Caduta dalla copertura della baracca di cantiere. Assoluzione di un coordinatore per l’esecuzione.
Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 17/12/2015
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Rovereto nei confronti di Z.L., mandato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di lesioni personali colpose in danno di O.S., commesse con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L’imputazione elevata nei confronti dello Z.L. trae origine dall’incidente sul lavoro occorso il 12.8.2011 nel cantiere presso il quale eseguiva lavori la ditta individuale O.G.B.; lavori rispetto ai quali lo Z.L. aveva assunto la funzione di coordinatore per l’esecuzione. O.S., mentre si trovava sulla copertura della baracca di cantiere, perdeva l’equilibrio e, a causa dell’assenza di opere provvisionali che proteggessero dalla caduta al suolo, precipitava da un’altezza di 2,62 mt., riportando gravi lesioni. Allo Z.L. veniva contestato di non aver verificato la corretta applicazione, da parte dell’impresa esecutrice, delle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il Tribunale mandava assolto l’Imputato perché riteneva che il lavoratore fosse salito sulla baracca non per attendere ad una qualche lavorazione attinente alle opere da realizzarsi nel cantiere ma per montare un impianto di climatizzazione; di talché non era prevedibile che si operasse sulla baracca, essendo ancora in corso i lavori.
La Corte di Appello ha rigettato l’appello proposto dalla parte civile O.S., che lamentava l’omessa considerazione dell’obbligo del coordinatore di pretendere l’integrazione del POS con la previsione delle procedure e delle misure di prevenzione necessarie nel caso di smontaggio della struttura di copertura della baracca di cantiere. Per la Corte territoriale, il POS conteneva le misure da adottare in caso di lavorazioni che comportano rischi di caduta dall’alto e così pure il PSC, che imponeva l’utilizzo di cinture di sicurezza sempre agganciate e parapetti se non utilizzabile il ponteggio. Quanto al dovere di vigilanza incombente sul coordinatore per l’esecuzione, la Corte di Appello ha ritenuto accertato che fosse stato proprio O.S., capocantiere, a disporre di operare sul tetto della baracca, con decisione autonoma, non preordinata e non comunicata allo Z.L..
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile O.S. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis, deducendo il vizio di omessa motivazione per non aver replicato la Corte di Appello al motivo di appello con il quale si affermava la violazione da parte dello Z.L. dell’obbligo di verificare l’idoneità del POS e di verificare che fossero adottate adeguate opere provvisionali.
3. In data é stata depositata memoria difensiva nell’interesse di Z.L., con la quale si confutano le argomentazioni del ricorrente.
Diritto
4. Il ricorso é inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Nel caso di specie il ricorrente si é limitato alla riproposizione delle censure già portate all’attenzione della Corte di Appello, che hanno trovato nella motivazione impugnata replica compiuta e non manifestamente illogica.
Si afferma che lo Z.L., nella qualità, non aveva verificato l’idoneità del POS, e quindi mancato di indicare alla ditta O.G.M. le misure da apprestarsi nella lavorazione di smontaggio della struttura di copertura della baracca di cantiere; e che non aveva verificato la concreta adozione di misure provvisionali; circostanze indicate alla Corte di Appello, che avrebbe omesso di prenderle in considerazione.
All’inverso, deve rilevarsi come la corte distrettuale abbia accertato che il POS conteneva le misure da adottare in caso di lavorazioni comportanti rischio di caduta dall’alto; può aggiungersi che le particolari caratteristiche della copertura della baracca di cantiere non conducono ad identificare una tipologia di rischio di caduta dall’alto diverso da quello che si propone per altri posti di lavoro in quota, secondo le previsioni recate dagli arti. 111 e 115 del d.lgs. n. 81/2008.
Quanto alla vigilanza sulle lavorazioni, la Corte di Appello ha chiaramente espresso il giudizio di una estemporaneità dell’incarico assegnato al lavoratore, tale da mantenere lo Z.L. all’oscuro della lavorazione. Orbene, risulta evidente che in ragione di quel compito di ‘alta vigilanza’ che, come riconosce il ricorrente medesimo, grava sul coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 – dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167), allo Z.L. non possa essere rimproverato di non essere stato permanentemente presente in cantiere.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2015.