Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2015, n. 29908

Infortunio mortale per la rottura della fascia di imbracatura del carico. Responsabilità del datore di lavoro.

Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data Udienza: 17/06/2015

Fatto
1. La corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 15 aprile 2014, confermava la sentenza del tribunale di Reggio Emilia in data 29 settembre 2009 con cui M.D. era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione, sostituita con la multa pari a euro 6.840,00, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all’articolo 589 cod. pen. perché, quale legale rappresentante della M. Srl, che aveva assunto da altra società un subappalto per la fornitura e posa in opera di casseri metallici in un cantiere per la costruzione di un edificio industriale, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e violazione di norme di legge, cagionava la morte di T.S.. In particolare, adibendo gli operai Tr.A. e T.R. ad operazioni di carico di casseri metallici mediante l’utilizzo di un braccio escavatore, di un’imbracatura composta da due fascie in fibra sintetica e di quattro catene, omettendo di istruirli sulla corretta esecuzione delle operazioni ed, in particolare, sulla necessità di proteggere le due fascie in fibra sintetica nella zona di contatto con le parti metalliche del carico onde prevenirne il taglio accidentale, determinava la morte di T.S. cagionata dalla rottura, durante le fasi di elevazione, di una delle fasce di sostegno che si era tranciata urtando tra la sponda dell’escavatore e gli spigoli metallici del carico, e dal conseguente precipitare del carico medesimo addosso al predetto T.S. che si trovava nella zona sottostante a detta operazione. Il fatto era stato commesso in Grattatico il 13 dicembre 2005.
Osservava la corte d’appello che in relazione al nesso di causalità a monte del decesso di T.S. appariva condivisibile la rilevanza data dal tribunale agli elementi probatori acquisiti consistiti nell’omissione di adeguata informazione e formazione dei lavoratori Tr.A. e T.S. relativa alla protezione delle fasce e nella genericità dei rischi contemplati nel piano di sicurezza, ove non vi era alcun riferimento a modalità alternative di movimentazione di carichi. Peraltro la movimentazione di carichi attraverso l’imbracatura dei casseri al braccio telescopico di un elevatore era risultata essere attività per nulla eccezionale, secondo quanto dichiarato dal teste Tr.A.. L’uso dell’escavatore, dunque, era attività del tutto prevedibile e compatibile con il regolare sviluppo del lavoro in cantiere. L’imprudenza dei dipendenti T.R. e Tr.A., palesata da non aver posizionato dei paraspigoli al fine di proteggere le fasce dall’angolo vivo dei casseri, era da ritenersi causalmente sufficiente alla produzione dell’evento lesivo, consistito nel tranciamento delle fasce stesse e nella conseguente rovina del carico, mentre non si poteva ritenere che l’evento fosse stato dovuto alla spinta data al carico dal camionista T.S. con una tavola di legno. Peraltro il peso complessivo del carico risultava ben al di sotto della soglia massima che le fasce potevano sopportare e, dunque, l’integrità delle fasce si sarebbe preservata qualora fossero state adeguatamente protette nel punto di contatto con i casseri metallici.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, svolgendo otto motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stato ritenuto che l’infortunio era ascrivibile al M.D. per non aver egli istruito i due lavoratori e perché nel POS non vi era alcun riferimento a modalità alternative di movimentazione di carichi. Secondo il ricorrente l’accusa era destituita di fondamento, non essendosi tenuto conto delle risultanze istruttorie in quanto i lavoratori Tr.A. e T.R. erano stati istruiti e formati nel senso che, nel caso di utilizzo di un escavatore per sollevare i casseri, si dovevano riparare gli spigoli e ciò era provato dal fatto che erano stati utilizzati i paraspigoli in altri cantieri di M.. La corte d’appello, con affermazione illogica, pur avendo dato atto che T.R. aveva dichiarato di avere avuto contezza della necessità di proteggere le cinghie da tagli accidentali, aveva affermato che i lavoratori non erano stati adeguatamente formati. Inoltre