Cassazione Penale, Sez. 4, udienza 12 giugno 2015, n. 35336

Il committente dell’opera è penalmente responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore
nell’esecuzione della lavorazione, se non verifica il rispetto delle norme antinfortunistiche, nonché la competenza e professionalità dell’impresa e dei lavoratori cui affida l’opera.
La responsabilità del committente è presente dal momento che questi assume un ruolo di
“garante” nei confronti dei lavoratori, che non viene meno né se questi si affida ad un
responsabile dei lavori esterno all’impresa né, tantomeno, asserendo una buona fede nei
confronti dell’impresa derivante dalle inserzioni pubblicitarie della stessa: solo una verifica
puntuale del rispetto delle norme di sicurezza, della competenza e professionalità dell’impresa,
anche mediante l’acquisizione di pubbliche attestazioni, può esimere il committente dalla
responsabilità per l’infortunio.


Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data Udienza: 12/06/2015

Fatto

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 28/2/2014, confermò quella emessa dal Tribunale di Crema l’8/2/2012, con la quale, per quel che qui rileva, DT.P., giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 113 e 590, commi 2 e 3, cod. pen., ai danni di M.I., nonché del delitto di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen., era stato condannato alla pena stimata di giustizia.
In particolare si rimproverava al DT.P., titolare d’impresa agricola, di essersi avvalso per il montaggio della copertura di una serra dell’attività dell’infortunato, il quale, fatto salire all’altezza di circa quattro metri con l’ausilio delle braccia meccaniche di un trattore, nel corso delle operazioni di stesura del telo, privo di strumenti di protezione, era precipitato al suolo, procurandosi lesioni gravi. Inoltre, al medesimo imputato si contestava di avere utilizzato il trattore posto in precedenza sotto sequestro, così violando la custodia.
2. Contro la sentenza della Corte bresciana il DT.P. propone ricorso per cassazione corredato da plurimi motivi di censura, denunzianti violazione di legge e vizi motivazionali in questa sede rilevabili.
2.1. Queste, in sintesi, le doglianze.
a) Poiché non era risultato essere vero che la p.o. era stata sollevata fino all’apice della serra mediante le braccia meccaniche del trattore, stante che la stessa sentenza aveva affermato che al momento del’infortunio la vittima si trovava su una impalcatura, andava registrato il difetto di correlazione tra quanto imputato e quanto ritenuto in sentenza.
b) L’imputazione doveva considerarsi indeterminata in quanto non risultava specificato in qual modo la mancata acquisizione delle certificazioni della C.C.I.A.A. potesse aver influito sul fatto.
e) Non avendo preso parte in alcun modo ai lavori non poteva imputarsi al ricorrente la mancanza dei presidi di sicurezza.
d) Gli omessi adempimenti formali contestati non erano stati causa della caduta.
e) La Corte di merito aveva mal governato il vaglio probatorio, diversamente, avrebbe dovuto cogliere che l’imputato non aveva rivestito il ruolo di committente, che, invece, spettava alla ditta A., il cui titolare, tale S., si era avvalso per il montaggio della p.o. La copertura era stata pagata 5.000 euro, versati in nero con un assegno consegnato a tale M,, procacciatore della A., ed il montaggio affidato all’impresa artigianale di tale M.M.D.. Quindi, secondo la prospettazione difensiva qui in rassegna, la responsabilità datoriale (per l’organizzazione) faceva capo al trio S., M., M.M.D., restandone estraneo l’imputato.
f) La Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione il motivo d’appello con il quale veniva affermato che l’evento era da addebitarsi ad un caso fortuito, costituito dalla rottura di un anello di tenuta del telo.
g) Il reato di violazione del sequestro era stato affermato in spregio all’art. 62, cod. proc. pen., poiché erano state utilizzate dichiarazioni non garantite rese dall’imputato ai CC.
h) La Corte di Brescia aveva violato il divieto di reformatio in pejus, avendo aumentato, in assenza di domanda, l’ammontare della provvisionale disposta in primo grado in favore dell’I.N.A.I.L.
3. In data 27/4/2015 perveniva memoria titolata .
Con il predetto atto il ricorrente, oltre ad ulteriormente insistere sulle già proposte censure, in particolare evidenziava che: 1) l’infortunato non potevasi considerare lavoratore dipendente per mancanza di subordinazione, essendolo, invece, del M.M.D. (circostanza, questa, che sarebbe emersa ove la sentenza avesse correttamente vagliato le prove); 2) l’imputato aveva convenuto in appalto l’opera finita alla A., la quale aveva pubblicizzato l’attività di montaggio delle serre, affidata a personale reclamizzato come specializzato; ciò trovava riscontro nell’esistenza di un contratto quadro tra la A. ed il M.M.D., costituente prova concreta del rapporto di dipendenza dell’infortunato da quest’ultimo; il DT.P. si era limitato ad incolpevolmente affidarsi. Infine veniva eccepita l’intervenuta prescrizione.
4. In data 5/6/2015 nell’interesse dell’I.N.A.I.L. veniva depositata memoria con la quale si insisteva per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili.

