Con la sentenza n. 38100 la Consulta ha ribadito che “II responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo”.
Il ricorso a professionisti specializzati non implica in nessun modo la possibilità di scaricare sugli stessi le responsabilità espressamente attribuite al datore di lavoro. Questi può solo avvalersi, facendole proprie, delle segnalazioni, delle raccomandazioni, dei consigli espressi dagli specialisti medesimi in relazione alla specifica attività lavorativa per la quale è stato sollecitato il loro intervento.
Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590
Sentenze precedenti:
Cass. pen. Sez. IV, n. 1841 del 16 dicembre 2009, Rv. 246163
Cass. pen. Sez. IV, n. 33417 del 29 luglio 2014