Infortunio con un trapano a colonna. Responsabilità del direttore di stabilimento per la mancata formazione specifica.
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 24/11/2017
Fatto
1. La Corte d’appello di Venezia, in data 29 maggio 2017, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 19 febbraio 2015, ha assolto T.R. dal reato a lui ascritto (lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) per essere l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.pen.).
Il fatto oggetto del processo si è verificato il 12 marzo 2010 in danno di N.B., operaio addetto a manutenzioni elettriche, il quale, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d’emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi le lesioni di cui in rubrica.
1.1. All’imputato, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento di Marcon della Eurofibre S.p.A., é contestato di non avere adottato le misure necessarie affinché l’uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento.
In primo grado il T.R. era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità é stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini del citato art. 131 -bis cod.pen..
Nel corso del giudizio d’appello, la Corte lagunare ha dapprima aperto il contraddittorio in relazione ai profili di colpa specifica di cui all’imputazione, con riferimento agli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008; ha quindi acquisito documenti e sentito quale teste O.N.R., soggetto estraneo all’impresa e incaricato della formazione dei dipendenti a fini antinfortunistici.
Il convincimento della Corte di merito circa la responsabilità del T.R. si é fondato, nell’essenziale, sul rilievo che il N.B. non aveva ricevuto una specifica formazione circa l’impiego in sicurezza del macchinario che egli stava utilizzando al momento dell’incidente, e che la sua condotta, pur negligente, non aveva avuto portata interruttiva del nesso di causalità tra l’omessa specifica formazione (ascritta al T.R.) e l’evento lesivo.
2. Avverso la sentenza predetta ricorre il T.R., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso, assai ampio e corredato di numerosi allegati, consta di una premessa (a chiusura della quale il ricorrente lamenta che la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, anziché presso il domicilio eletto dall’imputato contumace, é stata eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma 8- bis cod.proc.pen., nonostante quest’ultimo abbia subito dichiarato di non accettare notifiche secondo tale formalità), nonché di due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riguardo all’art. 43 cod.pen. e agli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008. La lagnanza riguarda l’assunto, sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale sarebbe stata omessa, da parte del T.R., una specifica formazione e informazione del dipendente sui rischi collegati all’operazione di stringimento del mandrino con le mani: secondo il deducente vi era stata, invece, non solo la generale formazione del N.B. in materia di sicurezza del lavoro, ma altresì una formazione specifica da parte del collega M.; ed inoltre vi erano sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione. Il rischio che il N.B. aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile, secondo il ricorrente, tanto più che per tale movimento il lavoratore dovette eseguire una mossa contorsionistica; ed inoltre il divieto di avvicinare gli arti agli organi in movimento era stato oggetto dei corsi di formazione sulla sicurezza, come dichiarato dal teste O.N.R..
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 40 cod.pen. e al nesso di causalità: il ricorrente insiste nel ricondurre in via esclusiva l’accaduto a una manovra imprudente e imprevedibile del lavoratore, la quale si poneva al di fuori del fattore di rischio che la norma cautelare che si assume violata mirava a prevenire. Il N.B., che era lavoratore esperto e adeguatamente formato, ha posto in essere una manovra avventata, diversa da quella raccomandabile (che era quella di spostare la protezione, fissare la punta sul mandrino, richiudere la protezione e azionare di nuovo il trapano), in modo tale che, quand’anche si ammettesse che egli non avesse ricevuto una formazione adeguata, ci si dovrebbe chiedere se, ove egli avesse avuto tale formazione, l’evento si sarebbe evitato.
3. Con successivo atto, depositato il 7 novembre 2017, il ricorrente ha articolato un motivo nuovo, con il quale ha eccepito la maturata prescrizione del reato.
Diritto
1. In primo luogo, non può essere presa in considerazione, in quanto inammissibile, la questione relativa alle modalità di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza d’appello, non specificamente inserita nei motivi di ricorso: detta questione é formulata in modo affatto generico (non vi é alcuno specifico riferimento all’asserita elezione di domicilio da parte dell’imputato) e si richiama a una dichiarazione di non accettare le notificazioni eseguite ex art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen., che risulterebbe comunque intempestiva in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale detta dichiarazione deve essere fatta, per produrre gli effetti previsti, dopo l’atto di nomina, senza attendere la notifica di un qualche atto (Sez. 4, Sentenza n. 15019 del 19/02/2009, Scognamiglio, Rv. 243211), oppure, con comunicazione diretta all’autorità procedente, subito dopo quest’ultima, ma sempre prima della notifica di un atto (Sez. 1, Sentenza n. 16615 del 27/02/2013, Di Silvio, Rv. 255319), diversamente da quanto si é verificato nel caso di specie.
2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso é infondato.
Nella sua posizione di garante per la sicurezza e direttore dello stabilimento, il T.R. era infatti tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev’essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178).
Il tema di prova é stato adeguatamente esplorato dalla Corte di merito e altrettanto congruamente ne sono stati illustrati i termini nella decisione impugnata (pag. 6 sentenza): é al riguardo emerso, invero, che il N.B. aveva bensì ricevuto una formazione a carattere generale sui rischi di infortuni, ma non una formazione specifica in tema di impiego in sicurezza del trapano a colonna (e quindi in riferimento ai rischi specifici di un uso scorretto del macchinario), e ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, é stato dichiarato dal teste O.N.R., sentito su sollecitazione della difesa dalla Corte d’appello (vds. pag. 13 verbale fonoregistrazione udienza 29 maggio 2017, allegato 8 al ricorso).
