Scavo privo dell’armatura di sostegno: infortunio mortale. Responsabilità di un preposto e del RSPP.
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data Udienza: 24/11/2015
Fatto
1. Il Gip del Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12/7/2011, giudicati Z.A. e G.G. colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen., per avere per colpa causato la morte di LB.A,, condannò i medesimi alla pena stimata di giustizia, che sospendeva a condizione che gli imputati provvedessero nel termine di sei mesi a risarcire il danno, che con la stessa sentenza era stato liquidato in favore delle parti civili costituite.
La sentenza aveva riscontrato l’imputazione secondo la quale lo Z.A., preposto alla direzione esecutiva e capocantiere e il G.G., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con violazione della normativa antinfortunistica (il primo per non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere – art. 119, d.lgs. n. 81/2008 il secondo per non avere provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con la predisposizione di idonee armature di sostegno -art. 92, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008- , avevano procurato la morte di LB.A,, il quale, sceso all’Interno del praticato scavo (profondo 3,20 m. e largo ,75 m.), per agevolare l’innesto di una tubatura, verificatosi uno smottamento, travolto dai detriti, decedeva a causa del grave trauma subito.
1.1. La Corte d’appello di Palermo, parzialmente riformando quella di primo grado, determinato il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ridusse la pena inflitta agli imputati, revocando la condizione apposta alla sospensione condizionale; condannati, indi, in solido, gli imputati ed il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimise le parti davanti al competente giudice civile.
2. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso gli imputati, la s.r.l. A. (responsabile civile), le parti civili e il locale Procuratore Generale della Repubblica.
2.1. G.G. illustra sette motivi di doglianza.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. L’integrità del casco indossato dalla vittima, l’assenza di lesioni al capo e al contrario i segni vistosi di trauma al viso, la presenza di una chiazza di sangue riscontrata sulla parete, incompatibile con la dinamica prospettata dall’accusa, la scarsa credibilità (sia per il coinvolgimento nella vicenda, che per la posizione, la quale non gli consentiva di vedere il fondo dello scavo) dell’operaio addetto a manovrare l’escavatore collocato sopra il fosso e le conclusioni della consulenza di parte, militavano univocamente per una ben diversa causalità: la vittima era stata accidentalmente colpita dalla benna della pala meccanica. Sui punti evidenziati il ragionamento della Corte di merito veniva analiticamente contestato: a) la testimonianza di C.C. (il manovratore dell’escavatore) non era da ritenersi attendibile per quel che s’è detto; b) la circostanza che la A. nella denunzia dell’infortunio aveva scritto che la vittima era stata raggiunta «da terreno della parete improvvisamente ceduta>> non implicava che era stato il predetto crollo a causarne la morte; c) l’assenza di sangue sulla benna era compatibile con un colpo rapido della stessa, immediatamente allontanata dal corpo della vittima, prima che ne fuoriuscisse il sangue; d) non erano state confutate efficacemente le conclusioni del medico legale della difesa, il quale aveva escluso che quel tipo di lesioni potessero essere state causate dal rovinio del terriccio fino al collo; e) l’operatore dell’escavatrice non poteva aver sentito la vittima implorare aiuto, poiché a cagione delle fratture mascellari questa non avrebbe potuto articolare le parole; f) non era dirimente l’affermazione che escludeva il colpo di benna per il fatto che non fossero state riscontrate lesioni da taglio e punta, in quanto un simile traumatismo non implicava siffatte conseguenze, né poteva logicamente sostenersi, in assenza di esame autoptico, che il contatto con la pala meccanica avrebbe causato lesioni ben più gravi, senza contare che quelle riscontrate non erano certo minimali; g) non aveva senso escludere la dinamica perorata dalla difesa, affermando che l’operaio, se fosse sceso nello scavo con l’aiuto dell’escavatrice, si sarebbe collocato all’interno del cucchiaio della benna, in quanto l’incidente ebbe a verificarsi quando costui si trovava oramai sul fondo; h) non aveva consequenzialità logica affermare che non vi fosse correlazione tra il colpo di benna e il cedimento della parete dello scavo.
