Mola in cattivo stato e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzione.
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 10/12/2015
Fatto
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, R.G., con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado R.G. responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e 91 co. 1 DPR 547/55), N. quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, R.G. quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima ditta, cagionavano al dipendente T.L. lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. In particolare, omettevano di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 del 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così T.L., mentre stava operando la riduzione dello spessore di un pezzo detto “boccola” con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano sinistra, con la quale teneva la ’boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire nella durata complessiva. In Calenzano l’11.4.2007.
L’imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di € 1.140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, R.G., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 590 cod. pen.
La corte di appello avrebbe implicitamente accolto il motivo di appello relativo alla mancanza di prova in merito alla fattura di acquisto del disco abrasivo, censurando la sentenza di primo grado laddove affermava la consapevolezza dello stato di usura del macchinario da parte del R.G..
Lamenta, tuttavia, il ricorrente che i giudici del gravame del merito, pur avendo riconosciuto la possibilità che il R.G. non fosse a conoscenza del difetto dello strumento di lavoro, anziché riconoscere la fondatezza parziale dell’appello, abbiano confermato integralmente la sentenza del tribunale.
Soprattutto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la posizione di garanzia dell’imputato gli imponesse di disporre i necessari controlli per ottenere le informazioni sullo stato dello strumento.
In tal modo sarebbe stata privata di significato e di efficacia la delega aziendale rilasciata al preposto W.P..
Il ricorrente precisa che la complessa organizzazione della società CLS CGT Logistica sistemi SpA imponeva l’individuazione di un ulteriore soggetto, oltre al R.G., responsabile della sicurezza per la sede di Calenzano, individuato nel W.P..
Il R.G. era responsabile di quattro sedi e l’organizzazione aziendale imponeva un più capillare controllo, mediante deleghe a più soggetti con conseguente responsabilità degli stessi.
Nel caso di specie, un solo delegato non avrebbe potuto gestire la sicurezza di ben quattro sedi di lavoro, pertanto, all’interno delle singole sedi sarebbe esistita un’ulteriore figura responsabile per la sicurezza.
La corte di appello invece, avrebbe ritenuto che la delega al W.P. avesse finito per aggravare i compiti e le responsabilità del R.G., affermando che la tra le sue funzioni rientrasse anche il controllo del suo sottoposto W.P..
Ci si duole, sul punto, che la Corte distrettuale ritenga che a carico del R.G. sussistesse il compito di eseguire controlli e verifiche in più filiali.
In realtà detto obbligo sarebbe stato delegato per iscritto al W.P., che aveva un obbligo di sorveglianza e controllo dell’attuazione delle norma in materia antinfortunistica.
La sentenza di appello avrebbe ritenuto invece la responsabilità del R.G. individuando una serie di condotte astratte che lo stesso avrebbe dovuto attuare per impedire l’evento.
Tale ragionamento, però, non terrebbe conto del reale accadimento dei fatti.
Il preposto W.P. si rileva in ricorso aveva individuato la fonte di rischio ed aveva provveduto, nell’ambito delle sue competenze e delle sue capacità di spesa, all’acquisto del pezzo di ricambio usurato, omettendo poi di provvedere alla sostituzione in quanto il pezzo di ricambio non era conforme alle misure necessarie.
Questo dimostrerebbe l’efficacia dell’apparato di prevenzione dell’azienda, nel quale la realizzata suddivisione di compiti ben poteva prevenire situazioni di pericolo per i lavoratori.
L’evento si sarebbe verificato a seguito della violazione da parte del W.P. dei suoi obblighi, stabiliti dalla delega.
Le argomentazioni della corte di appello si scontrerebbero con la reale ricostruzione dei fatti, in quanto sarebbe emerso dall’istruttoria che nessuno denunciò al R.G. lo stato di usura della mola.
Pertanto non sarebbe sostenibile che il R.G. fosse titolare di una posizione di garanzia, rispetto all’evento accaduto, che invece esisteva in capo al W.P..
