Incidente mortale scooter-scuolabus e lavori di ampliamento stradale: omessa messa in sicurezza della strada e responsabilità.
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udienza: 16/02/2016
Fatto
1. Con sentenza in data 1.12.2014 la Corte d’Appello di Salerno, riformando sul punto la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Sala Consilina il 4.12.2012, dichiarava estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto a S., F., L., F. ed E. e li condannava alle spese in favore delle costituite parti civili; confermava nel resto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di concorso in falso ideologico contestato all’E., a S., nonché a P., F. e G. non appellanti, in relazione alla delibera di G.M. n.124 del 15.11.1999 che aveva fatto risultare come non eseguiti al momento del sinistro lavori in variante invece già realizzati.
2. L’imputazione originava dal decesso di G.R., la quale alla guida del suo ciclomotore il giorno 15.10.1999 aveva impattato contro uno scuolabus nel percorrere la strada Sandro Pertini nel comune di Caselle in Pittari, interessata da lavori di ampliamento appaltati dal Comune all’impresa di M.A..
Agli imputati era stata contestata una colpa generica e singoli profili di colpa specifica per violazione di disposizioni normative e cautelari, e precisamente: al S., quale dirigente dell’ufficio tecnico comunale, di aver stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori, in violazione dell’art.18, comma 8, primo periodo, L.n.55/90 il contratto di lavori di urbanizzazione primaria relativi all’ampliamento della strada suddetta in assenza del necessario Piano di Sicurezza; al F., quale direttore di cantiere e sub-appaltatore di fatto, di aver consentito e diretto i medesimi lavori in assenza del detto Piano, in violazione dell’art.18, comma 8, ultimo periodo, L.n.55/90; al F. e al L., quali co-direttori dei lavori, di avere, in violazione dell’art.31, comma 2, L.n.109/94 (vigenza maggio 1997 fino al dicembre 1998), omesso di vigilare sull’osservanza del Piano, nonché di aver consentito e diretto lavori non previsti in contratto (opere di contenimento della sede stradale e marciapiedi) e non aver fatto eseguire i lavori di messa in sicurezza della costruenda strada (realizzazione del manto d’asfalto) preventivati ed autorizzati in contratto; all’E., di avere in qualità di Sindaco, in violazione dell’art.5 CdS e degli arti. 30, 41 e 42 del Regolamento, omesso di emettere presso il cantiere ordinanza di regolazione del traffico, dispositiva di segnalazione temporanea dettante sia i limiti di velocità sia pericolo per lavori in corso.
3. Il Tribunale di Sala Consilina, che in primo grado aveva reso una pronuncia di condanna per il reato di cui all’art.589 c.p., aveva ritenuto che l’unica omissione imputabile fosse quella della mancata osservanza della normativa in tema di circolazione stradale ed aveva individuato una posizione di garanzia rispetto alla necessaria adozione delle misure di prevenzione della sicurezza stradale ovvero del controllo e vigilanza sulla loro adozione, la cui omissione aveva comportato che la presenza del cantiere divenisse un’insidia per l’utente della strada, per l’impossibilità di percepire adeguatam l’ubicazione del pericolo, tanto più su un tratto di strada di per sé connotato da difficoltà di percorrenza, per la presenza di curve a stretto raggio ed in rapida successione, reso ancor più insidioso dalle precarie condizioni del manto stradale dovute ai lavori in corso. In particolare, richiamati l’art.21 del Codice della Strada – che impone l’adozione di specifici dispositivi di sicurezza in capo a chiunque esegua opere o apra cantieri stradali – e gli artt. 40 e segg. del Regolamento di Esecuzione – che prescrivono in maniera analitica la segnaletica da apporre nei cantieri stradali per garantire la incolumità degli utenti – aveva ritenuto provata l’assoluta assenza di misure preventive e in specie di quella che segnala la circolazione a senso alternato, che invece si imponeva nel caso de quo nei punti a larghezza ridotta della sede stradale e che avrebbe determinato l’arresto ovvero la riduzione della velocità di uno dei due veicoli; aveva escluso invece che l’omissione imputabile ai prevenuti fosse quella della mancata predisposizione del Piano di Sicurezza, sostenuta dal tecnico dell’accusa.
4. La Corte territoriale, dopo aver sintetizzato i motivo di appello e richiamata, quanto alla ricostruzione dei fatti storici, la motivazione della sentenza di primo grado, emetteva sentenza di improcedibilità per estinzione del reato, non essendo evidente l’innocenza degli imputati né la fondatezza delle preliminari questioni di diritto prospettate dalla difesa.
5. Con l’odierno ricorso, integrato da motivi aggiunti, il difensore di fiducia di S., F., L. e E. lamenta che la Corte d’Appello, nonostante la costituzione di parte civile, si era limitata ad una pronuncia ex art. 129, secondo comma, c.p.p. senza esaminare i singoli motivi di impugnazione ed in particolare l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Prospetta quindi violazione di legge, di norme processuali e vizio di motivazione in relazione a tale aspetto e anche con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna che era intervenuta nei confronti di T. (conducente dello scuolabus contro cui aveva impattato la G.) e di M. (titolare della ditta appaltatrice dei lavori), che aveva già accertato le responsabilità in relazione al sinistro e provveduto sul risarcimento del danno, sentenza acquisita e valutata senza i necessari riscontri esterni ex art.238 bis c.p.p. Si duole infine che i giudici del gravame, dopo aver dato atto che il corso della prescrizione si era compiuto alla data del 15.5.2008, cioè anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, avevano comunque confermato le statuizioni civili in violazione dell’art.578 c.p.p. Quanto al reato di falso ideologico, rileva che il fatto era da ritenersi totalmente insussistente e sollecita una pronuncia ampiamente assolutoria.
Propone ricorso anche F., a mezzo dei difensori di fiducia, prospettando i medesimi motivi relativamente alla mancata revoca delle statuizioni civili nonostante la prescrizione maturata prima della pronuncia di primo grado ed al mancato esame della eccezione di nullità per difetto di correlazione tra il profilo di colpa contestato e quello ritenuto in sentenza.
Diritto
6. I ricorsi sono fondati laddove censurano la pronuncia dei giudici di appello di conferma delle statuizioni civili nonostante l’accertamento del decorso del termine di prescrizione maturato prima della sentenza di primo grado.
Più volte invero questa Corte ha statuito nel senso che il giudice d’appello, che nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è illegittima in tal caso la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (così Sez.5, 27.10.2014, n.44826; Sez.3, 14.4.2015, n.15245).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla conferma delle statuizioni civili contenute nella pronuncia del Tribunale di Sala Consilina ed alla condanna degli imputati appellanti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il secondo grado di giudizio.
7. Gli altri motivi restano assorbiti in questo, con le seguenti brevi annotazioni.
7.1. Quanto all’eccezione di nullità per asserita violazione del diritto di difesa, si osserva che nel giudizio di cassazione qualora il reato sia già prescritto non è rilevabile una nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.II, 23.1.2014 n.3221 e Sez.V, ’ 9.12.2014 n.51135): dunque, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato, nella specie già dichiarata, e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.III, 19.1.2011 n.1550), ipotesi che nella specie non si ravvisa.
7.2. Quanto alla riforma della sentenza relativamente al reato di falso di cui al capo B), dichiarato prescritto fin dal primo grado, non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, in conformità dell’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
Ciò perché il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in base a quanto argomentato nella sentenza del primo giudice e fatto proprio dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili e alla condanna alle spese in favore delle parti civili; statuizioni che revoca.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016