Quanto alle indicazioni fornite al N.B. dal collega M., che viene indicato come preposto dal ricorrente, la Corte di merito precisa che costui fornì al N.B. le informazioni necessarie su come impiegare il trapano, ma non sui rischi specifici del macchinario.
E’ poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non é sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l’obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l’apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento (cfr. Sez. 4, n. 6398 del 18/01/2012, Gortani, n.m.).
Quanto alla prevedibilità della condotta del lavoratore, che il ricorrente ritiene doversi escludere, essa va di contro ritenuta sussistente ed é comprovata, in primo luogo, proprio dalla presenza dei cartelloni di divieto cui fa riferimento il ricorrente e, in secondo luogo, dalla presenza del dispositivo di protezione di cui era corredato il macchinario: cautele, queste, che si spiegano solo con l’esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino o con altre parti in movimento. Rischio che, perciò, era sicuramente già noto e deve ritenersi altrettanto sicuramente non esorbitante dall’alveo della prevedibilità.
3. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
La giurisprudenza della Corte regolatrice ha avuto modo, in alcune pronunzie, di precisare che, per comportamento “abnorme” del lavoratore, tale da esimere da responsabilità il titolare della posizione di garanzia a fini prevenzionistici, debba intendersi quello che sia “anomalo” ed “imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (in tal senso vds. Sez. 4, n. 10712 del 14/02/2012, Mastropietro, riferita a una dimenticanza del lavoratore – pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza – che non aveva provveduto ad allacciare in modo adeguato il cordino di sicurezza; ed anche Sez, 3, n. 38209 del 07/07/2011, Negri e altro, Rv. 251294, in cui si é affermato che il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l’imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare – con riferimento a una fattispecie nella quale l’operaio deceduto aveva agito in palese violazione delle specifiche prescrizioni impostegli dal suo datore di lavoro -, atteso che, in tal caso, la condotta colposa del lavoratore assurgeva a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento). Un parziale mutamento di prospettiva si registra al riguardo nella sentenza a Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp (Sez.. U, n. 38343del 24/04/2014, Espenhahn e altri), laddove si precisa che il comportamento del lavoratore assume rilevanza interruttiva del nesso di causalità fra la condotta del garante e l’evento lesivo o mortale «non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare». Di eccentricità, perciò, deve al riguardo parlarsi non già con riferimento alle mansioni assegnate al lavoratore, ma rispetto alla sfera di rischio gestita dal garante.
3.1. Nel caso di specie, non si versa in nessuna delle situazioni descritte.
Il N.B., come si é visto supra, non aveva ricevuto una formazione sui rischi specifici del macchinario che egli stava impiegando al momento dell’infortunio.
Il suo comportamento non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: il fatto stesso che il rischio nella specie concretizzatosi fosse anche prevedibile (come si é appena osservato in relazione alla presenza di segnaletica e di dispositivi tesi a prevenire tale rischio) concorre ad escludere che il comportamento del N.B. in occasione dell’infortunio potesse qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile.
Né tanto meno tale comportamento poteva dirsi “eccentrico”, sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dal T.R. nella sua qualità: rischio che imponeva all’imputato, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate.
In proposito vale la pena ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di infortuni sul lavoro, non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313; Sez. 4, Sentenza n.15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603).
Quanto, infine, alle osservazioni del deducente circa l’asserita mancanza di prova della sussistenza dell’ “alta probabilità logica” che l’evento non si sarebbe verificato qualora fosse stata tenuta la condotta doverosa (formazione del personale sui rischi specifici), va rilevato che la questione é stata affrontata a più riprese dalla Corte regolatrice nell’esame della causalità omissiva e nell’analisi del ragionamento controfattuale che la sorregge: si é in proposito affermato che il giudizio di “alta probabilità logica” deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (vds. la citata Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103; e cfr. Sez. 4, Sentenza n. 22378 del 19/03/2015, Volcan e altri, Rv. 263494; Sez. 4, Sentenza n. 26491 del 11/05/2016, Ceglie, Rv. 267734). Nel caso di specie, é certo che sia mancata un’adeguata formazione e informazione del N.B. sui rischi specifici dell’operazione a lui affidata, ed é del tutto ragionevole ritenere che, ove tale formazione e informazione vi fosse stata, egli avrebbe avuto gli strumenti cognitivi necessari per astenersi dal tenere il comportamento avventato e imprudente che cagionò, ai suoi danni, l’infortunio per cui é processo.
4. Ciò posto, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza del ricorso, all’eccezione formulata con il motivo nuovo e alla data di commissione del reato, deve constatarsi che é ad oggi decorso il termine di prescrizione del reato stesso.
A tal proposito, tenuto conto che il ricorrente ha impugnato una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, é necessario ribadire quanto osservato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (ex multis vds. Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, Sentenza n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885.)
Di tal che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio perché il reato é estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
Cosi deciso in Roma, il 24 novembre 2017.