2.1.2. Con il secondo ed il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo della concretizzazione del rischio, che, nel caso di specie, esclusa la dinamica sposata dal Giudice, non poteva considerarsi essere rimasta integrata per l’omesso approntamento dell’armatura.
In ogni caso, l’evento era da ricondurre alla condotta abnorme (qualificazione, questa, adottata dalla stessa Corte di merito, la quale, tuttavia, non ne aveva tratto le conseguenze del caso) del lavoratore, il quale, autista non addetto allo scavo, aveva deciso repentinamente di calarsi nella fossa, approfittando dell’assenza temporanea del capocantiere, allontanatosi per ragioni di lavoro, insieme ad altri due operai. Una tale condotta doveva reputarsi interruttiva del nesso di casualità in quanto imprevedibile ed inevitabile. Né, constava essere stato contestato all’imputato di aver omesso di vigilare (siccome aveva ritenuto la Corte di merito) sull’instaurarsi di una prassi operativa, secondo la quale ognuno degli operai si occupava del da farsi indipendentemente dalle proprie mansioni e qualifica.
2.1.3. Con il successivo motivo il ricorrente deduce violazione di legge allegando difetto di correlazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza: l’infortunio, secondo la statuizione di condanna, non era dipeso dallo smottamento del sovrastante manto stradale, bensì dal crollo di una delle pareti interessate dallo scavo.
2.1.4. Con il quinto motivo il G.G. deduce vizio motivazionale tale da avere interessato l’intero impianto della sentenza: specie tenuto conto del mancato espletamento di un esame autoptico, si sarebbe reso necessario dar corso ad una perizia, così da rendere effettivi e aderenti alla realtà i passaggi motivazionali.
2.1.5. Con il sesto motivo s’invoca, in via subordinata, la prescrizione a riguardo della contestazione contravvenzionale.
2.1.6. Con l’ultimo motivo, afferente alle statuizioni civili, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale: la Corte d’appello non aveva ben compreso che l’appellante aveva posto in contestazione la sussistenza del danno cd. tanatologico, in quanto la vittima era praticamente deceduta sul colpo, non potendosi reputare attendibili le dichiarazioni del C.C., per qual che prima s’è detto.
2.2. Z.A. ricorre per cassazione a mezzo di due ricorsi.
2.2.1. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. Omissis, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, con argomenti, sostanzialmente non dissimili da quelli spesi dal G.G., si contesta la dinamica dell’evento, soggiungendosi, inoltre, che per scendere all’Interno dello scavo la p.o. aveva necessariamente utilizzato la benna, manovrata dal C.C., in quanto in loco non vi erano scale e, comunque, anche ad ammettere un’avventurosa discesa senza ausilio, non avrebbe potuto risalire senza l’elevazione del braccio meccanico.
2.2.2. Con il secondo motivo, denunziante i medesimi vizi, il ricorrente precisa che al capocantiere non può farsi carico di organizzare l’attività lavorativa, predisponendo le necessarie misure di sicurezza, formando ed informando il personale, tutti compiti questi del datore di lavoro. In definitiva il preposto è chiamato solo ad un’opera di vigilanza e controllo e, pertanto, non è tenuto ad ovviare all’originaria deficienza di misure di prevenzione e protezione; in considerazione di ciò a lui non avrebbe potuto addebitarsi di non aver informato i lavoratori del rischio. Inoltre, stante che il LB.A. si introdusse all’interno dello scavo quando l’imputato si era legittimamente allontanato, quest’ultimo non avrebbe potuto informare il primo del pericolo.
2.2.3. Con il successivo motivo, sempre denunziante i medesimi vizi, lo Z.A. esclude, in termini non dissimili da quelli espressi dal G.G., la sussistenza del nesso di causalità e della colpa. Precisa il ricorrente che il LB.A. non era stato notato (neppure dallo stesso C.C.) lavorare all’Interno dello scavo, attività questa svolta dallo stesso Z.A. e dagli altri componenti la squadra. Ciò posto, ancora una volta viene stigmatizzata la condotta abnorme della vittima.
