Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24 marzo 2016 (dep. aprile 2016), n. 17660

Contravvenzioni in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DELL’UTRI MARCO
Data Udienza: 24/03/2016

Fatto

1. Con atto del 1/12/2014, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ex Sezione distaccata di Sorrento, del 9/6/2014, con la quale, sulla congiunta istanza delle parti, è stata applicata, nei confronti di F.D. e G.S., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di tre mesi di reclusione ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose, nonché in relazione ad altre contravvenzioni in materia di tutela della sicurezza sul lavoro (ritenuti tutti in continuazione tra loro), dagli stessi commessi in Vico Equense, il 5/4/2011.
Con il ricorso proposto, il Procuratore generale napoletano censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nella parte in cui, ritenendo erroneamente la sussistenza della continuazione tra i reati contestati ai due imputati (nonostante l’inconciliabilità del reato di lesioni colpose con il requisito dell’unicità del disegno criminoso previsto dall’art. 31, cpv., c.p.), ha applicato agli stessi una pena illegale.
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
2. Ha depositato memoria il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, concludendo per il rigetto del ricorso, atteso il riferimento all’art. 81 c.p., contenuto in sentenza, all’istituto del concorso formale (eterogeneo) di reati, di per sé idoneo a legittimare il meccanismo di determinazione della pena seguito dal giudice a quo.

Diritto

3. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Osserva il collegio come, dagli atti del procedimento, emerge che l’avviso del deposito della sentenza impugnata risulta comunicato al Procuratore generale ricorrente in data 12/11/2014, là dove quest’ultimo ha proposto l’odierno ricorso in data 9/12/2014 (cfr. n. 1 del ricorso), ovvero non prima del 1/12/2014 (cfr. la sottoscrizione della data al n. 3 del ricorso).
Trattandosi dell’impugnazione di un provvedimento emesso in camera di consiglio ex art. 444 c.p.p. (peraltro contestualmente motivato) – e trovando conseguentemente applicazione il termine di quindici giorni dall’avviso per la proposizione dell’impugnazione (cfr. l’art. 535 c.p.p.) – l’odierna impugnazione del Procuratore Generale di Napoli dev’essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2016.

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