Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 10 aprile 2015, n. 38353

Pluralità di illeciti connessi ad infortuni sul lavoro. Abnormità dell’atto processuale.


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Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO
Data Udienza: 10-4-2015

Fatto

1. All’esito dell’udienza preliminare il G.u.p. del Tribunale di Brindisi disponeva il rinvio a giudizio della s.r.f. COF & Co. in relazione ad una pluralità di illeciti connessi ad infortuni sul lavoro (in Brindisi il 10\6\2010).
In sede di giudizio, il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi, con ordinanza resa all’udienza del 7\11\2014, in accoglimento di un’eccezione difensiva di genericità dei capi di imputazione, dichiarava la nullità del decreto con cui era stato disposto il giudizio e disponeva la restituzione degli atti al G.u.p. per i conseguenti adempimenti.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, lamentando la abnormità del provvedimento in quanto idoneo a determinare una indebita retrocessione del processo.

Diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo” (ex plurìmis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29382 del 16/05/2014 Cc. (dep. 07/07/2014), Rv. 259830).
Inoltre, in una prospettiva costituzionalmente orientata di valutazione dei casi di abnormità, è stato affermato che “È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica” [Cass. Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008), Rv. 238240; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3742 del 27/11/2013 Cc. (dep. 28/01/2014), Rv. 258771].
3. Nel caso oggetto di giudizio il Tribunale, a fronte della formulazione di un’eccezione di nullità del capo di imputazione, invece di attivare il contraddittorio con il P.M. invitandolo ad integrare il capo di accusa, ha dichiarato la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, determinando una retrocessione processuale che poteva essere evitata, così alterando la sequenza logico-conologica processuale, in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice di merito, il quale provvederà, ove necessario, agli adempimenti indicati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza nr. 5307 del 2007.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso.

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