Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41328

Caduta della rulliera dell’impianto di pallettizzazione. Posizioni di garanzia.


Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 22/06/2016

Fatto

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza pronunciata in data 16 Ottobre 2015 confermava in punto a responsabilità penale la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto R.A., direttore Generale della ditta I.L.T.E. , Industria Libraria Topografica Editrice s.p.a. con sede in Moncalieri, colpevole del reato di lesioni colpose aggravate, e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice, riteneva di dovere applicare la sola pena pecuniaria nella misura di € 250 euro di multa, con revoca delle statuizioni civili atteso che la parte civile costituita aveva dichiarato di rinunciare alla costituzione.
2. Premesso che non sussisteva contestazione sulla dinamica dell’infortunio e sostanzialmente neppure sulle ragioni tecniche che avevano determinato l’abbattimento improvviso sulla testa dell’operaia di una delle due rulliere che componevano l’impianto di pallettizzazione M., cui la operaia era temporaneamente adibita, la Corte territoriale si soffermava a valutare, in accordo ai motivi di censura, le posizioni di garanzia e a verificare i profili di causalità giuridica rispetto alle omissioni addebitate al responsabile dell’opificio.
3. Sotto un primo aspetto escludeva che venisse in rilievo un profilo di colpa collegato alla carenza del documento di valutazione del rischio, in quanto l’impianto che aveva dato causa al sinistro era adeguato a garantire la sicurezza dell’accesso alla zona compresa tra le due linee, se solo fosse stato completo del pistoncino che serviva a garantire la posizione sollevata della parte reclinabile della rulliera.
4. Sotto diverso profilo peraltro evidenziava che la manutenzione della macchina non era stata eseguita in modo corretto laddove, pur in presenza dell’ordinativo del pezzo di ricambio e del fatto che il pistoncino era arrivato presso l’azienda, nessuno aveva provveduto a montarlo da circa un mese;
5. Il difetto di manutenzione era peraltro ascrivibile allo stesso direttore generale il quale manteneva la delega alla sicurezza sul luogo di lavoro che non risultava avere delegato a terzi, né il documento prodotto in appello dalla difesa, intitolato “comunicazione al personale” che indicava genericamente che a partire da una certa data sarebbe stata assegnata ad interim a tale M.M. anche la responsabilità diretta del centro Brossura, non era idonea a integrare anche una delega dei compiti di gestione della sicurezza sul lavoro;
6. Rappresentava ancora che neppure si sarebbe verificato l’esonero di responsabilità dell’imputato anche in caso, come veniva prospettato, della presenza di un capo turno e quindi di un preposto alla specifica linea di produzione cui era stata assegnata la dipendente infortunata in quanto, fin quando non si fosse esaurito il rapporto che aveva legittimato nel datore di lavoro il rapporto di garanzia, la eventuale presenza di altre figure di garanzia, sia pure costituite di fatto, non erano idonee a sollevare da responsabilità l’originario titolare, essendo ciascuno di essi per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli per legge.
7. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato il quale articolava due motivi di ricorso; con il primo motivo deduceva vizio di mancanza, manifesta illogicità della motivazione laddove non erano state considerate alcune allegazioni difensive di cui ai documenti acquisiti alla udienza del 16.10.2015.
Assumeva che la questione sottoposta al giudice di appello non si risolveva nella ricorrenza di una delega di funzioni in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro ma, mediante l’allegazione dell’addebito disciplinare rivolto al dirigente aziendale e delle difese da questo svolte, il tema sottoposto al giudice di appello, cui non era stato adeguato rilievo motivazionale, andava ricondotto alla ingerenza di fatto nelle funzioni da parte di dirigente aziendale munito di responsabilità dirette ed esclusive sul reparto di riferimento, questione cui non era stato adeguato rilievo.
Con un secondo motivo di ricorso era a valorizzare le conclusioni di cui al punto precedente per evidenziare che la condotta del suddetto dirigente aziendale, che si era assunto in proprio il compito di eseguire l’attività di manutenzione mediante la sostituzione del pistoncino della parte reclinabile della rulliera, si era inserita con forza propria nel determinismo dell’evento, e comunque aveva costituito una autonoma posizione di garanzia derivante dalla c.d. clausola di equivalenza che, pure in assenza di uno specifico atto di delega, in forza dello specifico richiamo fatto dall’art. 299 D. L.vo 81/2008, era idonea a escludere la concorrente responsabilità del formale datore di lavoro, in presenza di una ingerenza di fatto da parte del dirigente cui era stata assegnata, all’interno di organizzazione aziendale complessa ed articolata, della direzione dello specifico reparto in cui si era realizzato l’infortunio.
 