2.2.4. Con il quarto motivo, anche lo Z.A., denunziando violazione di legge e vizio motivazionale, lamenta il già illustrato difetto di correlazione.
2.2.5. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, integrante anche vizio della motivazione, per non essersi dato corso a perizia.
2.2.6. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. Omissis, con il quale si allega vizio motivazionale, si insite nell’escludere la posizione di garanzia dell’imputato: non spettava a lui predisporre l’armatura; non era un dirigente, né il datore di lavoro, ai quali compete predisporre gli strumenti materiali di prevenzione e protezione; non ricopriva neppure il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; si era allontanato per il tempo strettamente necessario, in una fase lavorativa non critica, tale da non richiedere la sua presenza, e solo per ragioni di servizio, e non sussisteva obbligo alcuno, siccome al contrario sosteneva la sentenza avversata, di sospendere nelle more i lavori. Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito, il LB.A., pur ancora in prova, aveva acquisito adeguata esperienza nello svolgimento di mansioni implicanti l’ingresso nello scavo e di posa ed innesto dei tubi e, tuttavia, aveva di poi concluso la sentenza, quella condotta doveva reputarsi abnorme, poiché affrettata, in quanto che il LB.A. avrebbe dovuto attendere che il manovale LP. provvedesse alla posa.
2.2.5. Con il successivo motivo il ricorrente prospetta violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo della ricostruzione del nesso di causalità, riprendendo, in definitiva, le osservazioni già esposte negli altri ricorsi sopra sunteggiati: il C.C. era inattendibile; la motivazione della sentenza si riduceva ad una petizione di principio; la dinamica proposta in sentenza non trovava sostegno nelle emergenze probatorie ed era illogica; non era neppure dato sapere se il terreno avesse ceduto per assestamento dovuto allo scavo o perché urtato violentemente dalla benna; le lesioni riportate dalla vittima erano incompatibili con la versione approvata in sentenza, la quale aveva fatto uso di una legge empirica sfornita di “credibilità razionale” in grado elevato. A quest’ultimo riguardo il motivo prendeva in considerazione, ancora una volta, l’assenza di tracce ematiche sulla benna, che non avevano il significato che la Corte gli aveva attribuito; la distanza tra la p.o. e l’escavatrice; l’insignificanza del tenore letterale della denunzia d’infortunio presentata dall’impresa, la quale dichiarazione, peraltro, doveva considerarsi inutilizzabile, anche nel rito abbreviato, in quanto affetta da congenita ed insanabile patologia. In definitiva, conclude il ricorrente si era violata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2.6. Con il terzo motivo, anch’esso denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, si contesta il rilievo causale della posizione di garanzia, in altri termini, la causalità della colpa, in quanto l’evento doveva reputarsi imprevedibile ed inevitabile. Non sussistevano (al netto dell’intervenuta prescrizione) i profili di colpa specifica: al datore di lavoro era noto il metodo di lavoro; l’operaio rimasto ucciso aveva deciso di entrare all’interno dello scavo quando l’imputato, insieme all’operaio deputato al collocamento dei tubi, si era allontanato. I profili di colpa specifica erano causalmente irrilevanti. Era stato commesso l’errore di porre in relazione l’azione omissiva addebitata, invece che con la verificazione dell’evento, con la condotta della vittima. Seguendo la ricostruzione di cui in sentenza, l’unica condotta (negativa) casualmente orientata e giuridicamente rilevante a produrre il decesso del LB.A. doveva rinvenirsi nell’omessa armatura dello scavo, che non era addebitabile all’imputato, in quanto situazione preesistente e non accidente estemporaneo, verificatosi nel corso dei lavori.
2.2.7. Per quel che poco sopra si è detto, con il successivo motivo, vengono allegati i medesimi vizi in ordine al vaglio dell’elemento psicologico, non essendosi considerato che l’evento non era prevedibile né prevenibile e che nessuna culpa in vigilando poteva addebitarsi all’imputato, il quale si era allontanato per ragioni di lavoro.
2.2.8. Con il quinto motivo l’imputato denunzia violazione di legge e in particolare del principio del divieto della riforma peggiorativa, in quanto il Giudice dell’appello, pur riducendo la pena, aveva triplicato l’aumento a titolo di continuazione per le contravvenzioni.
