Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2014, n. 32137

Il datore di lavoro non può invocare l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori a meno che i comportamenti non siano abnormi. Non può considerarsi abnorme il comportamento di un lavoratore, seppure imprudente, se l’utilizzo dell’attrezzatura che ha causato il danno rientra nelle proprie mansioni.

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Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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