Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27155

E’ sufficiente a dare replica al ricorso il richiamo alla implausibilità dell’evocazione di una negligenza, di una imperizia o di una imprudenza del lavoratore quale causa esclusiva del sinistro quando il comportamento del medesimo, pur contrario a regole cautelari, non si collochi al di fuori dell’area di rischio affidata dalla legge al governo del datore di lavoro (cfr. da ultimo Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione). Certamente non esorbita da quell’area il comportamento del lavoratore che costituisca assolvimento del compito affidatogli. Del pari, non é causa da sola efficiente, ex art. 41 cod. pen., la rottura del ramo, che null’altro rappresenta che la concretizzazione di un elemento del rischio tipico della lavorazione alla quale era stato addetto il lavoratore.


Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 08/03/2016

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con la quale B.F. é stato giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose gravi, commesse con violazione di norme prevenzionistiche, in danno del dipendente C.M., e condannato alla pena ritenuta equa.
Questi si era infortunato cadendo al suolo da una scala sulla quale era salito per eseguire lavori di potatura di alberi, essendo stato adibito a tale compito dal B.F., suo datore di lavoro, che lo aveva anche rifornito della scala.
Ad avviso dei giudici di merito l’infortunio era accaduto perché la scala non era stata trattenuta al suolo da altra persona.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis.
2.1. Con un primo motivo deduce «violazione del diritto di difesa ex art. 495 c.p.p. e del principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d) della Cedu».
Rileva il ricorrente che il Tribunale ha revocato indebitamente l’ordinanza di ammissione dei testi della difesa; tanto ha impedito l’esercizio del diritto di difesa. La richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, avanzata alla Corte di Appello, é stata rigettata ritenendo questa la correttezza dell’operato del Tribunale e la tardività dell’eccezione. All’inverso, la difesa aveva insistito perché il processo fosse rinviato ad altra udienza e perché fossero escussi i testi. Vi é poi carenza motivazionale sulla presunta superfluità dei testi della difesa.
2.2. Con un secondo ed un terzo motivo si lamenta vizio motivazionale: non si é tenuto conto del fatto che la caduta del lavoratore fu dovuta alla rottura di un ramo e che l’imputato aveva adempiuto agli obblighi prevenzionistici. In particolare, si é ritenuto il collegamento diretto tra violazione della normativa prevenzionistica e l’evento, senza considerare che la caduta della scala era stata determinata dalla rottura del ramo e che il comportamento del lavoratore era stato imprevedibile.
2.3. Ad avviso dell’esponente, non essendo applicabile la normativa prevenzionistica manca la prescritta condizione di procedibilità del reato.

Diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In merito al primo motivo mette conto rilevare che l’esame degli atti processuali, alla quale questa Corte é legittimata dalla natura della censura, lascia emergere che l’imputato non sollevò alcuna eccezione in esito alla pronuncia dell’ordinanza di revoca dell’ammissione dei testi pronunciata dal primo giudice e che con l’atto di appello venne lamentato solo che ‘ingiustamente’ il Tribunale aveva revocato l’ordinanza di ammissione perché così aveva compresso il diritto di difesa, senza mai, neanche con il ricorso, indicare per quale motivo sarebbero state decisive le prove revocate o per quale ragione l’ordinanza sarebbe viziata. Giova in ogni caso rammentare che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 – dep. 06/03/2015, Rizzello, Rv. 263210). La Corte di Appello, dal canto suo, da un verso ha rilevato la avvenuta sanatoria della dedotta nullità, fermo restando che il primo giudice aveva reso adeguata motivazione; dall’altro ha puntualmente motivato in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Il pieno rispetto delle previsioni normative in tema di diritto alla prova non si coglie quale violazione del principio della ‘parità della armi’ possa rinvenirsi.
3.2. Il rilievo che il ricorrente accorda alla circostanza che la caduta del lavoratore sarebbe avvenuta prima che questi ancorasse la scala alla cima dell’albero contrasta con il fatto che la Corte di Appello ha ricostruito l’accaduto esattamente nei medesimi termini, ma rinvenendo – in modo consonante all’imputazione – la violazione del precetto che imponeva che la scala, nelle circostanze date, fosse anche trattenuta al piede da un’altra persona. Per tale aspetto il motivo é quindi aspecifico, perché la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che tal’é non solo il motivo generico ed indeterminato, ma anche quello che ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nella restante articolazione il motivo risulta non consentito, giacché si pone a diretto colloquio con la ricostruzione del fatto, pretendendo di sovvertirla senza indicare i vizi motivazionali che inficerebbero la sentenza impugnata.
3.3. I due ultimi motivi possono essere esaminati unitariamente. L’assunto del ricorrente secondo il quale l’evento si sarebbe verificato perché un ramo si era spezzato, sicché non ricorrerebbe violazione di norme prevenzionali e pertanto il reato sarebbe procedibile a querela, nella specie mancante, sembra ignorare i principi formulati da questa Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore. Senza ripercorre l’intera trama della ampia giurisprudenza in materia, é sufficiente a dare replica al ricorso il richiamo alla implausibilità dell’evocazione di una negligenza, di una imperizia o di una imprudenza del lavoratore quale causa esclusiva del sinistro quando il comportamento del medesimo, pur contrario a regole cautelari, non si collochi al di fuori dell’area di rischio affidata dalla legge al governo del datore di lavoro (cfr. da ultimo Sez. U, n.38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione). Certamente non esorbita da quell’area il comportamento del lavoratore che costituisca assolvimento del compito affidatogli. Del pari, non é causa da sola efficiente, ex art. 41 cod. pen., la rottura del ramo, che null’altro rappresenta che la concretizzazione di un elemento del rischio tipico della lavorazione alla quale era stato addetto il lavoratore.
Tanto implica la riconduzione dell’accaduto a violazione prevenzionistica, con relativa procedibilità di ufficio del reato per cui si procede.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/3/2016.

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