Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2016, n. 20087

Istanza di ammissione alla messa alla prova nel procedimento penale per lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udienza: 22/04/2016

Fatto

1. F.F., a mezzo del procuratore speciale, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 5.10.2015 dal Tribunale di Bergamo che, decidendo sull’istanza di ammissione alla messa alla prova nell’ambito di un procedimento penale per lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, aveva approvato il programma predisposto per dare corso al lavoro di pubblica utilità, subordinandolo però alla preliminare ammissione da parte dell’imputato davanti all’UEPE “che il seghetto che utilizzava la persona offesa era privo delle protezioni di sicurezza sulla parte della lama non interessata dalla lavorazione ed era altresì privo della necessaria manutenzione.”
2. Quattro i motivi svolti a sostegno della impugnazione: esercizio da parte del Giudice di una potestà non consentita dall’art. 464 quater c.p.p.; illogicità della motivazione in quanto la richiesta di messa alla prova era avvenuta senza l’effettuazione da parte del Giudice di alcuna attività istruttoria e ciononostante il provvedimento era volto a provocare una confessione dell’imputato; violazione dì legge in relazione all’art. 14, comma 2, lett.g) del patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, reso esecutivo in Italia con la L.n.881/1977 che stabilisce la garanzia di ogni individuo a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole; in via sussidiaria, l’abnormità strutturale del provvedimento, teso ad indurre l’imputato a confessarsi colpevole, contrariamente ai principi giuridici generali dell’ordinamento.
3. Il P.G. ha concluso per l’annullamento senza rinvìo dell’ordinanza impugnata.

Diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. In ordine alla proponibilità della impugnazione, questa Corte si è già pronunciata nel senso che in tema di sospensione del processo per messa alla prova, l’ordinanza di rigetto dell’Istanza è autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione in quanto l’art.464 quater, comma 7, c.p.p. nel prevedere, in deroga al principio generale di cui all’art.586 c.p.p., l’immediata ricorribilità per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto (Sez.5, 20.10.2015, n.4586; Sez.6, 14.10.2015, n.50021; Sez.2, 6.5.2015, n.20602).
Nel caso di specie si è in presenza di una sorta di accoglimento condizionato, avendo il Tribunale approvato il programma, subordinandone però l’effettiva attuazione alla confessione dell’addebito da parte dell’imputato: si tratta di un potere che esorbita dalle facoltà del giudice del dibattimento, in quanto in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato il giudice è tenuto a verificare solo la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa ai fini di individuare se il reato è attratto dalla disciplina dell’art.168 bis c.p.p. (salva la facoltà di modifica, ove la ritenga non corretta, con i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto in questione, così Sez. 4, 20.10.2015, n.4527). L’imposizione “in limine litis” di una confessione sulle violazioni dell’art.70 comma 1 e 71 comma 4 del D.lgs.n.81/2008, contestate come profili di colpa specifica nell’infortunio sul lavoro addebitato al F.F. ed in ordine alle quali peraltro non è stato svolto alcun accertamento dibattimentale, non solo esorbita dal contenuto dell’atto giudiziale ma viola anche il fondamentale diritto dell’imputato di autodeterminarsi rispetto al contenuto delle dichiarazioni che eventualmente intenda fare all’interno del processo.
3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento e la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

P.Q.M

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2016

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