Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2016, n. 41331

 Taglierina non dotata del sistema di protezione dal contatto delle lame. Prescrizione.


Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO
Data Udienza: 07/07/2016

FattoDiritto

Motivazione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 546-615 c.p.p. e art. 173 disp. Att. C.p.p..
1. A.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 24.05.2013 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S.EIpidio a Mare, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, ha rideterminato la pena.
In breve il fratto: I.P., dipendente della società “IDEA 84 s.r.l.”, di cui l’imputato era legale rappresentante, esercente la produzione di accessori per calzature, nel mentre, il giorno 18.03.2008, era intento alla sua attività lavorativa, entrava in contatto con le mani con una taglierina subiva le lesioni, come indicate nel capo d’imputazione. Il Giudice di primo grado riteneva, sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale (dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi B., ispettore del lavoro, e R., responsabile per la sicurezza) che le modalità che avevano causato l’infortunio fossero state compiutamente accertate e che fosse ravvisabile una responsabilità dell’A.F. per violazione degli obblighi impostigli dall’art. 35 d.lvo n. 626/1994, per avere messo a disposizione dei lavoratori una taglierina avente un non idoneo sistema di protezione dal contatto delle lame.
La Corte d’Appello, facendo proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della contestata colpa, riteneva infondati i motivi del gravame, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena inflitta in primo grado.
2. Il ricorrente, sostanzialmente con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione, si contesta la sentenza laddove non è stato affrontato lo specifico motivo di gravame relativo alla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, si evidenzia l’erronea valutazione della testimonianza del teste B., ispettore del lavoro, circa la presenza al momento dell’infortunio della defensa in plexiglas applicata alla taglierina.

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3. La sentenza va annullata per essere il reato estinto per prescrizione.

Quanto ai motivi posti a base del ricorso dell’imputato si evidenzia che, intervenuta la prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la mancata applicazione del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una sua pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’Imputato, deve prevalere l’esigenza della definizione immediata del processo.
Nel caso che ci occupa è di tutta evidenza che la censura primaria, ancorché non manifestamente infondata, riguarda un vizio attinente alla motivazione (V. parte narrativa), riproposto, poi, tout court con il presente ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2016.

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