Diritto

5. Il ricorso è infondato avuto riguardo a tutti i profili di censura prospettati.
5.1. Le doglianze sintetizzate da a) a d) sub § 2.1. sono manifestamente inconsistenti.
L’imputazione di lesioni gravi con violazione della normativa antinfortunistica descrive in forma compiuta, ed anzi analitica, la vicenda e gli addebiti mossi al ricorrente e al coimputato non ricorrente, M.M.D.. Al di là dei tentativi di segmentazione formalistica messi in opera dall’atto difensivo quel che assume rilievo è l’addebito, riscontrato nelle sentenze di merito, di aver permesso lo svolgimento dei lavori in assenza di approntamento dei necessari presidi di sicurezza e senza aver adeguatamente vagliato le effettive attitudini e competenze professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori, sia pure autonomi, addetti al montaggio. Pertanto, non assume rilievo la circostanza che la vittima (fatta salire o meno con l’utilizzo del trattore) sia caduta al suolo mentre si trovava sulla struttura in montaggio, invece che dai bracci del trattore. Infatti, l’addebito al ricorrente non era quello di aver fatto precipitare l’operaio dai predetti bracci, ma quello sopra sintetizzato. Quindi, nessuna violazione del principio di correlazione; né, a maggior ragione, nessuno difetto di verifica del nesso di causalità (l’imputato, è bene specificare, non è accusato di aver provocato l’infortunio per non avere adempiuto all’acquisizione di certificazioni, né per aver fatto precipitare la p.o. dai bracci di cui si è detto).
5.2. Neppure le doglianze riportate sub e) ed f) meritano accoglimento.
Questi gli assunti salienti ai quali è giunta la Corte territoriale, facendo ragionato uso del potere motivazionale sulla base delle emergenze istruttorie, incensurabilmente valutate.
Il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, ove l’evento debba ricollegarsi, in tutto o in parte alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori in situazioni nelle quali emerga situazione di pericolo, dovuta allo stato dei luoghi e/o all’impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito.
Nel caso l’imputato aveva consentito che i lavori venissero svolti da una squadra di operai (della quale faceva parte la vittima), senza previamente assicurarsi che fossero stati approntati i necessari presidi di sicurezza e senza previamente aver verificato competenze e professionalità d’imprese e lavoratori, anche autonomi.
Su quest’ultimo punto la buona fede allegata con i motivi aggiunti si offre del tutto apodittica, in quanto sarebbe fondata solo su convincimento di adeguatezza che sarebbe stato tratto da pretese inserzioni di reclame, che, come noto a chiunque, lungi dal rappresentare l’effettiva qualità del prodotto o del servizio pubblicizzato, hanno il solo scopo di enfatizzarne le qualità.
Dovendo, per contro, una seria verifica, dalla quale può trarsi incolpevole affidamento, trovare fondamento in strumenti di apprezzamento e conoscenza ben diversi (dati ricavabili da pubbliche attestazioni e certificazioni, informative provenienti da altre aziende a loro volta affidabili, ecc.).
A questo punto l’assenza del ricorrente al momento dell’infortunio deve reputarsi ininfluente, assumendo rilievo la decisiva circostanza che l’imputato aveva avviato i lavori in piena violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza. Né la sua posizione di garanzia poteva venir meno senza aver fatto ricorso ad un responsabile dei lavori, munito dei necessari poteri decisori, gestionali e di spesa, fatto sempre salvo l’obbligo di redigere il piano di sicurezza per l’esecuzione ed il coordinamento, avendo coinvolto più soggetti autonomi.
A fronte del compiuto quadro sopra descritto la critica mossa dal ricorrente è vana.
Anche a voler credere che il DT.P. si fosse rivolto alla A. per ottenere la fornitura ed il montaggio della tensostruttura, con pagamento effettuato “in nero” attraverso intermediario (il coimputato M.M.D.), il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso di altre due persone (fra i quali l’infortunato) per effettuare la messa in opera della copertura, non è dubbio che, ferma restando l’eventuale responsabilità di altri, l’imputato restava il committente finale dell’intervento. Descritto, siccome prevede l’art. 89, comma 1, lett. b) deld.lgs. n. 81 del 9/4/2008, puntualmente richiamato dalla Corte di merito, come .
Né, la prospettazione difensiva fa venir meno la colpa grave e certa dell’imputato nell’avere avviato lavori intrinsecamente pericolosi, che implicavano lo svolgimento di attività ad un’altezza non indifferente dal suolo, senza la garanzia di alcun presidio di sicurezza e senza, ancor prima, aver diligentemente vagliato la professionalità delle imprese e dei lavoratori autonomi da impiegare.