Diritto

 

1.I motivi di ricorso sono infondati.
Il ricorrente deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata assumendone la contraddittorietà in ragione della omessa considerazione della posizione di garanzia rivestita dal dirigente di stabilimento che, di fatto, si era assunto il ruolo di garanzia nel reparto in cui si è verificato l’infortunio. Orbene il ricorrente omette di considerare che se il principio di effettività (derivante dall’art. 299 d.lgs.vo 81 del 2008) eleva a ruolo di garante chi, di fatto, svolge in un determinato ambiente di lavoro le funzioni e il ruolo di dirigente e del preposto alla sicurezza, nondimeno, come evidenziato dal giudice territoriale, se tali funzioni esercita, lo fa al di fuori di una effettiva posizione di garanzia consacrata nell’organigramma aziendale, ovvero in una specifica delega imposta dal modello normativa di cui all’art. 16 stesso testo, dotata dei requisiti di specificità. Conseguentemente lo svolgimento di fatto di una attività propria del datore di lavoro, in assenza di una specifica delega di funzioni, non esonera il delegante dalla assunzione delle responsabilità di carattere antinfortunistico che sono inerenti alla sua veste, con la conseguenza che i suoi obblighi non si ridimensionano a quelli di mera vigilanza indicati dall’art.16.
2. Invero la corte di appello, pur distinguendo la posizione del preposto di fatto sul luogo di lavoro da quella che scaturisce dalla delega di funzioni, ha ampiamente esplicitato che, pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all’interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai ricorre una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall’art.299 D Lsvo 81/2008 (sez.IV, 28.2.2014 Consol rv 259224, 18.12.2012 Marigioli rv 226339, 9.2.2012 Pezzo rv 253850).
3. Ne consegue pertanto che risulta del tutto irrilevante la documentazione pure prodotta nel corso del giudizio di appello, volta a dare contezza e a delimitare l’ambito di effettività delle alternative posizioni di garanzia del preposto alla sicurezza, ovvero del dirigente che aveva assunto di fatto la gestione delle problematica relativa alla sistemazione della rulliera, in quanto la stessa non è in grado di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro, responsabile
di lavoro, facendola degradare a mera funzione di vigilanza, ma semmai è idonea a ipotizzare la costituzione di una nuova, e diversa, posizione di garanzia, la cui responsabilità potrebbe affiancarsi a quella dell’originari garante.
4. Quanto al profilo della causalità della colpa, sollevato dalla parte ricorrente nel secondo motivo di ricorso, ed escluso l’azzeramento della veste di garanzia del datore di lavoro responsabile della sicurezza, la corte territoriale ha evidenziato come, se l’impianto incriminato era adeguato a garantire la sicurezza dell’accesso alla zona tra le due linee, l’apposito dispositivo (pistoncino) destinato a garantire la posizione sollevata della suddetta rulliera, nonostante i periodici interventi di manutenzione, mancava da oltre un mese e non erano stati predisposti sistemi alternativi per segnalare la situazione di pericolo, la quale era nota all’interno dell’azienda in considerazione del fatto che il dispositivo era stato ordinato oltre due mesi prima del fatto.
Con ragionamento del tutto coerente alle risultanze processuali e del tutto adeguato sotto il profilo logico giuridico la corte territoriale rappresentava che, a prescindere da quale fosse stato l’anello della catena organizzativa che si era inceppato, il titolare della posizione di garanzia non aveva provveduto a predisporre una struttura organizzativa adeguata, tale da garantire che alla messa in sicurezza si provvedesse con celerità. Risulta pertanto adeguatamente evidenziato, sotto il profilo logico giuridico, che l’inosservanza della regola cautelare relativa al rischio di caduta della rulliera, era direttamente riconducibile al soggetto che al momento del fatto, e in assenza di una specifica delega operativa, era titolare della posizione di garanzia al riguardo, a fronte di evento evidentemente prevedibile in quanto contemplato nel documento di valutazione del rischio.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22.6.2016

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