rv. 260950; Sez. 3. n. 11543 del 27/11/2012 Cc. (dep. 12/03/2013), Rv. 254743; Sez. 4, n. 8006 del 15/11/2013 Cc. (dep. 19/02/2014), Rv. 259270; Sez. 6 n. 24273 del 19/03/2013, Rv. 255108], essendosi preclusa all’interessato, lasciato all’oscuro dell’epilogo del procedimento, la possibilità di presentare opposizione.
Quanto al termine per attivare il rimedio, il regime è quello generale di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) ed è, dunque, quello di 15 giorni (e non di 10 giorni), trattandosi di un vero e proprio termine di impugnazione e non di un termine desunto in via analogica da quello per la presentazione dell’opposizione di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3 (analogia non configurabile, non avendo l’opposizione natura d’impugnazione, perché proponibile solo prima che il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione).
La circostanza, poi, che l’impugnazione abbia per oggetto una nullità assimilabile a quelle previste dall’art. 127, comma 5, e, in più in particolare, alla mancata notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, non muta il regime di detto gravame, che è un ordinario ricorso per cassazione, né il momento di inizio della decorrenza del relativo termine (cfr. Sez. 3 n. 11543 del 27/11/2012 Cc. (dep. 12/03/2013), Rv. 254743; sulla natura del mezzo di impugnazione e sul termine vedi anche Sez. 6 n. 47982 del 27/1172012 Cc. (dep. 12/12/2012, Rv. 254103; Sez. 5 n. 29871 del 25/05/2015, Rv. 265296).
Nel caso di specie, la tempestività dell’anzidetto termine risulta rispettata in quanto il ricorso è stato depositato nei quindici giorni dalla conoscenza dell’atto, fatta risalire al 13/04/2015, data della certificazione rilasciata dal Pubblico Ministero.
Sul punto, si conviene con le conclusioni del Procuratore Generale, rilevandosi che l’onere di dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso incombe proprio sulla pubblica accusa, organo deputato all’incombente omesso, nel caso in cui ovviamente la tardività non risulti dagli atti (cfr. Sez. 3 n. 24063 del 13/05/2010, Rv. 247795).
3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica di Modena per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Lascia un commento