In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro” (Sez. 4., n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Rv. 263200).
Peraltro, è stato pure affermato che, “In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore) (Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265052).
Né può ritenersi che il comportamento del D.D. sia stato nell’occorso abnorme o anomalo, come pure sostenuto dal ricorrente, atteso che il lavoratore si è limitato ad utilizzare uno degli strumenti in dotazione del magazzino al quale era preposto, a nulla rilevando l’eventuale mancata segnalazione della inidoneità della scala.
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 09/02/2016
Fatto
1. Con sentenza del 03/03/2015, la Corte d’Appello di Torino ha riformato in punto pena la sentenza del Tribunale di Verbania, appellata dall’imputato B.A., con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui agli artt. 2087 cod. civ. 40, comma 2, 590 commi 1 e, 2 e 3 cod. pen., perché, n.q. di titolare socio accomandatario della “EDICASA s.a.s. di B.A.”, per negligenza, imprudenza, imperizia e, comunque, non adottando nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, cagionava per colpa al lavoratore D.D. (operaio specializzato) una lesione personale dalla quale derivava una malattia del corpo [frattura scomposta polso sx e presunta “infrazione”, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni (non meno di 76)], avendo detto operaio, per effettuare la riparazione della volta di un box, adoperato una scala semplice, priva dei dispositivi e dei ganci di cui alle lett. a) e b) dell’art. 18, comma 3 d.P.R. 547/55, cosicché nel corso dell’intervento, a causa di una oscillazione e della conseguente improvvisa caduta al suolo della scala, riportava la descritta grave lesione personale (il 20/03/2008).
2. Quel giudice, dato atto che con il gravame si era lamentata la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, avendo la difesa operato una sorta di ribaltamento delle posizioni, per cui la vittima – operaio specializzato con mansioni di capo magazziniere – avrebbe avuto l’intera gestione del magazzino, ivi compresa la dismissione della scala di che trattasi, ha rilevato l’errore di tale prospettazione alla luce del principio che informa l’intera normativa antinfortunistica, per cui è il datore di lavoro, quale garante della sicurezza dei lavoratori dipendenti, ad avere l’obbligo di predisporre strumenti e attrezzi che rispondano ai requisiti di sicurezza prescritti dalla legge.
3. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ribadendo il contenuto del motivo d’appello, secondo cui il rinnovo delle attrezzature da parte del datore di lavoro avveniva proprio su indicazione della vittima, in quanto operaio a ciò addetto.
Con successiva memoria, la parte ha dedotto un ulteriore vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, attraverso cui ha richiamato giurisprudenza, affermando che il comportamento dell’operaio era stato anomalo e non prevedibile, e tale, quindi, da interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta all’Imputato e l’evento verificatosi.
Diritto
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Le censure ripropongono i motivi del gravame, senza però operare un doveroso confronto con le ragioni della sentenza impugnata, sostenuta da una motivazione logica e non contraddittoria che resiste ai rilievi formulati dalla parte.
Quanto al primo, si rileva che la Corte d’appello ha correttamente posto a raffronto la narrativa del gravame con la decisione del giudice di primo grado, rilevando l’evidente errore di prospettiva alla luce del quale la parte aveva formulato le censure, errore che si rinviene inalterato nei motivi di ricorso e che riposa nella negazione della posizione di garanzia esistente in capo al datore di lavoro.
Pare sufficiente un richiamo ai principi affermati da questa stessa sezione, per ribadire che, “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro” (Sez. 4., n.4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Rv. 263200).
Peraltro, è stato pure affermato che, “In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore) (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265052).
Né può ritenersi che il comportamento del D.D. sia stato nell’occorso abnorme o anomalo, come pure sostenuto dal ricorrente, atteso che il lavoratore si è limitato ad utilizzare uno degli strumenti in dotazione del magazzino al quale era preposto, a nulla rilevando l’eventuale mancata segnalazione della inidoneità della scala.
Sul punto, ancora una volta, soccorrono i principi di diritto formulati da questa sezione, a mente dei quali “In tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l’abnormità della condotta del lavoratore, il quale, impegnato nell’installazione di un ascensore, era caduto mettendo ii piede in fallo, così battendo la testa e decedendo, dopo essersi sganciato dall’imbracatura di sicurezza per meglio eseguire i lavori di sua competenza, atteso che le modalità esecutive da lui adottate rientravano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni)”
(Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015, Rv. 263386; in senso conforme n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259227).
3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09 febbraio 2016