2.3. La s.r.l. A., in qualità di responsabile civile, ricorre svolgendo quattro motivi di censura.
2.3.1. Il primo motivo, denunziante mancanza e, comunque, vizio della motivazione, contesta il decorso causale, sostenendo, come gli imputati, che il LB.A. ebbe a perdere la vita per il trauma patito a causa di un colpo di benna.
2.3.2. Con il successivo motivo la responsabile civile si duole del fatto che, in violazione di legge e con ausilio di motivazione illogica, nonostante l’abnormità della condotta del lavoratore deceduto, si era affermata la penale responsabilità del preposto e del dirigente.
2.3.3. Con il terzo motivo, siccome gli imputati, si deduce il difetto di correlazione.
2.3.4. Con l’ultimo motivo, anche in questo caso come gli imputati, si assume che il mancato espletamento di una perizia doveva considerarsi omessa assunzione di una prova decisiva, oltre che rilevare come vizio della motivazione.
2.4. Il Procuratore Generale locale svolge due motivi di censura.
2.4.1. Con il primo motivo il rappresentante della pubblica accusa denunzia vizio motivazionale per avere la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, attribuito il concorso della vittima nella misura del 50% nella causazione dell’evento. La vittima svolgeva in concreto le mansioni di operaio generico e all’interno della squadra, composta da cinque unità, non vigevano distinzioni di ruoli; per collegare gli spezzoni di tubo che costituivano la condotta occorreva necessariamente scendere nello scavo e ciò era ben noto ad entrambi gli imputati; il capocantiere, allorquando ebbe ad allontanarsi non diede ordine di sospendere i lavori.
2.4.2. Con il secondo motivo viene illustrato vizio motivazionale in relazione alla revoca della condizione apposta dal Tribunale alla sospensione condizionale della pena, stante l’insussistenza dell’ipotizzato onere di previamente valutare le capacità economiche degli imputati.
2.5. Le parti civili costituite affidano a due motivi di censura il loro ricorso.
2.5.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, le parti ricorrenti contestano la sussistenza di una colpa concorrente in capo alla vittima, la quale non aveva dato luogo ad alcuna imprudenza, constando dalle dichiarazioni testimoniali che la stessa, svolgendo l’attività di operaio generico, non era sottratta al compito di occuparsi del raccordo dei tubi all’interno dello scavo. Non solo, pertanto, la condotta dal medesimo tenuta non era stata abnorme, ma egli era tenuto a proseguire nei lavori, non sospesi dal capocantiere durante la di lui assenza, nonostante la particolare criticità in cui versavano i luoghi quella mattina, a causa dell’imbibizione del terreno per una perdita d’acqua e della particolare profondità dello scavo. In ogni caso, la quantificazione del concorso nella misura del 50% non era sorretta da alcuna motivazione.
2.5.2. Con il secondo ed ultimo motivo, deducente vizio motivazionale e violazione di legge, le parti civili si dolgono della decisione di aver rimesso la liquidazione del danno al giudice civile, riformando senza motivazione la statuizione di primo grado, la quale aveva analiticamente e compiutamente quantificato il danno. Inoltre, neppure non era imposta una congrua provvisionale a carico degli imputati e della responsabile civile. Di poi, senza ragione appariva la revoca della condizione posta alla sospensione della pena. Infine, si soggiungeva che, a tutto concedere, la Corte di Palermo avrebbe dovuto limitarsi a dimezzare la liquidazione disposta dal Tribunale, senza necessità di rimettere la quantificazione al giudice civile.
3. All’udienza l’avv. Omissis depositava documento proveniente dalle p.c. con il quale si dava atto dell’intervenuto bonario componimento con la compagnia assicuratrice che copriva il rischio responsabilità civile,
manifestandosi, altresì, la volontà di non più coltivare l’azione civile nel processo penale.
Diritto
4. Larga parte dei ricorsi avanzati dagli imputati e dalla responsabile civile sottopongono temi identici. Di essi conviene occuparsi da subito.
