Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27150

Scheggia metallica si stacca dalla macchina fresatrice manuale. Mancanza di DPI.


Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 19/02/2016

Fatto

1. Con sentenza dell’11 maggio 2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bassano del Grappa del 13 giugno 2013 nei confronti di F.P., imputato del reato di lesioni colpose gravi con violazione di disciplina anti-infortunistica, contestato come commesso il 27 giugno 2008, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ha ridotto la pena detentiva che era stata applicata in primo grado ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Dalla lettura delle sentenze di merito, costituenti doppia valutazione conforme sull’an della responsabilità dell’imputato, risulta che l’infortunio sul lavoro per cui è processo è stato causato da una scheggia metallica che si è staccata dalla macchina fresatrice manuale alla quale stava lavorando l’operaio G.S. per andarsi a conficcare nell’occhio del lavoratore, il quale non indossava gli appositi occhiali di protezione, pur forniti dal datore di lavoro a tutti i dipendenti, così procurando allo stesso la rottura all’orbita oculare, con conseguente malattia durata 428 giorni, con residuo di indebolimento permanente dell’organo visivo ed inabilità permanente riconosciuta al 28%.
Procedutosi separatamente nei confronti del responsabile della prevenzione e dell’anti-infortunistica (A.P.), il Tribunale e la Corte di appello hanno riconosciuto che l’imputato, legale rappresentante della s.p.a. C.S., produttrice di macchine edili, di elettrodomestici e di mobili e datore di lavoro della vittima, fosse in posizione di garanzia rispetto a G.S. in relazione ad eventi del tipo di quelli verificatisi.
Si sono ritenuti sussistenti a carico dell’imputato profili di colpa generica e specifica, consistiti nell’avere adibito il lavoratore, senza idonea informazione sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare, all’uso di una fresatrice manuale, riconosciuta dagli ispettori del lavoro come un vecchio modello, obsoleto e mai adeguato, privo di un interruttore di sicurezza (circostanza che è stata ritenuta di dubbia rilevanza sotto il profilo causale) e, soprattutto, di una paratia di protezione, detta anche carter, al fine di impedire la proiezione di frammenti metallici (violazione questa che la Corte ha ritenuto in sicuro rapporto causale con l’evento).
Il datore di lavoro è stato ritenuto manchevole anche sotto il profilo della diligenza nella vigilanza affinché in un’azienda di piccole dimensioni (circa otto dipendenti), in cui è emerso che G.S. rispondesse direttamente a lui, non aveva con sufficiente cura vigilato per prevenire gli infortuni, tanto che in passato ogni anno se ne erano verificati circa due o tre. Quanto al fatto che il lavoratore non indossasse in quel momento gli occhiali, la sentenza di primo grado aveva preso atto di quanto dichiarato dall’ispettore del lavoro, cioè che rimaneva dubbio che i soli dispositivi individuali di protezione avrebbero impedito l’evento, in quanto la resistenza di tali oggetti non è in genere particolarmente elevata.
3. Avverso la decisione della Corte di appello l’imputato ha presentato personalmente tempestivo ricorso, deducendo violazioni di legge e vizio motivazionale.
3.1 Con un primo motivo si addita come nulla la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di appello all’imputato contumace, siccome effettuata ad uno dei due difensori ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., mentre, avendo in fase di indagini, il 10 dicembre 2009, F.P. eletto domicilio presso la propria abitazione, la notifica si sarebbe dovuta correttamente effettuare ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
3.2. Con un secondo motivo si censura la sentenza di secondo grado per omessa motivazione sotto il profilo, dedotto in appello, della mancata valutazione circa la sussistenza di una concorrente colpa del lavoratore nella verificazione dell’evento lesivo. Pur avendo, infatti, l’imputato impugnato la sentenza di condanna del Tribunale lamentando l’omessa pronunzia circa la rilevanza della condotta dell’infortunato che, addetto da anni alla stessa macchina fresatrice e provvisto degli occhiali, in effetti distribuiti dal datore di lavoro a tutti i dipendenti, imprudentemente non li aveva indossati, così peraltro ponendo in essere una condotta di inosservanza di obblighi cautelari specifici gravanti – anche – sul lavoratore stesso, profilo rilevante dal punto di vista della scelta del quantum di pena applicabile ai sensi dell’art. 133 cod. pen., la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta sul punto. Disattesa, dunque, senza spiegazione la censura difensiva, la Corte avrebbe ingiustificatamente applicato all’imputato un trattamento sanzionatorio prossimo ai massimi edittali, che si stima ingiusto.
3.3. La sentenza di secondo grado, infine, sarebbe affetta da carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere fornito esaustiva spiegazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. Si assume, infatti, che la somma offerta e di cui alla documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 12 febbraio 2013 sarebbe congrua, in quanto in linea con le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice nel separato giudizio civile promosso da G.S., prodotta all’udienza, appunto, del 12 febbraio 2013; essendo tale offerta – si assume – congrua, seria e certa, i giudici di merito illegittimamente non avrebbero chiarito la non rilevanza della stessa ai dell’eventuale concessione dell’attenuante del risarcimento del danno.

