In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro sono da intendersi beneficiari della tutela anche i soggetti terzi, estranei all’organizzazione. Dell’infortunio all’extraneus, purché esso rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata o il soggetto non abbia agito esponendosi volontariamente al rischio, risponde il debitore di sicurezza.
Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 589