4.1. La dinamica proposta dai ricorrenti (il colpo di benna), che farebbe dipendere l’evento morte da una serie causale diversa e autonoma rispetto a quella addebita agli imputati, non può essere accolta.
La ricostruzione dell’evento propugnata dai ricorrenti non ha il pregio di rimuovere il costrutto motivazionale, ma, al più, pretende di affermare una versione che si reputa maggiormente verosimile.
Senza necessità, pertanto, di prendere in minuta analisi la suggerita dinamica, peraltro, congetturale e priva di significativa forza persuasiva (l’assenza di tracce ematiche sulla benna si concilia con la circostanza che la povera vittima venne trovata semi-seppelita da fango e terriccio; né, peraltro, ove il crollo fosse stato causato da un improvvido movimento della macchina da scavo, del braccio o della benna di questa, la ricostruzione del nesso causale sarebbe favorevole agli imputati), basterà osservare che la contestazione del fatto siccome ricostruito dal giudice non mostra di aver tenuto in adeguato conto la norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale (salvo l’ipotesi dell’inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, ictu oculi) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (art. 606, comma 1, lett. e).
Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Ora, la motivazione di cui alla sentenza della Corte di Palermo sul punto non è manifestamente illogica, in quanto il vizio logico della motivazione descritto alla lett. e) dell’art. 606, cod. proc. pen., sussiste soltanto ove il giudice adotti massime di esperienza che si pongano in contrasto con il senso comune o con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, ovvero quando, pur partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti al lume della logica comune, sicché difetti ogni nesso razionale tra premesse e conclusioni. Alla Corte di cassazione non è dunque attribuito il compito di valutare se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né essa è chiamata a condividerne la giustificazione, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza impugnata in sé e per sé considerata, da condursi necessariamente alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr., S.U., n. 12, 31/5/2000, dep. 23/6/2000, Rv. n. 216260).
Con la formula, introdotta con l’art. 5 della l. n. 46 del 2006, ad integrazione dell’art. 533, cod. proc. pen., dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell’imputato (Cass., Sez. I, n. 20371 dell’11/5/2006, Rv. 234111), si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., 1, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicché, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell’Ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell’apparire del tutto conseguente l’ulteriore approdo di legittimità (Cass., 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio”, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l’autocontraddittorietà o l’incapacità esplicativa) o esterni (l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).
«Ciò comporta che il giudice di merito, in presenza di altre ricostruzioni plausibili del fatto, non possa omettere di valutarle per stabilire un giudizio di equiprobabilità (che non consente la condanna dell’imputato) ovvero di maggiore, ma elevata, probabilità dell’ipotesi di accusa che consenta di pervenire all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio anche per la natura congetturale di quelle alternative. Insomma, nel caso in cui coesistano più ipotesi ricostruttive contrastanti, il giudice deve verificare il grado di conferma (in senso qualitativo, non quantitativo) di ciascuna di esse dopo aver acquisito tutte le informazioni rilevanti; e se ciò è impossibile non potrà convalidare una delle ipotesi plausibili sol perché la ritiene più convincente di altre. A maggior ragione nei casi in cui la prova è indiretta per cui è necessario individuare una regola di inferenza “forte” per ricollegare il fatto accertato a quello da provare. È ancora opportuno precisare che non esiste un onere per l’imputato di allegare (e tanto meno di provare) le ipotesi alternative; solo in presenza di un indizio “forte” (o anche “debole” ma caratterizzato dalla presenza di elementi di conferma) la mancata allegazione delle ipotesi alternative potrebbe avere rilievo confermativo dell’ipotesi accolta dal giudice» (Cass., Sez. 4, n. 48329 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Rv. n. 245879).
Nel caso al vaglio, invero, la tesi alternativa proposta dai ricorrenti, per un verso, è priva di apprezzabili appigli probatori che la sostengano (in fondo tutta la tesi si regge su un fatto non univoco: le lesioni patite dall’operaio deceduto avrebbero potuto conciliarsi con l’ipotizzato colpo inferto con la benna) e trova smentita nelle acquisizioni di prova orale, nella situazione dei luoghi, caratterizzati dall’effettuazione di uno scavo non protetto, profondo e stretto, in presenza di acqua che aveva reso assai instabile l’ammasso terroso, i cui segni tangibili ed inequivoci trovano riscontro nelle vistose lesioni riscontrate dal geologo sulla superficie adiacente lo scavo predetto, oltre che nella stessa denunzia d’infortunio inoltrata dalla A., elemento, quest’ultimo, non decisivo, ma, tuttavia, utilizzabile per il giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato.