In definitiva, non si rinviene ragione alcuna per potersi escludere la posizione di garanzia del committente, pacificamente sussistente, in quanto soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare “ex lege” di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Cass., Sez. 4, n. 37738 del 28/5/2013, dep. 13/9/2013, Rv. 256635).
Peraltro, l’evidenza delle precauzioni mancate e del grave rischio fatto assumere fanno sì che qui non rilevi l’esonero ritenuto nei soli casi in cui le predette precauzioni richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (Cass., Sez. 3, n. 12228 del 25/2/2015, dep. 24/3/2015, Rv. 262757; Sez. 4, n. n. 1511 del 28/11/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259086).
Infine, deve, senz’altro affermarsi che nel caso in esame risulta palese che l’evento debba ritenersi causalmente collegato a plurime omissioni colpose, specificamente determinate, imputabili alla sfera di controllo dello stesso committente, col che pienamente si giustifica l’estensione della responsabilità dell’eventuale appaltante (la cui configurabilità è rimasta peraltro nebulosa) (si veda per una ben diversa situazione nella quale l’estensione non ricorre, Cass., Sez. 4, n. 6784 del 23/1/2014, dep. 12/2/2014, Rv. 259286).
5.2.1. Anche ad ammettere, in linea d’ipotesi, che l’infortunato non avesse rivestito il ruolo di operaio dipendente (se del caso del M.M.D.), ma di collaboratore autonomo la prospettiva non muta.
La Cassazione ha già avuto condivisamente modo di affermare che <D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e ss.; d.lgs. 19 settembre 1994, n.626; art.2087 cc). È di decisivo rilievo, in particolare, il disposto dell’art. 2087 cc, in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art.40 e.p.,comma 2. Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. d.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l’altro, dovendolo desumere dal d.lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro “prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr. Sezione 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro)» (Cass., Sez. IV, n. 13917 del 17/1/2008, Rv. 239590).
5.3. La doglianza afferente al mancato esame del motivo d’appello prospettante il caso fortuito è manifestamente infondata.
L’assunto, in primo luogo, si mostra largamente aspecifico non essendo dato di sapere perché l’infortunio avrebbe dovuto attribuirsi al fortuito, vale a dire all’imprevedibile e all’imprevenibile, cioè ad un rischio non previamente valutabile.
Inoltre, la Corte territoriale ha, sul punto fornito risposta motivazionale: alla pag. 17 espressamente preso in considerazione il motivo, richiama l’argomento svolto trattando della posizione del coimputato M.M.D.. Argomento ampiamente affrontato a pag 14, in fondo (il fortuito andava, in ogni caso, escluso in radice, in quanto l’anello che aveva ceduto non era predisposto per sopportare il peso di un uomo e la responsabilità dei garanti risiedeva .
5.4. Non sussiste la prospettata violazione dell’art. 62, cod. proc. pen.
L’imputato, senza che, pertanto assumano rilievo le dichiarazioni dal medesimo rese alla p.g., fu visto nel mentre si trovava a violare la custodia, in quanto i CC lo colsero alla guida del trattore posto sotto sequestro.
5.5. Non ha fondamento la doglianza di ultra petizione riguardante la misura della provvisionale liquidata in favore dell’I.N.A.I.L. Infatti, la Cassazione ha condivisamente chiarito (Sez. Civ. 3, n. 3704 del 9/3/2012, Rv. 621906) che in tema di azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell’INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall’Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del “petitum” originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.
6. L’eccezione di intervenuta prescrizione dopo la sentenza d’appello è manifestamente infondata, in quanto immotivata, anche in punto d’esclusione di eventuali sospensioni del decorso disposte nel corso del giudizio di merito.
7. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese legali affrontate dalle parti civili e dall’I.N.A.I.L. per questo giudizio di cassazione, nella misura, stimata equa di cui in dispositivo, viste le depositate notule.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione da V.M.M.. liquidate in €. 2.500,00 oltre accessori secondo legge nonché €. 2.500,00 oltre accessori secondo legge in favore di J.M. e Ja.M. anche nella qualità, e infine €. 2.500,00 oltre accessori come per legge in favore di INAIL.
Così deciso in Roma il 12/6/2015.

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