la corte territoriale aveva affermato che il tranciamento della fascia non era ascrivibile alla condotta del camionista, che era andato sotto il carico a spingere la fascia, ma non aveva dato conto di quali fossero gli elementi per affermare un tanto ed aveva, altresì, ritenuto che la fascia si fosse tranciata urtando tra la sponda dell’escavatore e gli spigoli metallici dei casseri mentre tale circostanza non era stata affatto accertata nel corso del processo. La corte territoriale, insomma, non aveva spiegato perché il tranciamento della fascia sarebbe stato attribuibile al mancato posizionamento di paraspigoli e non, invece, alla spinta inferta da sotto il carico dal camionista T.S..
2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in quanto la corte d’appello aveva riconosciuto che i lavoratori avevano già altre volte operato con un escavatore adoperando i paraspigoli e che, quindi, sapevano di doverli adoperare; tuttavia, contraddittoriamente, aveva affermato che il datore di lavoro non aveva informato i dipendenti dell’obbligo di usare i paraspigoli in caso di utilizzo di un escavatore.
2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, dovendosi considerare che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in imprese di grandi dimensioni è legittima un’organizzazione plurisoggettiva con ripartizione di obblighi di garanzia e, nel caso di specie, il M.D. aveva inviato il capocantiere ed operai esperti che erano stati formati ed informati di lavorare in sicurezza. Dunque, dovendosi ancorare il giudizio di responsabilità penale alla prevedibilità delle conseguenze dell’azione, non poteva farsi carico al M.D. di eventi imprevedibili.
2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione non avendo considerato la corte territoriale che sussisteva il nesso di causalità esclusivo tra il comportamento abnorme e violatore di norme di sicurezza attuato dalla vittima, che si era posta sotto il carico tentando con una tavola di legno di pulirlo. Dunque la causa dell’evento era da identificare solo ed esclusivamente nell’operazione assurda effettuata dal camionista T.S..
2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione di legge per non aver la corte d’appello dichiarato il reato estinto per prescrizione in considerazione del fatto che era stato ascritto all’imputato, nel capo d’imputazione, il reato di cui all’articolo 589, comma 1, cod. pen. e tale imputazione non era stata modificata nel corso del dibattimento.
2.6. Con il sesto motivo deduceva violazione di legge perché solo alla lettura del dispositivo si era appreso che il M.D. era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e che gli erano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante di cui all’articolo 589, comma 2. Invece si doveva ritenere che il giudice di primo grado intendesse trattarsi di violazione dell’articolo 589, comma 1, in quanto a pagina 10 della sentenza aveva affermato che veniva irrogata la pena di mesi otto di reclusione con detrazione, per effetto delle attenuanti generiche, di mesi due e pena finale di mesi sei. La pena base di mesi otto era applicabile solamente in relazione all’imputazione di cui al primo comma dell’art. 589 cod. pen. senza l’aggravante di cui al secondo comma in quanto, in tal caso, la pena sarebbe stata da due a cinque anni di reclusione.
2.7. Con il settimo motivo deduceva violazione di legge in quanto dalle sentenze di merito non si evinceva che la colpevolezza dell’imputato fosse stata ritenuta al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.8. Con l’ottavo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione in punto di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. La corte d’appello aveva affermato che non c’era contraddittorietà nella sentenza del tribunale tra il dispositivo e la motivazione in quanto il contrasto si doveva risolvere con la prevalenza dell’elemento decisionale rispetto a quello giustificativo. Ciò facendo, tuttavia, la corte territoriale non aveva considerato che la ritenuta prevalenza del dispositivo andava contemperata, nel caso specifico, con altri elementi pregnanti tratti dalla motivazione poiché da essa si evinceva che il giudice, con parole chiare, nella parte motiva aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravanti contestata in fatto.