4.1.1. Non convince, invero, sul punto la diversa opinione espressa nel ricorso depositato nell’interesse dell’imputato Z.A. dall’avv. Omissis.
La dichiarazione in parola non costituisce illegittimo surrogato di una dichiarazione proveniente dall’imputato, in assenza di garanzie e al di fuori del modulo processuale cogente, bensì una mera comunicazione avente valore amministrativo effettuata dall’impresa nell’àmbito della cui attività si è verificato l’infortunio, onde dare avvio alla pratica per la verifica dei presupposti per eventualmente riconoscere in favore degli aventi diritto i diritti nascenti dalla polizza assicurativa obbligatoria con l’INAIL. Si tratta, quindi, di un mero documento, confezionato, peraltro, quando ancora non risultavano formalizzate le accuse nei confronti di alcuno, riproduttivo della denunzia d’infortunio, dovuta per legge, che non impinge nel vizio radicale di inutilizzabilità patologica prospettato.
4.2. Radicalmente destituita di fondamento appare la pretesa di qualificare la condotta lavorativa della p.o. imprevedibile e imprevenibile, in quanto abnorme.
Deve escludersi, secondo la logica comune, la sussistenza di una condotta avulsa dallo svolgimento della mansione, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto protetto dalla garanzia. Esattamente al contrario dell’assunto trattasi di un tragico evento occorso nell’esercizio e a causa dello svolgimento d’una attività integrata puntualmente nel contesto lavorativo, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante.
Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistita in un’azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre.
Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l’estrema rarità dell’ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell’attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006).
L’istruttoria processuale impone giungersi a conclusione del tutto opposta rispetto a quella propugnata dai ricorrenti. I testi escussi (Omissis) hanno univocamente dichiarato che il LB.A., pur assunto con la qualifica di autista, partecipava alla posatura dei tubi, come tutti gli altri operai, mancando una precisa assegnazione di ruoli all’interno del cantiere. Posatura, la quale richiedeva la necessità che un operaio scendesse all’interno dello scavo per l’innesto a mano (testi Omissis). Allontanatosi il capocantiere, insieme ad un altro operaio, senza che fosse stata disposta la sospensione dei lavori, la vittima, lungi dall’impegnarsi in un’attività bizzarra o inconsulta, aveva continuato il lavoro di posa del tubo, collaborato dal C.C., che manovrava la pala meccanica. Pur vero che la Corte d’appello, volendo qualificare affrettata la condotta della vittima, ha impropriamente scritto abnorme, senza, tuttavia, aver voluto affatto evocare la nozione di abnormità sopra richiamata, che recide il nesso di casualità, per come è reso palese dal contenuto esplicito della motivazione; tuttavia, reputa questa Corte che anche l’aggettivazione <> sia del tutto fuori luogo e dissonante con le emergenze sopra riportate. In ogni caso, non v’è chi non veda che il crollo della parete non era di certo dipeso dalla condotta della vittima, la quale, ove avesse atteso il manovale LP. non avrebbe di certo impedito l’evento, che, se del caso, avrebbe, anzi potuto coinvolgere entrambi, o, al posto del LB.A., il LP..
4.3. Il preteso difetto di correlazione non sussiste.
Come emerge dagli stessi ricorsi, avendo gli imputati avuto modo di conoscere ed interloquire su ogni specifico profilo dell’addebito preso poi in considerazione dal giudice non emerge alcun <> difensivo. Invero, <> (Sez. 4, 16/2/17069, massima; in senso conforme, fra le tante, IV, 22/11/2011, n. 47474; IV, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551).
