Operaio schiacciato sotto il telaio di un macchinario. Reato estinto.
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 19/09/2016
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna ha integralmente confermato la decisione in data 12/10/2009 con la quale il Tribunale di Modena aveva condannato A.A. (unitamente a OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno, in solido con i responsabili civili, in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di lesioni colpose gravissime commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di H.S., in Modena, il 5 marzo 2006. In particolare, agli imputati era stata originariamente contestata la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per aver omesso di cooperare, ciascuno nelle rispettive qualità, all’attuazione delle misure di tutela del lavoratore infortunato. Quest’ultimo, nel quadro dei lavori eseguiti in appalto dalla C. s.r.l. su committenza della S. s.p.a. (quest’ultima datrice di lavoro del prestatore infortunato), allo scopo di rimettere in funzione un impianto per il confezionamento e la pallettizzazione dei laterizi prodotti dalla società datrice di lavoro era rimasto schiacciato sotto il telaio del macchinario. L’infortunio si era verificato allorché il lavoratore aveva tentato di intervenire sull’impianto (che si era bloccato a causa del disassamento di una fila di mattoni già pallettizzati, che aveva fermato in posizione sopraelevata il telaio della macchina reggiatrice), utilizzando impropriamente una pertica in metallo rinvenuta in loco; nell’atto di rompere la colonna di mattoni disassata, il H.S. aveva causato la caduta del telaio verso il basso, rimanendone schiacciato e riportando gravissime lesioni con schiacciamento e frattura vertebrale e paraplegia agli arti inferiori.
2. Tale pronuncia era stata impugnata con ricorso per cassazione dagli altri coimputati ed all’esito di quel giudizio la Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 49725 del 6/11/2014, aveva annullato senza rinvio per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
3. A.A., rimesso in termini per impugnare la predetta sentenza con provvedimento del Tribunale di Modena in funzione di Giudice dell’Esecuzione del 24/09/2015, ha proposto ricorso per i seguenti motivi: a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in appello e dell’estratto contumaciale della sentenza di appello; b) vizio di motivazione con riferimento al motivo d’impugnazione concernente la circostanza che dell’infortunio non potesse rispondere il Presidente del Consiglio d’Amministrazione della S. s.p.a., che non aveva alcuna delega ed era distante fisicamente dalla sede, in presenza di Amministratore Delegato con tutte le deleghe; c) intervenuta prescrizione del reato.
4. Le costituite parti civili hanno concluso all’odierna udienza per il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il reato contestato nel presente processo all’imputato è stato commesso in data 5 marzo 2006 ed, in base al combinato disposto degli artt.157,160 e 161 cod.pen., il termine massimo di prescrizione previsto dalle norme citate si è compiuto. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. 5, n.11946 del 08/02/2005, Radosavljevic, Rv.231709) il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art.129 cod. proc. pen. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ma tale evenienza non ricorre nel caso in esame in quanto non vi sono dubbi in merito alla data del reato ed al decorso del termine massimo di prescrizione.
2. Va, tuttavia, rilevato che con la sentenza impugnata è stata esaminata e decisa anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle costituite parti civili, onde il rilievo dell’intervenuta prescrizione del reato non consente la definizione del processo agli effetti civili.
La nullità denunciata con il primo motivo di ricorso è effettivamente sussistente, posto che non risulta che l’imputato abbia ricevuto la notificazione del decreto di citazione in appello, che risulta notificato esclusivamente ad un difensore nominato d’ufficio a seguito del decesso del difensore di fiducia. Secondo quanto già affermato dalla Corte di legittimità, «Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili» (Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv.258817; Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008, Crippa, Rv. 242326; Sez. 5, n. 38228 del 24/06/2008, Maurizi, Rv. 241314;Sez.5, n. 26064 del 9/06/2005, Colonna, Rv.231916; Sez.l, n.30802 del 15/04/2002, Mattiolo, Rv.222176; in tema anche Sez. U, n.40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato, mentre il ricorso deve essere accolto agli effetti civili con riguardo al primo motivo d’impugnazione, dandosi quindi luogo ad annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione; annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 19 settembre 2016