Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47086

Esplosione del lettore ottico di una macchina fresatrice: una scheggia attinge il braccio destro dell’operatore.


Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 04/10/2016

Fatto

1. Con la sentenza n. 386 del 19/03/2014, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 29 ottobre 2012, appellata dalla parte civile, con la quale DB.L. e A.G.G. erano stati assolti dal reato di lesioni commesso in Maniago il 24/01/2006 con violazione delle norme dettate a tutela del lavoro ai danni di R.F.A. dipendente della DV. Tecnostampi S.r.l., società della quale il DB.L. era legale rappresentante, laddove l’A.G.G. era invece legale rappresentante della M., società costruttrice della macchina utensile Agile cf 500.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la parte civile R.F.A., a mezzo del proprio difensore e ai soli effetti civili, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che la gravata decisione per escludere la responsabilità dell’imprenditore si pone in patente contraddizione con quanto risulta dagli atti di causa circa l’assoluta inadeguatezza dimensionale dello schermo protettivo della macchina utensile (la fresatrice a controllo numerico Agile Cs 500) poiché tale schermo non proteggeva completamente l’operatore atteso che consentiva al medesimo di lavorare alla consolle di comando anche al di fuori dello stesso e, comunque, non era dimensionato in modo tale da proteggerlo da eventuali schegge che dovessero essere state proiettate anche per rimbalzo;
II) violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che la sentenza della Corte territoriale omette di valutare che la lesione personale colposa è conseguita indiscutibilmente dall’esplosione del lettore ottico che si è frantumato in più pezzi, uno dei quali ha attinto l’operatore che si trovava alla consolle di comando la quale, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti, avrebbe dovuto garantire, invece, la sua incolumità;
III) vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che la Corte d’Appello, comunque, omette di motivare in ordine ad un punto decisivo evidenziato nell’impugnazione costituito dal diverso regime probatorio esistente in sede civile rispetto a quello penale; infatti, sia la sentenza di primo grado che quella d’appello si fondano sul mancato raggiungimento della prova della responsabilità penale del datore di lavoro mentre il dettato dall’art. 2087 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro ed onera quest’ultimo della prova negativa, che non emerge dagli atti di causa;
IV) violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che, pure in una prospettiva eminentemente penalistica, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che è onere del datore di lavoro adottare nell’esercizio dell’impresa tutti i più moderni strumenti tecnologici per garantire la sicurezza dei lavoratori e quindi mettere a disposizione dei propri dipendenti un macchinario privo di rischi mentre la macchina messa a disposizione non era idonea a tutelare la salute dei lavoratori. Afferma che è indiscutibile la sussistenza di un rapporto di causalità tra la scheggia del lettore ottico che si è frantumato e la lesione, talché, a prescindere da quale sia, tra quelle contestate, la causa dell’avvenuta lesione, il datore di lavoro deve essere tenuto a risarcire il danno al proprio dipendente;
V) violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che la Corte non ha considerato il motivo di impugnazione sulla responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione ed informazione sulle modalità di esecuzione dell’operazione da cui è conseguita l’esplosione del lettore ottico una scheggia del quale ha attinto il braccio destro dell’operatore;
VI) vizi motivazionali, in relazione alla posizione all’imputato DB.L., datore di lavoro. Deduce che la Corte non ha considerato il motivo di impugnazione sulla responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione ed informazione sui rischi della lavorazione;
VII) violazione di legge e vizi motivazionali per mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla posizione all’imputato A.G.G., fabbricante della macchina utensile. Deduce che, essendo emersa un’incertezza su quale fosse la causa che ha permesso alla scheggia del lettore ottico che è esploso di colpire l’operatore, il Giudice non avrebbe dovuto rigettare, stanti i dubbi sulla adeguatezza dello schermo a fini di protezione dell’operatore, immotivatamente ed ingiustificatamente la specifica istanza istruttoria sul punto e in particolare la richiesta di disporre una perizia sul macchinario e sulla dinamica dell’infortunio;
VIII) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla regole sulla liquidazione del danno da infortunio sul lavoro. Deduce che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte del merito, la prova del danno risulta “per tabulas” essendo contenuta nello stesso capo d’imputazione che indica la percentuale di invalidità permanente e la durata della invalidità temporanea.
2.1. Con memoria depositata il 16/09/2016, il difensore del responsabile civile e dell’imputato DB.L., ha rappresentato -con allegazioni- l’avvenuto decesso di DB.L. e ha contrastato i motivi del ricorso della parte civile.

