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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 luglio 2015, n. 32750

La sentenza mostra ampiamente la macroscopicità e non occasionalità delle carenze nella gestione dell’importante macchinario. In tale situazione, correttamente è stato ritenuto l’addebito colposo nei confronti del responsabile dello stabilimento, sul quale incombeva il ruolo di garante e quindi l’obbligo di assicurare la corretta gestione del rischio.
Altrettanto linearmente si è esclusa qualunque abnormità del comportamento del lavoro, che ha operato all’interno della indicata ed insicura procedura.


 

Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 04/06/2015

Fatto Diritto

l. Il Tribunale di Genova ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di R.A., commesso il 22 maggio 2009. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova.
All’imputato, responsabile di uno stabilimento industriale, è stato mosso l’addebito di aver messo a disposizione del lavoratore una macchina trafilatrice non conforme alla normativa sulla sicurezza poiché con il pannello era privo di microinterruttore; con la conseguenza che la vittima faceva scorrere il detto pannello, avvicinava una mano alle parti in movimento e ne riportava lesioni personali.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
Il ricorrente era responsabile di uno stabilimento con 300 dipendenti e non era in grado di governare e conoscere tutte le situazioni di pericolo. L’insicurezza dell’apparato non gli era stata segnalata dal preposto, soggetto sui quale incombeva l’obbligo di rappresentare la contingenze situazione rischiosa determinatasi il giorno del sinistro. D’altra parte, la mancanza dell’interruttore di blocco non è immediatamente percepibile.
La ripartizione delle responsabilità in azienda non è stata oggetto della necessaria considerazione.
Inoltre la Corte d’appello non ha adeguatamente considerato il carattere abnorme della condotta del lavoratore.
3.Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata considera che l’apparato in questione era di mastodontiche dimensioni e versava in una situazione di deprecabile, macroscopica insicurezza, posto che il pannello di protezione era sollevato e privo di meccanismi automatici di blocco. Tale grave e ben evidente carenza va addebitata, ritiene la Corte di merito, al responsabile dello stabilimento; senza che possa assumere rilievo la presenza di subordinate figure con ruoli di responsabilità. Infatti l’indicato irregolare funzionamento era usuale e dunque non può neppure parlarsi di abnormità della condotta del lavoratore.
Tale apprezzamento è immune da censure logiche o giuridiche. La sentenza mostra ampiamente la macroscopicità e non occasionalità delle carenze nella gestione dell’importante macchinario. In tale situazione, correttamente è stato ritenuto l’addebito colposo nei confronti del responsabile dello stabilimento, sul quale incombeva il ruolo di garante e quindi l’obbligo di assicurare la corretta gestione del rischio.
Altrettanto linearmente si è esclusa qualunque abnormità del comportamento del lavoro, che ha operato all’interno della indicata ed insicura procedura.
Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 4 giugno 2015.

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