Repertorio Salute

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2015, n. 45051

Infortunio durante l’intervento di manutenzione: mancanza di dispositivi atti ad assicurare in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura.

 


Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 06/10/2015

Fatto

1. Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di R.R. avverso la sentenza emessa in data 29.9.2014 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano in data 25.2.2013, riduceva la pena inflitta rideterminandola in € 200,00 di multa e revocava la sospensione condizionale della pena.
2. Il R.R. era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 40 e 590 commi 1, 2, e 3 c.p. per aver, in qualità di legale rappresentante della SPA GUM BASE CO. e quindi datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza imperizia imprudenza e violazione di legge (in particolare degli artt. 70 co. 2, 71 co. 1 – 87 co. 2 d.lgs 81/2008 e 2087 c.c.), cagionato a G.I., operaio della predetta società di III livello addetto alla manutenzione degli impianti, lesioni personali consistite in ferita lacera F3 secondo dito mano sinistra con interessamento della lamina ungueale e frattura della falange, con prognosi complessiva di gg 72; in particolare, non adottando dispositivi, misure e cautele tali da assicurare in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l’esecuzione di interventi manutentivi, tali da garantire il riavvio in condizioni di sicurezza, e non adeguando le pulsantiere delle rulliere motorizzate del macchinario alla normativa tecnica di riferimento, non aveva impedito che il lavoratore, durante un intervento manutentivo sulla rulliera motorizzata dell’impianto Govoni, volto alla regolazione del sistema della catena di trascinamento, venisse incastrato con la mano sinistra nel sistema catena pignone, con trascinamento prima del guanto di protezione e poi del secondo dito della mano sinistra, che veniva conseguentemente schiacciato, a causa di un riavvio intempestivo del macchinario – Con l’aggravante della violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e della lesione grave ex art. 583 co. 1 n. 1 c.p. per la malattia derivata superiore ai gg 40 (commesso il 29.4.2009).
3. Si deduce, in sintesi:
3.1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione:
– all’omessa applicazione e valutazione dell’art. 70 co, dl.gs. 81/08 nella parte in cui richiama il § 11 dell’All. V;
– alla mancata definizione di “fermo assoluto della macchina” ed effettiva verifica circa la sua presenza nel caso di specie;
– alla verifica della combinata presenza del “fermo assoluto”-comportamento del lavoratore nel governo del suddetto dispositivo nella fattispecie concreta;
3.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento all’omessa valutazione giuridica circa l’effettivo decorso causale che aveva condotto all’evento lesivo;
3.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’accertamento dell’elemento psicologico.

Diritto

4. Il ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.
5. In buona sostanza il ricorso, ribadendo censure già prospettate e disattese con congrue e corrette motivazioni in entrambi i giudizi di merito, riconduce la produzione dell’infortunio al comportamento del lavoratore stesso, qualificato come abnorme, imprudente ed anzi improntato a deliberata accettazione del rischio in violazione di una elementare regola di cautela e ad una precisa istruzione operativa.
Al riguardo giova ribadire che correttamente e con adeguata motivazione sono stati esclusi quei requisiti, più volte indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità per ritenere la ricorrenza del comportamento imprevedibile ed abnorme del lavoratore idoneo da solo a cagionare l’evento e ad elidere il nesso causale, in quanto non integra il “comportamento abnorme” idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento letale occorso al lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, pur avventata, negligente, o disattenta, sia stata posta in essere, come nel caso di specie, nello svolgimento del lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all’attività lavorativa o da essa non esorbitante nè eccentrica rispetto alle mansioni al medesimo specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo e pertanto non imprevedibile: come appunto era l’intervento manutentivo, allorquando il G.I. stava cercando di sistemare la macchina, compito che gli competeva (Cass. pen. Sez. IV, n. 7955 del 10.10.2013, Rv. 259313).
Peraltro, si deve osservare che il vizio motivazionale, sia pur come modificato dalla novella del 2006, non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, nel quale il controllo deve limitarsi, per legge, alla concatenazione logica delle argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento, non potendo trovare ingresso una valutazione alternativa degli acquisiti elementi probatori, rispetto a quella effettuata in sede di merito; compito della Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice del merito, ma quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l’incompiutezza strutturale della motivazione del verdetto impugnato; incompiutezza derivante dal fatto che il giudice del merito non ha tenuto presente fatti decisivi, di rilevo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, dovendo la valutazione della prova essere effettuata tenendo conto di tutte le risultanze acquisite, considerando non ogni singolo fatto in modo parcellizzato ed avulso dall’insieme, ma valutando l’intero contesto – quale emerge dalla compiuta istruzione probatoria – in maniera unitaria e globale (Cass. Pen., Sez. II, 6.12.2007, n. 7712).
Ma la Corte territoriale ha, fra l’altro, richiamato e condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure laddove è stato esaustivamente rilevato che la mancanza di dispositivi atti ad assicurare in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura e dei suoi organi che garantissero l’impossibilità dello stesso di riattivarsi o di essere volontariamente riattivato, durante l’intervento di manutenzione ed in particolare durante la scopertura della catena e del pignone mediante la rimozione del carter di protezione (accorgimento che avrebbe certamente scongiurato l’evento lesivo), era stata accertata dall’ASL nel suo atto di contestazione (pag. 3 sent. di primo grado) laddove era stata anche constatata la mancata previsione di misure adottabili di maggior cautela per il ripristino del moto della macchina e l’omessa consegna ai lavoratori di procedure scritte consequenziali.
Non aveva, dunque, alcuna rilevanza, come ancora osservato dalla Corte territoriale, il dedotto fraintendimento tra il G.I. e il collega di lavoro C., addetto all’avviamento ed arresto del macchinario, dal momento che il “fermo assoluto” dopo la rimozione di carter di protezione, misura di salvaguardia che incombeva sul datore di lavoro che omise di adottarla (con la conseguente integrazione della colpa per violazione di legge ex art. 70 d.lgs n. 81 del 2008 e 2087 c.c.) , avrebbe sicuramente evitato l’infortunio.
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6.10.2015

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