La sentenza impugnata non avrebbe nemmeno considerato che, effettivamente, il R.G. avesse adempiuto i suoi compiti in maniera di sicurezza, dal momento che il W.P. aveva tempestivamente individuato la fonte di pericolo adoperandosi per la risoluzione del problema.
Il ricorrente rileva che il precedente richiamato in sentenza sarebbe relativo ad una fattispecie diversa nella quale al titolare di delega si affiancava un altro soggetto non formalmente delegato che di fatto svolgeva funzioni di sicurezza.
Nel caso in questione il W.P. era titolare di delega scritta e di concreti poteri di intervento, mentre al R.G. erano demandati semplici compiti di supervisione.
Il capo reparto non aveva poteri ridotti ed eventuali, come erroneamente evidenziato in sentenza.
In ultimo sostiene il ricorrente che il complesso sistema di deleghe attuato nell’azienda troverebbe corrispondenza nel dettato normativo dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008.
b. Violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. Inosservanza degli art. 191 e 63 comma 2° cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal W.P. il quale avrebbe dovuto assumere la posizione di indagato, essendo del tutto evidenti gli indizi a suo carico.
Riporta lo stralcio della deposizione resa dal teste, dalla quale si evincerebbe che il giudice, anziché interrompere la deposizione, all’insorgenza della responsabilità penale del teste, lo avvisava semplicemente della facoltà di astenersi dal rispondere alle domande che potessero portare ad un’autoincriminazione.
c. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Inosservanza e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata avrebbe attribuito veridicità alle dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile senza procedere al necessario vaglio.
Dette dichiarazioni sarebbero evidentemente smentite dalle risultanze processuali, sulla quale la sentenza non si soffermerebbe minimante.
Il teste parte lesa avrebbe dichiarato che lo stato di usura della mola risalirebbe ad almeno tre anni prima, mentre dalle dichiarazioni del teste C., legale rappresentante della società che verificava le attrezzature e la loro conformità alla normativa per la sicurezza, avrebbe dichiarato che nell’ultimo intervento effettuato nell’ottobre 2006 la mola non presentava anomalie relative allo stato di usura de disco ma unicamente anomalie che non hanno avuto alcuna incidenza sull’evento. Tale ultima dichiarazione risulterebbe confermata dal rapporto redatto in occasione dell’intervento.
Il ricorrente rileva che il dato temporale della permanenza della situazione pericolosa sarebbe stato ritenuto determinante ai fini della responsabilità dalla corte di appello, che invece avrebbe immotivatamente scartato l’ipotesi che l’usura si fosse realizzata repentinamente.
d. Prescrizione del reato
Il ricorrente deduce l’avvenuta prescrizione del reato alla data del 11/10/2014.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Diritto
1. Non essendo il motivo di ricorso sopra illustrato sub a. manifestamente infondato, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.
2. In particolare, il proposto motivo di ricorso sulla posizione di garanzia ricoperta dall’odierno ricorrente non appare infondato in quanto la motivazione della Corte territoriale non appare sufficiente in relazione alla esigibilità in concreto della condotta imputata al R.G. in una situazione in cui c’era un caporeparto cui pure in sentenza si riconosce essere stata conferita dal Ca. una esplicita delega ad operare il controllo e la sorveglianza delle norme vigenti in materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro, con l’obbligo di avvertire di ogni eventualità pericolosa il Responsabile Assistenza Tecnica della sua filiale (appunto il R.G. cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Effettivamente come lamenta il ricorrente i giudici del gravame del merito non paiono fornire adeguata motivazione che tenga conto della circostanza che il R.G. era responsabile di quattro sedi, prevedendo un’operatività dello stesso nei controlli della sicurezza degli impianti e del controllo dello stesso W.P., che finirebbe per snaturare la delega conferita a quest’ultimo.
Ciò pur essendo corretto il richiamo che la sentenza impugnata opera al condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione, (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012., Pezzo, rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).
3. Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione, al 10.10.2014 risulta, dunque, decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo previsto per il reato di cui all’art. 590 cod. pen..
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015