Responsabilità di un datore di lavoro per incontri formativi brevi: necessario accertamento della comprensione da parte dei lavoratori, soprattutto se stranieri.
Fatto
1. Con sentenza 24.5.2012 il Tribunale di Torino ha dichiarato D. P. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 22 del D.Lvo n. 626/1994 perché, quale l.r. della società cooperativa G., ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare, per quanto interessa in questa sede, che la formazione fornita al lavoratore C. G. (impartite mediante due incontri di quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata.
2. Il D. P. ricorre per cassazione denunziando due motivi.
Diritto
1. Con un primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza degli artt. 8, 9 e 19 del D.Lvo 626/1994 in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b cpp perché il giudice di merito non ha considerato che l’attività di informazione e formazione dei lavoratori era stata delegata all’ing. B., come risultava dagli atti, sicché una eventuale responsabilità sarebbe imputabile solo a costui, quale responsabile per la sicurezza, trattandosi di funzione delegabile.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (artt. 581 lett. c e 591 lett. c cpp).
Come ripetutamente affermato da questa Corte, il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte impugnante non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, si da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare i quindi il proprio sindacato (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 17/12/2009 Cc. dep. 09/02/2010 Rv. 245907; Sez. 4, Sentenza n. 24054 del 01/04/2004 Ud. dep. 26/05/2004 Rv. 228586).Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad indicare che la delega delle funzioni all’ing. B. risultava “dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza” (cfr. pag. 3 ricorso) senza però allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, nè ha riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ingegnere, demandando in tal modo alla Corte di cassazione di andare alla ricerca dei documenti e degli atti genericamente richiamati a sostegno della tesi difensiva. Alla stregua di quanto sopra, l’accertamento della responsabilità dell’imputato, quale legale rappresentante della società e datore di lavoro non merita censura.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cpp l’inosservanza dell’art, 22 comma 1 del D. Lvo 626,1994 nonchè la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che gli incontri formativi svolti apparivano sufficienti in relazione al tipo di infortunio poi verificatosi, relativo alla violazione di elementari norme di prudenza (lancio di materiale all’interno di una fossa da parte di un lavoratore); osserva che in ogni caso non risultava se la formazione insufficiente aveva riguardato anche il lavoratore responsabile del lancio di materiali; rimprovera inoltre al giudice di merito l’errore nell’interpretazione delle modalità della formazione che deve avvenire in determinate circostanze previste dalle norme (assunzione, cambio di mansioni, utilizzo di nuove attrezzature ecc.).
Questo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza sotto entrambi i profili. Essendo stato dedotto anche il vizio di motivazione, va richiamato il principio di diritto secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nel caso di specie, il giudice del merito, richiamati i principi giurisprudenziali riguardanti i precisi doveri che incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti, ha considerato che due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati, sulla scorta di quanto riferito dai lavoratore stesso C. G.: ha rilevato inoltre che sarebbe stato onere del D. P. accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri, come il C. G. a, e a tale questione ha dato risposta negativa.
In definitiva, attraverso una diversa e alternativa interpretazione del materiale probatorio (ed in particolare delle dichiarazioni del lavoratore C. G., nonché delle modalità dell’infortunio subito da quest’ultimo), il ricorrente sottopone a critica gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, esplicitati attraverso un percorso argomentativo che si presenta assolutamente immune da vizi logici e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 dei 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): il tema della prescrizione non può dunque essere affrontato.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4.6.2013.