Peraltro, quel che qui rileva è il crollo in sé, reso possibile dalla mancata armatura dello scavo: che ciò sia avvenuto a causa del modo d’essere del terreno, instabile ed imbibito dall’acqua, a causa delle vibrazioni della pala meccanica, per un colpo improvvido della benna o per il cedimento del superiore manto stradale, resta del tutto ininfluente.
4.4. La circostanza che il giudice del merito ha reputato non necessario far luogo a perizia non è censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, dep. 14/02/2013, Rv. n. 255152).
La motivazione sul punto, per quanto possa essere soggetta a critiche, non presta il fianco ai gravi vizi argomentativi previsti dalla legge (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte di merito, infatti, specificamente motivando, ha reputato esaustivi la descrizione dello stato dei luoghi operato dalla p.g., l’ispezione cadaverica con l’indicazione della causa della morte, operata dal medico legale, in uno allo stato dei luoghi evidenziante la grave situazione di rischio.
5. Va osservato che dopo la sentenza di secondo grado è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per i reati contravvenzionali contestati, risalenti al 3/12/2008.
Non emerge, d’altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza. Infatti, In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell’innocenza dell’imputato o dell’indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui manifestamente non ricorre avendo trovato conferma, per quel che si è detto e si dirà, il rimprovero di colpa specifica, oltre che generica, mosso agli imputati.
Ciò posto, dovrà sottrarsi dalla pena complessiva che il giudice del rinvio determinerà, tenuto conto di quanto appresso, quella di due mesi, che, detratta la riduzione per il rito (3 m. – 1/3), è stata posta a remunerazione dei reati contravvenzionali predetti, riuniti sotto il vincolo della continuazione al delitto di omicidio colposo.
Il venir meno dei reati contravvenzionali di cui detto consuma l’interesse alla coltivazione del motivo di ricorso a firma dell’avv. Omissis, con il quale si è denunziata reformado in pejus.
6. La decisione delle parti civili di non più coltivare l’azione di risarcimento, per sopravvenuta soddisfazione del loro interesse rende inammissibile il relativo ricorso.
7. Il Collegio non condivide i profili di censura residuali evidenziati dai due imputati e, cumulativamente, dalla responsabile civile.
7.1. Per quel che concerne il G.G., rivestente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché quella di direttore tecnico del cantiere, non può coltivarsi dubbio alcuno in ordine alla posizione di garanzia e prevenzionistica. Quale responsabile del servizio in parola (art. 31 del T.U. n. 81/2008) avrebbe dovuto immediatamente segnalare, perché la prassi scorretta e pericolosa fosse abbandonata, il fattore di rischio inaccettabile, costituito dalla circostanza che gli scavi, in violazione dell’art. 119 del cit. T.U. non venivano armati; non mancando di assicurarsi che la violazione fosse sanata.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (S. U., n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Rv. n. 261107.
Quale direttore tecnico alle dipendenze dell’impresa che effettuava i lavori (ben diversa è la situazione del direttore di cantiere nominato dal committente), inoltre, spettava direttamente a lui impedire che i lavori si svolgessero con le descritte modalità, dando le istruzioni del caso e, comunque, quel giorno, tenuto conto dello specifico implemento del rischio evidenziato dai bordi del fossato <> (come espressamente annota la sentenza, riportandosi alla relazione del geologo) e dalla cospicua perdita d’acqua che aveva imbibito il sottofondo, ne andava assolutamente vietata la prosecuzione, in attesa che lo scavo fosse armato a regola di legge.
7.2. Per lo Z.A., escluso, per qual che si è detto esaminando le questioni comuni, che il giudizio sia da considerare difettivo per quel che attiene la ricostruzione della dinamica, deve respingersi la pur suggestiva tesi che vorrebbe il preposto esonerato, in questo caso, dagli obblighi di garanzia, non trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta, da segnalare alla dirigenza e al datore di lavoro.
Invero, qui non si è in presenza di un’inadeguatezza attinente al corredo strumentale d’azienda, già preventivamente nota al datore di lavoro, ma di una modalità di lavorazione, manifestamente in dispregio delle norme cautelari minime, che si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le pareti degli scavi, via via aperti. Non si tratta, in definitiva, della decisione, presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa. Situazione, questa, che avrebbe imposto di segnalare ogni giorno (ammesso che la prassi lavorativa non dipenda dallo stesso preposto) la condizione di pericolo elettivo.