Diritto

3. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.
4. La parte civile ricorrente deduce in rubrica violazioni di legge e vizi motivazionali, ma in realtà, a ben vedere il contenuto del ricorso, richiede a questa Corte di legittimità, di fronte ad una doppia conforme sentenza di assoluzione, una rivalutazione del compendio probatorio che in questa sede non è consentita.
4.1. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.2. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.3. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.4. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
4.5. Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.6. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
5. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Trieste non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma, sulla scorta delle acquisizioni probatorie, ha -incensurabilmente- ricostruito il fatto osservando che il R.F.A. stava operando alla fresatrice a controllo numerico M. Agile CF 500 e, dopo avere effettuato la fresatura di uno stampo, secondo il ciclo automatico, doveva verificare la bontà e precisione del lavoro svolto a mezzo di uno strumento a lettura ottica che, installato sul mandrino, avrebbe dovuto traslare secondo un programma allo scopo impostato. Il R.F.A., dopo avere installato il rilevatore ottico, ha impostato un programma sbagliato che prevedeva la rotazione del mandrino (in buona sostanza non già iP programma di misurazione come dovevasi, ma un programma di lavorazione). Nonostante la macchina avesse rilevato l’incongruenza con un messaggio sul monitor, il R.F.A. aveva egualmente confermato la lavorazione di tal che, quando il mandrino era entrato in rotazione, secondo il ciclo (sbagliato) di lavorazione effettivamente impostato, lo strumento di rilevazione ottica era esploso proiettando i frammenti all’Intorno, uno dei quali aveva colpito il R.F.A. all’avambraccio destro.
5.1. Il Giudice dell’appello ha, poi, dato atto che già all’esito del primo dibattimento il giudice aveva escluso, con provvedimento 24/03/2010, la sussistenza dei profili di colpa relativa alla mancata informazione ed al mancato addestramento dei lavoratori evidenziando che le maestranze, compreso il R.F.A., erano state formate sulle modalità di utilizzo della macchina fresatrice e del tastatore dal delegato della costruttrice; che il manuale d’uso della fresatrice conteneva puntuale avviso sulle modalità di sicurezza alle quali l’operatore si doveva attenere in caso di avvio del segnale luminoso di allarme e che in caso di abbinamento di programma incongruente rispetto all’utensile innestato sul mandrino, la fresatrice emetteva regolarmente il segnale di allarme.
5.1.1. Conseguentemente, accertata col provvedimento 24/03/2010, che non è stato oggetto di impugnazione, l’insussistenza dei profili di colpa originariamente contestati attinenti alla formazione e informazione del personale dipendente sull’uso della macchina, non era possibile reintrodurre con i motivi di appello (e neppure con ricorso per cassazione) questioni attinenti al fatto che il R.F.A. non avessero ricevuto alcuna istruzione sull’uso del tasto on/off posto che le stesse sono precluse.
6. Nel proprio corretto percorso motivazionale, la Corte territoriale, dopo aver escluso la sussistenza di ogni altro profilo di colpa (affermando, tra l’altro, che «l’impianto era conforme a legge, era dotato dei sistemi di sicurezza in ragione di un sistema composito di meccanismi che erano in grado di consentire la sicurezza del lavoratore rispetto agli organi di lavorazione (cfr. sul punto della sicurezza altresì la consulenza dell’ing. B.), una mera congettura è quella che il R.F.A. possa essere stato colpito da un frammento di rimbalzo e alcun nesso di condizionamento sussiste tra i profili di colpa contestati agli imputati e l’evento»), ha infine rappresentato che il R.F.A., è stato indennizzato dall’INAIL per l’infortunio (senza peraltro che risulti neppure dichiarata l’entità dell’indennizzo).
6.1. Quanto alla censura relativa alla mancata effettuazione di una perizia sul macchinario e sulla dinamica dell’infortunio, giova rammentare che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (sez. 4, n. 41191 del 27/09/2012; sez. 5, n. 6379 del 17/03/1999, Rv. 213403). Nella specie la Corte territoriale ha, ineccepibilmente, ritenuto che la completezza e affidabilità degli accertamenti in atti rendeva superfluo ogni ulteriore accertamento tecnico.
7. Mette conto, infine, dare atto dell’intervenuto decesso dell’imputato DB.L.. Osserva il Collegio che, in applicazione del principio secondo cui il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva (v. anche Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009; sez. 6, n. 24152 del 14/05/2007), non può procedersi, in questa sede, alla declaratoria di estinzione del reato.
8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/10/2016

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