L’art. 106, comma 6 del cod. della strada dispone che <>. Nel caso soccorrono le previsioni di cui all’attuale all. 5, punti 2.1. e 2.4. del d. lgs. n. 81/2008, le quali impongono la predisposizione di sistemi che impediscano il ribaltamento, nonché di ritenzione.
Nonostante fosse stata espressamente sollecitata sul punto, la Corte di Catanzaro ha omesso di prendere in considerazione l’incidenza sulla causazione dell’evento letale della mancanza degli anzidetti sistemi di protezione.
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data Udienza: 18/02/2016
Fatto
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10/6/2015, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 10/4/2013, nel resto confermata, che aveva dichiarato A.L. colpevole del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, ai danni di M.A., determinò, a fini civili, il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%.
1.1. Per quel che in questa sede può assumere rilievo va, in sintesi,ripresa la dinamica dell’evento: l’imputato, percorrendo a velocità ben maggiore rispetto al consentito (oltre 100 Km/h, in presenza di segnali di divieto oltre i 50 Km/h) strada provinciale, con divieto di sorpasso, andava a violentemente collidere con un trattore agricolo, condotto dal M.A., che percorreva l’arteria nello stesso senso, avente i <.
1.2. La Corte territoriale ha implementato la misura del concorso colposo della vittima, passando dal 10 al 25%, valorizzando l’incidenza sulla causazione dell’evento della circostanza che il .
3. L’Ufficio Centrale Italiano, quale responsabile civile, propone ricorso per cassazione prospettando unitaria censura, con la quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale.
Si assume in ricorso essere rimasto violato l’art. 106, cod. della strada, il quale prescrive che i mezzi agricoli devono essere conformi alla normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro. Con la conseguenza che, nella specie, la condotta della vittima avrebbe dovuto essere considerata determinante dell’evento, in quanto il grosso mezzo viaggiava, in assenza di luce solare, con i dispositivi luminosi posteriori oscurati. Inoltre, ove il conducente avesse indossato, come prescritto, le cinture di ritenzione, non avrebbe subito il gravissimo trauma, che lo aveva condotto a morte, essendo stato sbalzato violentemente a terra.
4. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di cui appresso.
Quanto all’incidenza del deficit di visibilità del trattore a ragione della inadeguata illuminazione dello stesso non è consentito in questa sede ulteriormente indugiare, stante che la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di merito, con motivazione ed incidenza estimatoria sul cncorso di colpa in questa sede non censurabile, in quanto esente vizio logico.
Discorso diverso dev’essere fatto a riguardo della mancata dotazione delle cinture di ritenzione o sicurezza.
L’art. 106, comma 6 del cod. della strada dispone che <>. Nel caso soccorrono le previsioni di cui all’attuale all. 5, punti 2.1. e 2.4. del d. lgs. n. 81/2008, le quali impongono la predisposizione di sistemi che impediscano il ribaltamento, nonché di ritenzione.
Nonostante fosse stata espressamente sollecitata sul punto, la Corte di Catanzaro ha omesso di prendere in considerazione l’incidenza sulla causazione dell’evento letale della mancanza degli anzidetti sistemi di protezione.
5. Ciò posto, non residuando materia penale da dirimere, annullata la sentenza, deve disporsi rinvio al competente giudice civile perché accerti quanto sopra specificato e, infine, regoli le spese, anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello cui rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016.