Rischio di afferramento. Nessun comportamento abnorme del lavoratore.
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 15/12/2015
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 20.5.2013 il Tribunale di Massa condannava E.F. alla pena (sospesa) di mesi 8 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui agli articoli 113, 590, comma 3, c.p., perché, in cooperazione con altro, in qualità di socio della s.n.c. Eredi E.M., ed in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, per colpa generica e specifica consistita in imprudenza ed inosservanza di leggi segnatamente, per non avere fornito al lavoratore idonea formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in relazione alla sua mansione (art.18, lettera L, del D.Lgs 81/08) e per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, lettera D, del D.Lgs 81/08), per non avere provveduto all’individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale e per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati (artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08) con riguardo in particolare al rischio di afferramento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza in particolare un disco di taglio e l’asse di trasmissione del moto della macchina fresatrice non protetta da idoneo carter (art.71 D.l.vo 81/08), cagionato a B.E. che, durante la lavorazione di una lastra alla macchina fresatrice veniva afferrato negli abiti dall’asse di trasmissione, lesioni personali gravissime con esiti permanenti costituiti dalla “deformazione del padiglione auricolare sinistro” e da un “deficit acustico”. Con l’aggravante di avere cagionato lesioni personali gravissime e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commesso il 7.4.2009.
2. Con sentenza, n. 2361 emessa in data 26.6.2014, la adita Corte d’Appello di Genova, confermava la sentenza del giudice di prime cure.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
a) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, lett. e), c.p.p. data la mancata corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza, specificamente per quanto attiene alla ricostruzione della qualifica soggettiva assunta dall’imputato in seno alla società alle cui dipendenze lavorava la persona offesa. Riporta che secondo il capo di imputazione, l’E.F. risultava socio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex art.32 D.Lgs. 81/08 mentre secondo il Tribunale, amministratore della società e, in tale qualità, datore di lavoro della persona offesa.
b) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione che emerge da atti del processo ex art.606, lett. e), c.p.p. a causa di alcune evidenti incongruenze che emergono dal raffronto della ricostruzione del fatto storico operata dalla Corte di Appello in sentenza e le testimonianze raccolte in primo grado.
c) Mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., in ordine al nesso eziologico tra condotta ed evento e alla colpa posto che dall’imputato non era esigibile la previsione di norme e dispositivi antinfortunistici finalizzati a contrastare una condotta proibita e del tutto imprevedibile del lavoratore.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile e costituisce, sostanzialmente, mera riproposizione dei medesimi motivi d’appello attenenti il fatto.
2. Il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame e per confermare la responsabilità dell’imputato.
3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base del rigetto di tutti i motivi d’impugnazione e della conferma della responsabilità dell’imputato, procedendo alla coerente, completa e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
4. Va rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, in vero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’Impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157). Il ricorso per cassazione deve, infatti, rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando; esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame (Cassazione penale sez. IV n. 44139 del 27/10/2015).
5. Nel caso che occupa, le doglianze già proposte attengono esclusivamente al fatto.
6. In ordine alla definizione dei confini del controllo di legittimità sulla motivazione in fatto può dirsi ormai consolidato il principio giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni unite penali, per il quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo. Alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato, pertanto il compito di controllare la razionalità delle argomentazioni giustificative – la cd. giustificazione “esterna” – inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono i risultati probatori. L’analisi retrospettiva, movendo dalle conclusioni e ripercorrendo all’indietro le linee giustificative della decisione, al fine di verificare la validità delle inferenze che la compongono e i nessi che legano queste ultime l’una all’altra, investe non la decisione ma il contenuto giustificativo di essa come esplicitato dal giudice di merito nella motivazione in fatto. La Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente che gli atti indicati dal ricorrente siano contrastanti con le valutazioni del giudice o siano astrattamente idonee a fondare una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice; gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente contraddittoria la motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
7. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
8. Giova, poi, rammentare che, in tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. IV, 10.2.2005, n. 13251, in CED Rv. 231156; id., Sez. IV., 3.3.1995, n. 6486, in CED Rv. 201706; id., Sez. IV, 12.12.1983, n. 3824/2004, in CED Rv. 163868). Ai sensi dell’art. 4 della L. 547/1955, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello fanno riferimento (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche).
9. Quanto alla posizione di garanzia, compito dell’interprete è quello di individuare chi sia il titolare in concreto di essa. Rimane ovviamente fermo il principio che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere anche dalla “norma di chiusura” stabilita nell’art. 2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell’Incolumità del lavoratore.
10. Occorre qui non tralasciare che, nel caso che occupa, come correttamente esposto nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, l’imputato era titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori e aveva il dovere di provvedere al rispetto della normativa antinfortunistica, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, essendo egli stesso responsabile della prevenzione e della sicurezza sul lavoro in una realtà aziendale di soli due soci (che come membri di una società di persone erano essi stessi obbligati ad assolvere tali funzioni, non essendovi alcun altro soggetto a ciò delegato). Nessuna divergenza, quindi, sussiste tra capo di imputazione e sentenza. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in vero, sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’Imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati poiché, ai fini del giudizio de quo, occorre tener conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cassazione, sez. II, n. 47840 del 30.11.2012).
11. Mette conto rammentare, ancora, che la giurisprudenza di questa Corte ha in molteplici occasioni stabilito che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento (ex multis, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 – dep. 09/06/2011, Millo e altri, Rv. 250710). Quanto al significato da attribuire alla locuzione “comportamento abnorme”, la sentenza appena menzionata definisce abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che, come nel caso che occupa, abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli. Altra decisione sostiene che deve definirsi abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 – dep. 23/02/2010, Iglina e altri, Rv. 246695). Si è anche affermato che deve trattarsi di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009 – dep. 07/04/2009, Liberali e altro, Rv. 243208). Sulla imprevedibilità del comportamento del lavoratore pone l’accento anche Sez. 4, n. 25532 del 23.05.2007. Come evidenziano anche solo le poche massime appena riportate, esemplificative di un orientamento ben più che consolidato, l’abnormità del comportamento si predica in presenza dell’imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore; imprevedibilità che non può mai ritenersi -e non è mai ritenuta- quando la condotta del lavoratore è tenuta nell’espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli. E ciò perché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia è ordinariamente presente, perché quello scostamento è evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Ciò non può significare l’avallo di un qualche automatismo, che porti a svuotare di reale incidenza la categoria del “comportamento abnorme”. Piuttosto, simili precisazioni conducono ad evidenziare la necessità che vengano portate alla luce quelle circostanze peculiari -interne o esterne al processo di lavoro- che connotano la condotta dell’infortunato in modo che, per dirla con una più recente ricostruzione, “essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è “interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perchè “eccezionale” ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare” (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012; 7364 del 14.1.2014).
12. Tanto premesso, risulta palese che il dato che il ricorrente avrebbe voluto veder diversamente considerato dai giudici di merito è in realtà irrilevante, posto che il gesto del lavoratore risulta certamente compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli (sez. 4 n.7955 del 10/10/2013).
13. Correttamente quindi la Corte di Appello ha ritenuto non abnorme ed imprevedibile la pur improvvida correzione del taglio della lastra perché tale operazione non era estranea rispetto alle mansioni del lavoratore ed ha escluso che il comportamento di quest’ultimo fosse in grado di elidere il nesso eziologico tra l’accertata violazione prevenzionistica del datore di lavoro e l’infortunio verificatosi.
5. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.