A prescindere dalla violazione del dovere di segnalazione (art. 19, lett. f, del cit. T.U.), risulta pienamente integrata la violazione del precetto che impone di avvisare i lavoratori esposti, del <> e delle <> (art. cit., lett. d).
Senza che abbia assunto un rilievo di alcun genere il refuso che ha portato la sentenza impugnata a definire, ad un certo punto della trattazione, lo Z.A., quale responsabile per la sicurezza, proprio il dovere di <> durante l’esecuzione dei lavori, ricordato dal ricorso a firma dell’avv. Omissis, avrebbe dovuto consigliargli di non avallare le descritte modalità lavorative e, meno che mai, quel giorno, per quel che si è detto poco sopra.
Condizioni, queste, di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l’integrale sospensione dei lavori.
Conclusivamente vai la pena ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403).
Non coglie, infine, nel segno la doglianza che, identificata la condotta da scongiurare nell’impedire alla vittima di scendere all’Interno dello scavo, esclude che l’imputato fosse tenuto ad un tale obbligo. L’evento che l’agire secondo legge avrebbe impedito deve, invece, identificarsi nel crollo di una delle pareti interne dello scavo e, di conseguenza, la morte della p.o., o, al più, sospesa l’attività lavorativa (per le particolari e specifiche condizioni di pericolo presenti quel giorno e, comunque, nel frangente del proprio allontanamento, pur legittimo), che il crollo potesse procurare danno alle persone.
8. Le medesime ragioni, che nel loro complesso, hanno imposto il rigetto dei ricorsi degli imputati, importano, ovviamente, il rigetto del ricorso della responsabile civile.
9. Il ricorso del Procuratore Generale di Palermo appare fondato nei limiti di cui appresso.
9.1. Coglie nel segno il primo motivo che ha evidenti ricadute sulle statuizioni penali della sentenza e, in particolare sul trattamento sanzionatorio.
La Corte palermitana ha ridotto la pena inflitta in primo grado ad entrambi gli imputati, tenendo conto, oltre all’assenza di capacità a delinquere, delle .
Pertanto, assume rilievo nella stima sanzionatoria la decisione di aver ritenuto il concorso della vittima, quantificato nel 50%.
Una tale decisione non può ritenersi sorretta da logica e non contraddittoria motivazione.
Esclusa l’abnormità della condotta della vittima (esclusione, questa, nonostante l’improprietà linguistica, condivisa anche dalla Corte di merito), non è dato cogliere la ragione per la quale l’operato del LB.A. debba qualificarsi «affrettato», come sopra si è chiarito, e, in ogni caso, quale addebito debba muoversi al medesimo a riguardo dell’evento (il crollo dello scavo). Evento che, come sottolinea a ragione il ricorrente, si sarebbe comunque verificato, coinvolgendo lo stesso o altri lavoratori al suo posto, nel momento in cui la precaria situazione statica fosse stata messa in crisi dagli inevitabili scuotimenti causati dalla discesa nel fosso.
In ogni caso, risulta omessa financo l’indicazione dei criteri privilegiati che hanno indotto il Giudice d’appello a quantificare nel 50% la misura del concorso.
9.2. Il secondo motivo con il quale il ricorrente censura la decisione di revocare la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena è divenuta inammissibile in quanto, sopraggiunto l’accordo e il pagamento di quanto determinato in sede transattivo dalle parti e venute, quindi, meno le statuizioni civili, non è più possibile imporre la condizione in discorso.
10. Ciò posto, annullata la sentenza limitatamente alla questione del concorso di colpa ed alla quantificazione della pena, gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte di Palermo per nuovo esame, che tenga conto di quanto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati per essere i reati ascritti ai capi b) e c) della rubrica (reati contravvenzionali) estinti per prescrizione.
Annulla, in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata limitatamente alla questione del concorso di colpa ed alla quantificazione della pena, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore Generale, dello Z.A. e del G.G..
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24/11/2015.