Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.
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Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO
Data Udienza: 14/07/2015
Fatto
Con sentenza in data 7.12.2012 il Tribunale Monocratico di Forlì – Sezione Distaccata di Cesena – ha affermato la penale responsabilità di C.A. in ordine al reato di cui all’art. 590 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa SIS Mineraria s.r.l. e di datore di lavoro, per colpa generica e per violazione delle norme di prevenzione infortuni e del dovere di sicurezza di cui all’art. 2087 cc, cagionato al lavoratore dipendente B.R. lesioni personali gravissime consistite nell’amputazione traumatica del braccio destro.
In sintesi il fatto per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso.
L’infortunio si è verificato nello stabilimento della SIS Mineraria s.r.l. ove veniva svolta l’attività di produzione di materiali per l’industria e per l’edilizia mediante macinazione di pietre calcaree in particelle di diverse dimensioni.
L’infortunio é stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, che al momento in cui lo stesso si è verificato si trovava da solo in reparto.
La mattina del 22.10.2005 il B.R., in qualità di addetto al controllo, stava lavorando all’impianto di separazione del materiale macinato in relazione al diametro delle particelle, quando ad un certo punto notava un funzionamento anomalo del separatore n. 2 evidenziato dal calo dell’amperaggio; dopo avere escluso che l’anomalia fosse dovuta ad uno slittamento delle cinghie, decideva di verificare se fosse stata causata da un intoppo a livello della tramoggia nella quale il prodotto veniva incanalato per accedere al separatore.
Per compiere questo controllo, si portava su un ballatoio posto sopra la coclea, saliva a carponi sul condotto della stessa (non poteva che accedere in tale posizione poiché sopra, ad una distanza di circa 66 cm., vi era una passerella grigliata) ed apriva uno sportello sito all’altezza della tramoggia ma, mentre si stava spostando sempre a carponi per verificare attraverso la botola aperta se vi fossero delle occlusioni nella tramoggia, perdeva l’equilibrio e, per non cadere di sotto, inseriva il braccio all’interno della apertura sulla coclea, l’elica gli prendeva e trascinava il braccio e gli cagionava la lesione traumatica di cui all’imputazione.
Il Tribunale ha ricordato che l’imputato ha contestato le modalità dell’infortunio quali descritte dal lavoratore, assumendo che la conformazione del portello ed il punto in cui egli si è cagionato l’amputazione sarebbero scarsamente compatibili con una entrata accidentale del braccio all’interno della botola (perché si sarebbe dovuta verificare una lesione più vicina alla mano anziché all’altezza quasi del gomito), ma ha ritenuto che tale aspetto della vicenda risulti secondaria essendo ininfluente che il B.R. abbia unicamente cercato di controllare visivamente eventuali ostruzioni della tramoggia od abbia volontariamente inserito il braccio nella botola, essendosi trattato, in entrambi i casi, di condotte gravemente colpose, perché in ogni caso ciò che rileva nell’infortunio in esame é che la condotta colposa della vittima è stata posta in essere in presenza di uno scarso e generico adempimento dei doveri di formazione ed informazione da parte dell’imputato in ordine ai comportamenti da adottare qualora si fosse verificata la evenienza occorsa il giorno dell’infortunio. Il Tribunale ha rilevato che i dispositivi di sicurezza del macchinario risultavano conformi alla normativa, tanto è vero che nulla in proposito è contestato in rubrica, infatti:
– la botola ove si è verificato l’infortunio era chiusa con due alette bloccate da bullone e controbullone, accorgimento ritenuto idoneo a prevenire infortuni sul lavoro;
– essa era posta in un luogo di non ordinario accesso;
– doveva essere aperta solo in ipotesi eccezionali;
– poteva essere aperta solo con appositi strumenti, e pertanto ciò non poteva accadere in modo accidentale.
Ed invero il B.R. ha sostenuto di aver aperto la botola, mentre era disteso sul carter della coclea, dando calci con le scarpe sulle alette di chiusura sino a svitarle, per poi invertire la propria posizione distesa, rivolgere il viso verso la botola ed aprirla.
