Infortunio sul lavoro e sequestro conservativo.
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 07/06/2016
Fatto
1. Il Tribunale di Bari in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 26.11.2015, respingeva la richiesta di riesame proposta da M.D. avverso il provvedimento di sequestro conservativo pronunciato nei suoi confronti in relazione alle richieste risarcitorie introdotte dalla parte civile L.P. in proprio e nell’interesse dei figli minori in relazione al pregiudizio derivato dall’infortunio sul lavoro occorso al marito N.D.M., fatti per i quali si procedeva nei confronti del M.D., quale legale rappresentante della ditta E.K. Impianti s.r.l., nonché nei confronti di altre tre imputati per il reato di omicidio colposo.
2. Il Tribunale del Riesame evidenziava che ai fini del riconoscimento della cautela reale era sufficiente una insufficienza delle garanzie del credito risarcitorio, laddove le porzioni immobiliari che costituivano la garanzia solutoria per la parte civile risultavano in parte gravate da ipoteca di cui il M.D. risultava essere terzo datore, che a nulla rilevava la eventuale responsabilità solidale della società E.K. Impianti, di cui il M.D. era amministratore, in quanto nel giudizio penale non era stato richiesto l’intervento del responsabile civile, né ai fini del riconoscimento della cautela poteva rivestire rilievo la ricorrenza di una polizza assicurativa stipulata dal M.D. nell’interesse della società, in quanto l’assicuratore era legato negozialmente al terzo assicurato e pertanto non aveva un obbligo diretto di garanzia nei confronti del M.D..
3. Avverso il suddetto provvedimento interponeva ricorso per cassazione la difesa di M.D. affidandosi a due motivi di ricorso; con un primo motivo deduceva vizio di violazione di legge in relazione agli art. 185 cod.pen. e 2049 cod.civ. evidenziando che il riconoscimento e la quantificazione del sequestro conservativo non potevano prescindere dalle garanzie fornite anche dal terzo responsabile E.K. Impianti s.r.l., azienda per conto della quale aveva operato l’imputato presso il luogo di lavoro ove aveva trovato la morte il N.D.M., atteso che la responsabilità di questa si sarebbe affiancata a quella dell’imputato sotto il profilo civile. Assumeva,invero, che, trattandosi di infortunio occasionato dal rapporto di lavoro, vigeva il principio della responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente ai sensi dell’art.2049 cod.civ., di talché il giudice della cautela avrebbe dovuto considerare anche le garanzie offerte da questa società, così come quelle delle altre imprese coinvolte nel rapporto di appalto, al fine di verificare la eventuale insufficienza o il pericolo di depauperamento dei patrimoni individuali dei singoli imputati.
Con un secondo motivo di ricorso era a denunciare violazione di legge anche in relazione alla omessa considerazione della garanzia assicurativa che, sebbene stipulata dal M.D. nell’interesse della società E.K. Impianti, nondimeno era diretta a manlevare i pregiudizi che si riferivano appunto alla responsabilità civile nascente dalla esecuzione del rapporto di lavoro; che l’importo assicurato di € 2.000.000 doveva ritenersi del tutto adeguato alle pretese satisfattive della parte civile.
4. In data 19 Maggio 2016 depositava memoria difensiva la difesa delle parti civili chiedendo il rigetto del ricorso del M.D. evidenziando la coerenza e la tenuta della motivazione del giudice del riesame che non presentava evidenti vizi logici, mentre le censure del ricorrente si risolvevano in una mera riedizione di censure già ampiamente vagliate dal giudice del riesame cautelare sia in relazione alla posizione del terzo responsabile, non evocato nel giudizio penale, sia dall’assenza di una azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del terzo assicuratore.
Diritto
1. Risulta infondato il lamentato vizio di carenza motivazionale in relazione al requisito del periculum in mora che, in presenza di sequestro conservativo a garanzia delle aspettative risarcitorie della parte civile consiste, secondo il dettato dell’art. 316 II comma c.p.p., nella fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dai reato. Orbene, ha recentemente affermato la giurisprudenza delle S.U. che per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere le garanzie dei credito, ossia che il patrimonio dei debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art.316 c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento dei debitore (sez.U, 25.9.2014 Zambito, n.51660). Sotto questo profilo il giudice del riesame ha adeguatamente rappresentato, con ragionamento lineare e privo di vizi logici le ragioni per le quali ha ritenuto la inadeguatezza del patrimonio del prevenuto a fronteggiare e pretese risarcitorie della parte civile in presenza di costituzione di ipoteca a favore di terzi, atto dispositivo idoneo a rendere più difficile la soddisfazione del credito risarcitorio, adeguandosi alla costante giurisprudenza del S.C. sul punto (sez.II, 26.1.2011 rv 249663 GROSSI; sez.IV, 26.10.2005 Pampo, Rv. 232624).
2. Sotto diverso profilo appare assolutamente corretta e priva di manifesti vizi logici la conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame di irrilevanza nel presente giudizio penale della posizione di responsabile solidale rappresentata dall’ente nel cui interesse operava il M.D. al momento del fatto, stante la insindacabilità della scelta operata dalla parte civile di esercitare l’azione civile nei confronti degli imputati, in assenza di citazione del responsabile civile, così da imporre al giudice di valutare il periculum in mora in relazione al patrimonio del M.D. (sez.V, 21.2.2006, Rodriguez Fernandez , Rv 234540).
3. Ugualmente coerente e del tutto logica e non contraddittoria è la valutazione di irrilevanza della polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata dalla ditta E.K. Impianti, laddove il rapporto di assicurazione, di natura obbligatoria, risulta attribuibile al soggetto legato dal rapporto negoziale e non determina alcun vincolo diretto a favore del terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato (sez.IV, 10.12.2003 Bixio, 229378), tanto da non consentire al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’eventuale terzo responsabile in virtù di rapporto assicurativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7.6.2016