Diritto

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1. Quanto al primo motivo, trascura la difesa la necessità di applicazione, anche ove fosse eventualmente sussistente il dedotto vizio, del noto principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, che si ricava dall’art. 183, lett. b), cod. proc. pen. (cfr., explurimis, Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494; Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010, Italiano e altri, Rv. 246504; Sez. 1, n. 43665 del 18/10/2007, Dattilo, Rv. 238420; Sez. 6, n. 10364 del 19/06/1992, Giampaolo, Rv. 192103: tutte peraltro rese in casi di omissione dell’avviso di deposito di sentenza), principio secondo il quale le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato. Ed infatti è certo che l’imputato nel caso di specie abbia avuto sicura conoscenza della sentenza di appello, il cui contenuto concreto ha dimostra di conoscere approfonditamente, tanto da avere tempestivamente presentato, di persona, articolato ricorso per cassazione.
1.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi che la Corte di appello di Venezia abbia implicitamente – ma legittimamente – disatteso la questione che in effetti era stata posta in appello: infatti, dopo aver dato espressamente atto dello specifico motivo in questione (alla p. V della sentenza), ha impiegato in prosieguo non irrilevante parte della motivazione (alla p. VII della sentenza) per sottolineare il grado elevato di colpa dell’imputato, già condannato in via definitiva per quattro volte per lesioni colpose, e le conseguenze lesive scaturite, che ha definito oltremodo gravi; esclusa poi l’applicabilità della multa, spiegando che nei confronti dell’imputato è risultata in concreto inefficace la sanzione penale pecuniaria, già applicata per ben quattro volte, nella forbice edittale della sanzione privativa della libertà personale, che va da uno a sei mesi di reclusione, il giudice di merito ha scelto quella di due mesi e quindici giorni. La censura difensiva risulta, in definitiva, implicitamente disattesa dalla complessiva motivazione della sentenza che dà atto di avere tenuto conto di ogni fatto decisivo (motivazione implicita ritenuta possibile, tra le altre, da: Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello ed altri, Rv. 256340; Sez, 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
Non senza tenere conto, quanto alla concreta determinazione della pena stabilita in appello, peraltro con riforma in melius, in due mesi e quindici giorni di reclusione, che la sanzione prescelta si colloca nell’intervallo tra il minimo ed il medio, in quella fascia cioè sostanzialmente stimata insindacabile anche ove il giudicante si sia in concreto limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, secondo un costante orientamento di legittimità (di cui sono espressione, tra le altre: Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv., 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito, come si è visto, motivazione sicuramente eccedente il mero richiamo a generici criteri di adeguatezza.
1.3. In ordine all’ultimo motivo, si osserva che con doppia valutazione conforme i giudici di merito hanno escluso la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e che di fronte a tale decisione, congruamente motivata ed esente da vizi logici, la difesa oppone una differente valutazione degli atti, astrattamente non implausibile ma certo non scrutinabile dal giudice di legittimità, per essere ancorata a valutazioni di puro fatto (l’asserita congruità cioè della stima operata in una c.t.u. disposta nel parallelo processo civile avviato da G.S.).
In ogni caso, appare tranciante la constatazione che per l’applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata dall’art. 62, n. 6, cod. pen. è indispensabile che emerga che la riparazione stessa, oltre che integrale, sia anche effettiva, eventualmente mediante offerta reale (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831; Sez. 2, n. 36037 del 06/07/2011, Ruvolo, Rv. 251073; Sez. 1, n. 18440 del 28/04/2006, Friscia, Rv. 233817; Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, dep. 1996, Musarra, Rv. 204094), integralità ed effettività che difettano nel caso di specie.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/02/2016.

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