I profili di colpa ravvisati dal Giudicante in capo al C.A. sono invece stati individuati nel:
1) non avere formato ed informato i lavoratori; è risultato che la formazione avveniva in modo assai approssimativo, mediante affiancamento dei lavoratori al C.A. ed ai lavoratori più anziani, in assenza di lezioni teoriche o pratiche; e ciò anche con riferimento al macchinario ove si è verificato l’infortunio, essendo stato solo genericamente prescritto, in caso di calo di amperaggio dei separatori, di bloccare il macchinario e chiedere l’ausilio del C.A., prescrizione generica e di difficile attuazione (il C.A., nonostante la sua ampia disponibilità a dare aiuto ai lavoratori, non poteva essere sempre presente sul luogo di lavoro, tanto più che il macchinarlo lavorava a ciclo continuo; ed invero, i lavoratori sentiti a dibattimento hanno dato risposte generiche alle domande sulla loro formazione);
2) non avere informato i lavoratori in ordine agli specifici rischi dell’ambiente di lavoro, poiché nel documento di valutazione dei rischi, risalente a circa 10 anni prima e privo dei necessari aggiornamenti in relazione alle varie evenienze che potevano verificarsi durante le fasi di lavorazione, mancava ogni indicazione al rischio di contatto con gli organi meccanici in movimento, né vi era alcuna prescrizione scritta in ordine alle possibili cause del calo di amperaggio ed ai conseguenti comportamenti da adottare.
In tale situazione di formazione ed informazioni carenti si é inserito, secondo il Tribunale, il comportamento gravemente imprudente ed imperito del lavoratore che, in assenza di istruzioni in ordine alle condotte da tenere ed alle prescrizioni da osservare, ha agito autonomamente per trovare una soluzione, senza peraltro tenere un comportamento che possa essere definito abnorme od imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale. Dei profili colposi della vittima il Giudicante ha quindi tenuto conto ai fini della quantificazione della pena e della determinazione dell’entità del risarcimento alle parti civili. D’altro canto, ha considerato il primo Giudice, anche in imputazione si evidenzia che il lavoratore ha agito di propria iniziativa, rimuovendo il dispositivo di sicurezza ed aprendo il riparto di protezione del condotto della coclea, senza averne avuto l’autorizzazione e senza averne la competenza.
Avverso la sentenza proponevano appello il Pubblico Ministero le parti civili e l’imputato.
La Corte territoriale, quanto alla dinamica dell’infortunio ed alla condotta colposa dell’imputato, faceva proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ma, in parziale riforma della stessa, riquantificava il concorso di colpa dell’imputato nella misura del 35% (il Tribunale lo aveva quantificato nel 20%) e rideterminava la pena nei suoi confronti in mesi due di reclusione sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di € 2.280,00 di multa.
Ricorre per cassazione il C.A. ponendo a base del ricorso i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt.40 pcv, 41 cpv, 43, 590 c.p., 10 c. 1 e c.2 e allegato I, 21 e 22 D.Lgs.626 1994 in relazione alla norma europea UNI EN 292 par.3.22- Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, sui punti relativi alle abnormità ed eccezionalità della condotta del lavoratore infortunato, e, dunque, alla imprevedibilità della medesima, all’indagine sulla causalità ed in particolare sui termini del giudizio contro fattuale in difetto di corretta individuazione del contenuto della norma violata, della conseguente condotta doverosa omessa, dell’incidenza causale ipotetica di questa (ex art.606 c. 1 lett.a e lett.e c.p.p.).
Circa la valutazione del comportamento del lavoratore la Corte territoriale non ha tenuto conto delle censure rivolte alla sentenza di primo grado che aveva ritenuto di esimersi da una compiuta ricostruzione del fatto, affermando come fosse secondario il dato che il lavoratore avesse posto in essere condotte ulteriori (rispetto a quella già grave consistente nell’apertura dello sportello con la coclea in movimento), quale quella di avere inserito volontariamente il braccio all’interno della botola nella soluzione di continuità della coclea. Si rileva che altro giudice, quello del Lavoro cui si era rivolto il B.R., aveva rigettato la domanda.
2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame, in ordine al punto costituito dal volontario inserimento dell’avambraccio, da parte del lavoratore, nel vano indebitamente liberato dal riparo. Conseguenti ricadute del vizio sia sulla valutazione della responsabilità dell’imputato che dei motivi di impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile in punto di aumento della percentuale di responsabilità dell’imputato (art.606 lettera e c.p.p.).