Diritto

1.Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero dalla sentenza del tribunale, la cui motivazione si salda e si integra con quella della corte d’appello, trattandosi di cosiddetta ” doppia conforme “, si evince che l’accertamento della rottura delle fasce che sostenevano il carico era avvenuto a mezzo del sopralluogo effettuato dall’ufficiale di polizia giudiziaria L.G., il quale aveva effettuato l’intervento non appena informato del decesso di T.S.. Egli aveva accertato che l’infortunio si era verificato a causa della rottura delle fasce avvenuta per effetto dello slittamento di esse sullo spigolo metallico dei casseri in quanto tali spigoli non erano stati adeguatamente protetti con un angolare metallico, oppure con degli spezzoni in legno, in modo che i casseri metallici non toccassero la fascia. Aveva riferito il teste che le fasce in questione erano utili ed idonee per sollevare pesi ma che per sollevare carichi rigidi con uno spigolo vivo andavano protette nel punto di contatto con i casseri con un angolare idoneo. I giudici di merito hanno considerato, poi, il comportamento della vittima, il quale si era posto sotto il carico per controllarlo od effettuare operazioni di pulizia, come concorso di colpa rilevante ai fini del ridimensionamento delle richieste avanzate dalle parti civili ma non come causa esclusiva del sinistro perché, se era ben vero che una normale norma di prudenza avrebbe imposto di non porsi sotto carichi sospesi, in ogni caso la caduta del carico stesso era avvenuta a causa della rottura della fascia di imbracatura dovuta alla omessa protezione dello spigolo vivo e tale fatto costituiva la causa principale ed originaria del sinistro. Ciò facendo la corte territoriale ha fatto applicazione del principio più volte ribadito secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta; il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259227 Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721). Quanto alla formazione dei lavoratori, va premesso che il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore, prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all’attività svolta nell’impresa (art. 21 D.Lgs. 626\94, vigente all’epoca dei fatti) e di adeguata formazione in materia di sicurezza (art. 22). In ordine all’uso specifico dell’escavatare per il sollevamento dei carichi, aveva già osservato il tribunale che, come si evinceva dalla deposizione del teste T.R., si trattava di una operazione usuale ed il M.D. aveva omesso di fornire formazione specifica ai lavoratori, considerato che agli stessi era stata impartita una formazione generica di poche ore che non riguardava anche le modalità operative di sollevamento del carico a mezzo di escavatore e le modalità di imbracatura dei carichi metallici. Inoltre il piano operativo di sicurezza non recava alcuna previsione sul punto, riguardando solo la movimentazione dei carichi a mezzo di muletto e ciò induceva a ritenere, come correttamente osservato dalla corte d’appello, che se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione dall’azienda, era logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione e formazione. E correttamente aveva già ritenuto il tribunale che a nulla rilevava il fatto che T.R. avesse dichiarato di sapere che in qualche modo una protezione delle fasce avrebbe escluso il taglio e la conseguente caduta del carico poiché tale generica cognizione, in difetto di specifica formazione antinfortunistica sul punto, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che, in ottemperanza ai suoi specifici obblighi, avrebbe dovuto mettere i dipendenti in condizione di comprendere in termini più specifici i rischi dell’uso improprio di strumenti utilizzabili per il sollevamento dei carichi.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato poiché, come correttamente già rilevato dal tribunale, il fatto che T.R., sulla base della sua personale esperienza, fosse consapevole della necessità di proteggere gli spigoli non esime da responsabilità il datore di lavoro che, in ottemperanza ai suoi specifici obblighi, avrebbe dovuto impartire formazione specifica ai lavoratori in ordine all’uso dell’escavatore per il sollevamento dei carichi.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, come più volte sostenuto, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti ( ex pluribus, Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv. 258125 ). Nel caso che occupa, come osservato dai giudici di merito, neppure era stato nominato dal datore di lavoro un responsabile per la sicurezza sicché la mera presenza sul posto del capocantiere e di un operaio esperto non poteva valere ad escludere la responsabilità del M.D., avuto riguardo al fatto che l’uso dell’escavatore per sollevare i carichi non costituiva una attività imprevedibile ed abnorme, essendo stata svolta, secondo le dichiarazioni dei testi, in altre circostanze lavorative.
4. Il quarto motivo è infondato per le ragioni esposte con riguardo al primo motivo, dovendosi considerare che l’azione imprudente della vittima, che si era posta sotto il carico, non aveva costituito la causa sopravvenuta ed esclusiva dell’evento.
5. Il quinto motivo è infondato perché, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la prescrizione del reato ascritto non poteva farsi derivare dalla mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 589, comma 1, cod. pen., dato che la contestazione di essa era avvenuta in fatto, essendo state descritte le modalità del fatto nel capo di imputazione.
6. Il sesto e l’ottavo motivo debbono essere trattati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Nella sentenza di primo grado vi è contrasto tra la motivazione ed il dispositivo sul punto del calcolo della pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche ed il ricorrente sostiene che prevarrebbe la statuizione contenuta nella motivazione perché da essa sarebbe evincibile la reale volontà del giudice, il quale avrebbe inteso concedere le attenuanti generiche con prevalenza sull’aggravante contestata ed, in conseguenza, il reato sarebbe ormai prescritto.
Ora, è stato più volte affermato che il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice ( Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402; Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 – dep. 23/01/2014, Fu Fenglou, Rv. 258533 ). Ciò ricorre nel caso di specie. Invero la pena è stata applicata in considerazione della prevalenza delle attenuanti generiche, come si evince concretamente dalla pena irrogata in mesi otto di reclusione con riduzione di un terzo. Ne consegue che il riferimento contenuto nel dispositivo alla equivalenza delle attenuanti è frutto di un mero refuso.
Peraltro la questione non ha rilievo ai fini della prescrizione, tenuto conto che si applica la norma di cui all’art. 157 cod. pen. nel testo introdotto con la legge 5.12.2005 n. 251, entrata in vigore l’8.12.2005 ( dunque prima del fatto in oggetto, avvenuto il 13.12.2005 ), per il che non si tiene conto delle circostanze attenuanti per determinare il tempo necessario a prescrivere.
7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi considerare, per le ragioni già esposte, che i giudici di merito hanno dato conto dei motivi della ritenuta colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio con motivazione giuridicamente corretta ed esente da vizi logici.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 giugno 2015.

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