La Corte di Appello letteralmente si libera dello spinoso tema sul quale tanto si era affaticata l’istruzione dibattimentale e dopo di essa l’impugnazione dell’imputato, semplicemente affermando, apoditticamente, la verità delle dichiarazioni rese dal B.R., come se la versione del lavoratore infortunato – veramente priva di riscontri dichiarativi, logici, tecnici e medico-legali, ed anzi da questi ultimi contrastata- debba essere fornita di una sorta di fede privilegiata, non considerando che è necessaria una verifica pregnante di attendibilità richiesta per qualsiasi persona offesa, a maggior ragione se titolare di un imponente interesse risarcitorio (come dimostrato dagli atti della causa civile parallela).
Diritto
Va dichiarata l’estinzione del reato contestato per essere perenti i relativi termini di prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. Orbene, in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa l’applicazione del secondo comma dell’art. 129 c.p.p. deve essere circoscritto all’accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l’operatività estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall’art. 129 c.p.p., l’esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all’imputato, deve prevalere l’esigenza della definizione immediata del processo.
Nel caso di specie, poiché il ricorso implica anche l’esame degli aspetti relativi alle statuizioni civili, è necessario, solo a tal fine, valutare la fondatezza delle censure sottoposte all’esame del Collegio.
Va evidenziato, con riguardo al primo motivo, che la violazione di legge è stata solo enunciata; in effetti la censura ha ad oggetto un vizio di motivazione, in particolare, quello della contraddittorietà.
E’ opportuno ricordare che il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale “interna” della decisione, di cui saggia la oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l’accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminato sulla base di queste coordinate, la prima censura è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.
Il Collegio ha ritenuto di fare questa puntualizzazione in quanto, come accennato, si censura la motivazione della sentenza impugnata in punto di contraddittorietà evidenziandosi che la Corte d’appello, pur dopo avere colto l’eccezionale gravità dell’imprudenza commessa dall’infortunato B.R., perviene ad una conclusione che contraddice tale premessa: una insufficiente informazione da un lato ed una carente previsione dall’altro del documento di valutazione del rischio si sarebbero posti in nesso causale concorrente rispetto all’infortunio, così generando una sia pur minore percentuale di responsabilità in capo al datore di lavoro.
Il Collegio non può non condividere i principi enunciati in materia e riportati nelle sentenze di legittimità indicate dalla Corte d’appello relativamente alla condotta cd. abnorme del prestatore di lavoro che, quale causa sopravvenuta, escluderebbe il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l’evento.
E’ pur vero che il sistema della normativa antinfortunistica, si è lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, normativamente affermato dal Testo Unico della sicurezza: D.Lgs 9.04.2008 n. 81, ma ciò non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, che permane la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.
In giurisprudenza, dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” (che si rifa spesso all’art. 2087 cc), si è giunti – a seguito dell’introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 – al ricorso del concetto di “area di rischio” (Sez. 4, Sentenza n. 36257 del 01/07/2014 Ud. Rv. 260294; Sez. 4, Sentenza n. 43168 del 17/06/2014 Ud. Rv. 260947; Sez. 4, Sentenza n.21587 del 23/03/2007 Ud. Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare (cd. DVR), si sono individuati i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento “esorbitante”, diverso da quello ‘ abnorme” del lavoratore.
Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta.
La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. “principio di autoresponsabilità del lavoratore).
In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Questi principi non si attagliano al caso di specie, essendo rimasta provata la mancata formazione del dipendente infortunato, di tal che a questi non si può imputare di non essersi attenuto alle specifiche disposizioni cautelari, nello svolgimento del lavoro affidato alla persona offesa, per prevenire gli infortuni, con riferimento al comportamento da adottare nel caso si fosse verificata l’evenienza che ha influito sul regolare funzionamento della tramoggia.
Correttamente, pertanto, la Corte milanese ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che con tranquillante uniformità, ha affermato che l’obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.). Il ricorso va, pertanto, rigettato, ai fini civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili.
Così deciso in Roma all’udienza del 14 luglio 2015.